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Decreto — n. 20371/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20371/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20371/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.853/2024 R.G. proposto da : GRIPPA FRANCESCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO EDOARDO (RCCDRD55M13B492T) -ricorrente- contro CENNAMO GIOVANNI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MAIO BRUNELLA (DMEBNL61C63F912W) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n.4999/2023 depositata il 09/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20371/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GRIPPA FRANCESCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO EDOARDO (RCCDRD55M13B492T) -ricorrente- contro CENNAMO GIOVANNI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MAIO BRUNELLA (DMEBNL61C63F912W) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n.4999/2023 depositata il 09/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese legate all'invalidità spese di esecuzione rimborso delle spese deducibilità delle spese spesa necessaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.853/2024 R.G. proposto da : GRIPPA FRANCESCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO EDOARDO (RCCDRD55M13B492T) -ricorrente- contro CENNAMO GIOVANNI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MAIO BRUNELLA (DMEBNL61C63F912W) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n.4999/2023 depositata il 09/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 12/07/2