Cassation court dismisses appeal regarding privileged status of public funding in bankruptcy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower courts' confirmation of a creditor's privileged status derived from public funding. The appellant argued for a violation of procedural rules, but the court affirmed that the legislative intent of the funding law applies regardless of explicit contractual references. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The privilege for public funding benefits extends to subsequent management phases and contractual resolutions, requiring judicial verification of regulatory alignment rather than strict textual reference in the contract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente PRIVILEGI dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 10 / 07/2024 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 25188 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25188del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da MULTIMEDIA S.r.l. (C.F.: 00632290938), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,Franco De Paulis rappresentata e difes a da gli avvocat i Roberto Casucci (C.F.:
CSC RRT 55B14 L407H e Benedetto Gargani (C.F. : GRG BDT 57T21Z614E) -ricorrente- nei confronti di SIMEST -Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A. (C.F.: 04102891001),quale Ente gestore del Fondo Ro- tativo pubblico istituito ex art. 2 Legge 394/81 (P.I. 01432571006), in persona dell’Amministratore d ele- gato, legale rappresentante pro tempore, Regina Corra- dini D’Arienzo rappresentata e difes a dall’avvocat o Gianluigi Iannetti ( C.F.: NNT GLG 66H04 H501A) -controricorrente- nonché VDA MULTIMEDIA S.p.A., INCONCORDATO PREVENTIVO (C.F.: 00632290938), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5020/2022, pubblicatain data 20 luglio 2022;
Ric. n. 25188/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2024dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa SIMEST -Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A., quale Ente gestore del Fondo rotativo pubblico, istituito ex art. 2 Legge n. 394/81, ha agitoin giudizio nei confronti di VDA Mul- timedia S.p.A., ammessa al concordato preventivo, per otte- nere il riconoscimento della natura privilegiata generale, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998, del credito (per € 421.099,85, oltre accessori) vantato nei confronti della suddetta società, in virtù di un finanziamento agevolato concessoai sensi dell’art. 6, comma 2 , lett. a) , della legge 6 agosto 2008 n.133.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. Ricorre Multimedia S.r.l. (nuova denominazione e forma sociale di VDA Multimedia S.p.A.), sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso SIMEST - Società Italiana per le Im- prese all’Estero S.p.A.. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ altr o soggetto intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazionedell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1362, 1363 codice civile e all’ art. 9 D.Lgs. 123 del 1998». Ric. n. 25188/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 La società ricorrente deduce che «l’interpretazione letterale e congiunta delle clausole del contratto di finanziamento 4 agosto 2011, concluso fra VDA e Simest, esclude che il credito di Si- mest sia credito privilegiato (e perché il contratto non qualifica il credito di Simest come privilegiato, e perché il contratto non richiama né l’art. 9 D.Lgs. 123 del 1998 e neppure altra dispo- sizione di quel testo normativo)».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zionedell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’ art. 12 primo comma R.D. 16 marzo 1942 n. 262 - disposizioni sulla legge in generalee all’art. 9 D.Lgs. 123 del 1998». La società ricorrente deduce che «L’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. Preleggi) statuisce che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la con- nessione di esse e dall’intenzione del legislatore.
L’art. 9 D.Lgs. 123 del 1998 indica le ipotesi in cui può essere disposta la re- voca dell’intervento, sempre con provvedimento amministra- tivo. Esclusivamente in tali ipotesi di revoca (fatti illeciti adde- bitati alla mutuataria, per deviazione del prestito dallo scopo per cui è stato concesso) al credito restitutorio va riconosciuto il privilegio di cui comma quinto art. 9 D.Lgs. 123 del 1998. Vi è quindi una violazione dell’art. 12 primo comma R.D. 16 marzo 1942 n. 262 -disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 9 D. Lgs. 123 del 1998 in tutte le disposizioni: l’interpretazione let- terale della norma di cui art. 9 D.Lgs. n. 123 del 1998 esclude che ilprivilegio di cui al comma 5 dell’art. 9 possa essere con- cesso a fattispecie diverse da quelle indicate nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, relative in modo tassativo a ipotesi di revoca sanzionatoria con provvedimento amministrativo». 2.I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e, come tali, si possono esaminare congiuntamente.
Ric. n. 25188/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Essi sonomanifestamente infondat i e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. La decisione impugnata risulta pienamente conforme all’indi- rizzo consolidato di questa Corte (espresso, in particolare, con riguardo al tema della ripartizione dell ’ attivo fallimentare, ma certamente applicabile anche all’ipotesi del concordato preven- tivo) secondo il quale «l’art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123 del 1998, recante disposizioni di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle resti- tuzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase gene- tica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella suc- cessiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rap- porto; a tal fine spetta comunque al giudice verificare che si tratti di uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi è alcun riferi- mento a tale normativa» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27303 del 16/09/2022, Rv. 665945 –01; in senso conforme:
Sez. 1, Ordinanza n. 23137 del22/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30 /0 1 / 2019 ; Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv. 648259 –01). Nella specie, non vi è dubbio (è, anzi, pacifico) che il finanzia- mento concesso alla società ricorrente integrasse uno degli in- terventi regolati dal decreto legislativo n. 123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi era un espresso riferi- mentoa tale normativa. Il ricorso, anche come integrato dalla memoria depositata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., non offre, a giudizio della Corte, ragioni idonee ad indurre a rimeditare il richiamato consolidato indirizzo, che tiene conto, del tutto cor- rettamente e ragionevolmente, della sostanziale ratio legisalla Ric. n. 25188/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 base delle disposizioni richiamate, nell’individuare il loro ambito applicativo, al di là della mera formulazione letterale delle stesse. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, n. 1, c.p.c..
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors