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Ordinanza — n. 20320/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20320/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20320/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25832/2021 R.G. proposto da : PGM TRIESTE IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Gabriella De Nardo (p.e.c.: ) e dall’avv. Stefania Pisani (p.e.c.: stefania.pisani@pectriesteavvocati.it) -ricorrente - contro BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG SOC. COOP. (già Banca di Credito Cooperativo di Manzano Società Cooperativa) e GRANARA GIANFRANCO - intimati – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Trieste n. 56 /20 2 1 , pubblicata in data11 marzo 202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 aprile2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

Regesto Legislator

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art. 2901 cod. civ, art. 2909 cod. civ, artt. 132 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 20320/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e del divieto di ne bis in idem, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si pone in contrasto con il decreto ingiuntivo, non opposto - ottenuto dalla Banca nei confronti di Sandra Nazzi e Gianfranco Granara, obbligati a pagare in solido il complessivo importo di euro 21.230,52 - nella parte in cui, contrariamente alla accertata solidarietà passiva, i giudici di appello hanno ritenuto l a totale autonomia delle obbligazioni di garanzia in capo al Granara e alla Nazzi, affermando che erano stati sottoscritti due contratti di fideiussione.

Parole chiave

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retrocessione di credito caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo ritiro a seguito di transazione contratto di amministrazione d'immobili rivendicazione di terzi proposta con riserva di revoca

Disposizioni normative citate

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art. 2901 cod. civ
348/2019, che aveva accolto la domanda avanzata d a lla Banca volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod.
art. 2909 cod. civ
Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ.
artt. 132 cod. proc. civ
civ., la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ.
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Testo completo

iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25832/2021 R.G. proposto da : PGM TRIESTE IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Gabriella De Nardo (p.e.c.: ) e dall’avv. Stefania Pisani (p.e.c.: stefania.pisani@pectriesteavvocati.it) -ricorrente - contro BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG SOC. COOP. (già Banca di Credito Cooperativo di Manzano Società Cooperativa) e GRANARA GIANFRANCO - intimati – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Trieste n. 56 /20 2 1 , pubblicata in data11 marzo 202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 aprile2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello FATTI DI CAUSA 1. PGM Trieste Immobiliare s.r.l. propone, sulla base di sette motivi, nei confronti di Bancater Credito Cooperativo FVG Soc. Coop. e di Gianfranco Granara, ricorso per la cassazione della sentenza n. 56/2021, pronunciata dalla Corte d’appello di Trieste che, respingendo il gravame della stessa ricorrente, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste n. 348/2019, che aveva accolto la domanda avanzata d a lla Banca volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., del contratto preliminare di compravendita, con cui il Granara - garante della società Venti3, mutuataria di un prestito chirografario erogato dalla stessa Banca - aveva promesso di cedere all’odierna ricorrente alcuni immobili siti in Trieste, nonché delsuccessivo contratto definitivo di compravendita.

Bancater Credito Cooperativo FVG Soc. Coop. ( già Banca di Credito Cooperativo di Manzano Società Cooperativa) e Gianfranco Granara non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ‹‹ in relazione all’art. 183, sesto comma, c.p.c., agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 345, terzo comma, c.p.c. e all’art. 111, secondo comma, Cost.››.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e del divieto di ne bis in idem, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si pone in contrasto con il decreto ingiuntivo, non opposto - ottenuto dalla Banca nei confronti di Sandra Nazzi e Gianfranco Granara, obbligati a pagare in solido il complessivo importo di euro 21.230,52 - nella parte in cui, contrariamente alla accertata solidarietà passiva, i giudici di appello hanno ritenuto l a totale autonomia delle obbligazioni di garanzia in capo al Granara e alla Nazzi, affermando che erano stati sottoscritti due contratti di fideiussione.

3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1304, 1294 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., la ricorrente rimarca che Gianfranco Granara aveva formalmente comunicato alla Banca creditrice la propria volontà di valersi della transazione conclusa dall’altra coobbligata, Sandra Nazzi, e si duole che la Corte territoriale, facendo malgoverno dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30174/2011 e inferendo dalle due fideiussioni, seppure a garanzia di un medesimo debito, l’esistenza di due distinte “frazioni” del debito garantito –quella della Nazzi e quella del Granara – ha affermato che la transazione aveva riguardato esclusivamente la frazione propria della Nazzi, senza adeguatamente valutare l’unicità del titolo esecutivo (ossia il decreto ingiuntivo), l’identità del quantum, l’assenza di specifiche previsioni contrattuali nell’ambito dell’accordo transattivo circa la qualificazione dell’importo oggetto di transazione come riferibile alla mera “quota interna” del complessivo debito e l’assenza di riserva di separata ulteriore azione nei confronti degli altri coobbligati.

4. Con il quarto motivo, deducendo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., illogicità intrinseca della motivazione – omessa considerazione di un elemento fattuale acquisito al thema decidendum ed incidente in modo decisivo sull’esito della lite – la ricorrente lamenta che i giudici d’appello hanno totalmente trascurato di prendere in considerazione il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca creditrice nei confronti dei due condebitori Nazzi e Granara, rendendo una decisione contraddittoria che, da un lato, afferma che i due rapporti di garanzia sono tra loro slegati, pur in presenza di un medesimo debito , e, dall’altro, deduce la comunanza dell’oggetto della transazione, derivante “dall’unico debito” di Venti3 s.r.l.

5. Con il quinto motivo, formulato in via subordinata al terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1304 e 1292 cod. civ., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che, anche laddove ci si fosse trovati di fronte ad una transazione relativa alla quota interna di uno dei condebitori (la Nazzi), l’atto transattivo avrebbe comunque comportato una riduzione del complessivo importo dovuto dall’altro coobbligato Granara.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e nullità della sentenza per difetto di motivazione, evidenziandoche i giudici di merito hanno rigettato il gravame adducendo una serie di considerazioni dalle quali non è possibile ricavare una puntuale disamina dei presupposti dell’azione revocatoria.

7. Con il settimo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., illogicità intrinseca della motivazione – omessa considerazione di un elemento fattuale acquisito al thema decidendum ed incidente in modo decisivo sull’esito della lite, la ricorrente censura la decisione gravata là dove si afferma che nulla si è saputo circa “il destino del denaro versato in apparente pagamento del bene due anni prima”, trattandosi di affermazione in contrasto con gli elementi fattuali acquisiti, dai quali emergeva che il pagamento del prezzo versato era stato effettuato mediante quattro assegni circolari.

8. L’intervenuta rinuncia al ricorso esime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso e impone la dichiarazione di estinzione del ricorso, posto che la rinuncia non è un atto accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (da ultimo, quale espressione di un orientamento ormai costante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. L, 26/02/2015, n. 3971). Nulla deve disporsi, nel caso di specie, in ordine alle spese di lite, essendo le controparti rimaste intimate. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto per rinunzia il