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Decreto — n. 20278/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 20278/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Maria Luisa Recanatesi, withdrew her appeal against the Second Instance Court's judgment against Tecnoscale S.n.c., which the respondent accepted immediately. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further judicial determination.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Cassation appeal Civil Procedure Code party acceptance condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14409/2022 R.G. proposto da : RECANATESI MARIA LUISA, elettivamente domiciliato in Ancona Via Giannelli n. 22, presso lo studio dell’avvocato MANFREDI MARCO (MNFMRC53L23C615W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TECNOSCALE S.N.C. DI SANTONI MICHELE E FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Ancona Piazza della Repubblica n. 1 - Scala B, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI RICCARDO (LNRRCR63D23A271G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.1341/2021depositata il 06/12/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedella parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 13/07/2024. Il Presidente Do