Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20237/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses suspension order due to lack of concrete analysis on appeal prospects under Art. 337 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20237/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower court's order suspending the proceedings, ruling that the trial court failed to provide a concrete analysis of the appeal's merits. The appellant argued the suspension violated procedural rules because the outcome of the pending appeal would not affect her as a third party. The court held that the suspension order lacked the required substantive reasoning regarding the likelihood of the appeal's success, necessitating the resumption of the trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337, comma 2, c.p.c.; The exercise of the judge's discretionary power to suspend proceedings pending a non-final judgment requires a motivated assessment of the concrete reasons for the suspension, specifically addressing the substantive or procedural circumstances that make the reform of the appealed decision probable, rather than merely stating the opportunity for suspension.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspension of proceedings Art. 337 c.p.c. prejudicial question concrete analysis third party rights judicial discretion procedural motivation assicurazione in caso di morte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337, comma 2, c.p.c.
17071/2021 R.G., ai sensi dell’art. 337, comma secondo, c.p.c., con la seguente motivazione:
Art. 112 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
art. 702-bis c.p
Rilevato che -con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
art. 2909 c.c
art. 337 c.p
17071/2021 R.G., ai sensi dell’art. 337, comma secondo, c.p.c., con la seguente motivazione:

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16051/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 27755/2022R.G. proposto ANITEI GHENEA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 388, presso lo studio dell’avv. Ivano Tozzi , rappresenta t a e dife s a dall’avv. Pier Paolo Lelli , come da procur a allegata al ricorso , domicilio digitale avvpierpaololelli@cnfpec.it - ricorrent e - contro BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Tasca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Archimede n. 112, domicilio digitale gaetano.tasca@milano.pecavvocati.it - resistente – N. 27755/22R.G. avverso l’ordinanza emessa dalTribunale di Milano nel procedimento N. 17071/2022 R.G., depositata in data12.10.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.5.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija .

Rilevato che -con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 6.5.2022, Ghenea Anitei convenne in giudizio la BNP Paribas CARDIF Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano, per ottenerne la condanna al pagamento, in proprio favore, dell’indennizzo derivante da due polizze vita (“BNL YOUR OPPORTUNITY” n. 3100/0339796 e n. 3100/0339799) sottoscritte in data 11.12.2014 dall’avv. Menotto Zauli (poi deceduto il 26.12.2016), aventi quale beneficiaria “caso morte” essa attrice;nel procedimento, rubricato al n. 17071/2021 R.G., la CARDIF si costituì, chiedendo che esso venisse sospeso in attesa della definizione del giudizio avviato dall’avv.

Carlo Zauli (quale figlio ed erede del defunto avv. Menotto Zauli), in atto pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bologna per la riforma della sentenza n. 480/2021 emessa dal Tribunale di Forlì; c on detta ultima sentenza, il Tribunale forlivese aveva rigettato la domanda di Carlo Zauli, tendente ad ottenere la declaratoria della natura di prodotto finanziario di dette polizze vita, dunque rientranti nell’asse ereditario del de cuius, e destinate ai suoi coeredi, tra i quali lo stesso Carlo Zauli; - i l Tribunale di Milano, con ordinanza resa fuori udienza in data 12.10.2022, dispose la sospensione del suddetto procedimento n. N. 27755/22R.G. 17071/2021 R.G., ai sensi dell’art. 337, comma secondo, c.p.c., con la seguente motivazione:

“In effetti il ricorso promosso dinnanzi questo tribunale e il giudizio pendente dinanzi alla corte di appello di Bologna, nel quale l’odierna resistente chiedeva la conferma della sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Forlì, hanno entrambi ad oggetto l’individuazione dei soggetti beneficiari delle già menzionate polizze di assicurazione sulla vita, con la conseguenza che risultano essere legati da un nesso di natura sostanziale e che vi è un concreto rischio di contrasto di giudicati qualora detti procedimenti dovessero sfociare in pronunce di segno diverso quanto alla corretta identificazione del beneficiario effettivamente legittimato ad ottenere il pagamento del capitale assicurato, oltreché un rischio per la compagnia assicuratrice di vedersi esposta a duplici pagamenti”;

Considerato che - a vverso detta ordinanza ha proposto regolamento di competenza Ghenea Anitei, sulla base di tre motivi, cui resiste con memoria difensiva la BNP Paribas CARDIF Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione s.p.a.; -entrambe le parti hanno depositato memoria; - i l Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso; -con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337, comma 2, e 112 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di valutare N. 27755/22R.G. in concreto le ragioni di ritenuta fondatezza del giudizio qualificato come pregiudiziale (pendente innanzi alla Corte d’appello di Bologna); - con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente valutato le ragioni fondanti la sospensione facoltativa, laddove ha riconosciuto il c.d.

“rapporto di pregiudizialità” tra la causa pendente innanzi alla Corte d’appello di Bologna e quella a quo, sulla base di un’errata applicazione della citata disposizione, che trova applicazione solo tra le medesime parti e non rispetto ai terzi; - c on il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in quanto- essendo essa ricorrente estranea alla causa tra l’avv. Carlo Zauli e la CARDIF- l’esito del gravame pendente dinnanzi alla Corte d’appello di Bologna sarà in ogni caso privo di effetti nei suoi confronti, posto che i terzi non possono subire gli effetti del giudicato di una causa di cui non sono parte;

Ritenuto che -il primo motivo è con evidenza fondato ; -l a giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “ L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede unamotivazione sulle ragioni di opportunità dellasospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la N. 27755/22R.G. possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante” (ex multis, Cass. n. 16051/2022); -ora, l’ordinanza impugnata si sofferma soltanto sulla mera opportunità della sospensione facoltativa, senza minimamente affrontare il giudizio prognostico sulle probabilità (o anche solo sulle possibilità) di accoglimento dell’impugnazione di Carlo Zauli dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, in relazione ai motivi proposti; -in altre parole, il Tribunale non ha compiuto in alcun modo la valutazione prescritta dall’art. 337 c.p.c., sicché non può che disporsi la prosecuzione del giudizio, restando assorbito l’esame dei restanti motivi; -le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M la Corte dispone la prosecuzione del giudizio, assegnando per la riassunzione termine di trenta giorni, correnti dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza; condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di le