Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20210/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20210/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20210/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17406/2023 R.G. proposto da : WINDTRE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- WINDTRE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MICALIZZI MARIA, D'AGATA GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in CATANIA VIA BOLOGNA 7, presso lo studio dell’avvocato DI PAOLA ANTONIO (DPLNTN72E29C351B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.61/2023depositata il 17/01/2023. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e l ’ accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 20210/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : WINDTRE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- WINDTRE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MICALIZZI MARIA, D'AGATA GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in CATANIA VIA BOLOGNA 7, presso lo studio dell’avvocato DI PAOLA ANTONIO (DPLNTN72E29C351B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.61/2023depositata il 17/01/2023. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e l ’ accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali abbandono del procedimento revoca dell'opposizione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria conseguenze del ritiro anticipo delle spese
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17406/2023 R.G. proposto da : WINDTRE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- WINDTRE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MICALIZZI MARIA, D'AGATA GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in CATANIA VIA BOLOGNA 7, presso lo studio dell’avvocato DI PAOLA ANTONIO (DPLNTN72E29C351B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.61/2023depositata il 17/01/2023. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e l ’ accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 13/07/2024. Il Presiden