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Decreto — n. 20209/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20209/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20209/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4853/2023 R.G. proposto da : FABRICA IMMOBILIARE -SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA'PER AZIONI -IN FORMA ABBREVIATA "FABRICA IMMOBILIARE SGR", elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio dell’avvocato ASTONE FRANCESCO (STNFNC62A11F839P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECCONI ELISABETTA (CCCLBT68B62H501S) -ricorrente- contro FIPDAI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.CONTI ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato CANELLI IVAN (CNLVNI73T05L086X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6936/2022 depositata il 03/11/2022.letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente , che emerge da sottoscrizione digitale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Regesto Legislator

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Decreto — n. 20209/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FABRICA IMMOBILIARE -SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA'PER AZIONI -IN FORMA ABBREVIATA "FABRICA IMMOBILIARE SGR", elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio dell’avvocato ASTONE FRANCESCO (STNFNC62A11F839P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECCONI ELISABETTA (CCCLBT68B62H501S) -ricorrente- contro FIPDAI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.CONTI ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato CANELLI IVAN (CNLVNI73T05L086X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6936/2022 depositata il 03/11/2022.letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente , che emerge da sottoscrizione digitale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria chiusura della procedura di assistenza giudiziaria procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia estinzione dell'obbligazione conseguenze del ritiro
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4853/2023 R.G. proposto da : FABRICA IMMOBILIARE -SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA'PER AZIONI -IN FORMA ABBREVIATA "FABRICA IMMOBILIARE SGR", elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio dell’avvocato ASTONE FRANCESCO (STNFNC62A11F839P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECCONI ELISABETTA (CCCLBT68B62H501S) -ricorrente- contro FIPDAI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.CONTI ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato CANELLI IVAN (CNLVNI73T05L086X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6936/2022 depositata il 03/11/2022.letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente , che emerge da sottoscrizione digitale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 13/07/2024. Il Pres