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Decreto — n. 20145/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20145/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20145/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11106/2023 R.G. proposto da : FERRANTE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Tagliamento 18, presso lo studio dell’avvocato Simone GALLUCCIO (GLLSMN64R28F839T - avvsimone.galluccio@pecavvocatifrosinone.it) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di ROMA n. 7093/2022depositata in data 8 /11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 20145/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FERRANTE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Tagliamento 18, presso lo studio dell’avvocato Simone GALLUCCIO (GLLSMN64R28F839T - avvsimone.galluccio@pecavvocatifrosinone.it) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di ROMA n. 7093/2022depositata in data 8 /11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati obbligo di ridurre il danno accertamento dell'ammontare del danno materia di assicurazione contro gli infortuni rimborso di prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; considerato che, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede,non deve procede rsi alla regolazione delle spese di giudizio,
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11106/2023 R.G. proposto da : FERRANTE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Tagliamento 18, presso lo studio dell’avvocato Simone GALLUCCIO (GLLSMN64R28F839T - avvsimone.galluccio@pecavvocatifrosinone.it) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di ROMA n. 7093/2022depositata in data 8 /11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; considerato che, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede,non deve procede rsi alla regolazione delle spese di giudizio,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17/07/2024 Il Presid