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Ordinanza — n. 20124/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20124/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20124/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4381/2023R.G. proposto da LAGANA’ GIORGIO E DARCY DILLON 1995 LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat i e difes i dall’Avv. Ferruccio Centonze, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore –ricorrenti – contro LA RUSTICANA DI MAMBRETTI VERUSCHKA C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Enrico La Via , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore –controricorrente – nonché contro VAERINI RENATO –intimato – RISARCIMENTO DANNI r.g. n. 4381/2023 Cons. est.

Regesto Legislator

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art. 2049 cod. civ, art. 370 cod. proc. civ, art. 2729 c.c, art. 116 cod. proc. civ, art. 2018 cod. civ, art. 2043 cod. civ; Ordinanza — n. 20124/2024 — snciv · Corte di Cassazione: E, sul punto, giova rammentare che la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, la scelta de i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignotoe la valuta zione del la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge rappresentano apprezzamenti di fatto, riservati al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità soltanto per le circoscritte anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., anomalie nella specie nemmeno adombrate dall’impugnante (per gli illustrati princìpi in tema di prova r.g. n. 4381/2023 Cons. est.

Parole chiave

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danni da incendio azione di responsabilità incendio colposo responsabilità solidale responsabilità internazionale risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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art. 2049 cod. civ
civ.,lamenta erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti in giudizio, laddove la sentenza gravata ha ritenuto non perfezionato «il quadro indiziario a carico del Vaerini e, conseguentemente, della società La Rusticana ex art. 2049 cod. civ.
art. 370 cod. proc. civ
Applicandosi alla controversia il disposto dell’art. 370 cod. proc. civ.
art. 2729 c.c
La violazione dell’art. 2729 c.c.
art. 116 cod. proc. civ
Il secondo motivo denuncia violazione del principio del libero convincimento di cui all’art. 116 cod. proc. civ.
art. 2018 cod. civ
e causalmente riferita alla responsabilità «per fatto proprio della locatrice ex art. 2018 cod. civ.
art. 2043 cod. civ
art. 2051 cod. civ
e/o art. 2051 cod. civ., per inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, per culpa in vigilando e per negligenza nella propria obbligazione di custodia e deposito/locazione».
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4381/2023R.G. proposto da LAGANA’ GIORGIO E DARCY DILLON 1995 LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat i e difes i dall’Avv. Ferruccio Centonze, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore –ricorrenti – contro LA RUSTICANA DI MAMBRETTI VERUSCHKA C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Enrico La Via , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore –controricorrente – nonché contro VAERINI RENATO –intimato – RISARCIMENTO DANNI r.g. n. 4381/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 20 04 /20 22 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata ilgiorno 11 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. La società La Rusticana di Mambretti Veruschka s.a.s., premesso di aver concesso in godimento alla I B Farm Horses Ltd ( lite pendente divenuta Darcy Dillon 1995 Ltd.) parte di un compendio immobiliare sito in Paderno d’Adda,costituito da boxes per ricovero di cavalli e destinato ad attività di maneggio, convenne in giudizio la predetta società nonché il legale rappresentante della stessa, Giorgio Laganà, onde sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto e pronunciare condanna al pagamento dei canoni insoluti.

Nel costituirsi, le parti convenute , oltre a resistere alle avverse domande, spiegarono domanda riconvenzionale per la condanna solidale della società attrice e di un asserito dipendente e collaboratore di essa, Renato Vaerini -del quale chiesero la chiamata in causa - , al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un incendio interessante l’immobile e di altri atti, vandalici e di molestia, ascritti a responsabilità dell’attrice e del terzo chiamato in causa.

2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Lecco dichiarò la cessazione della materia del contendere sulla risoluzione del contratto, in ragione della spontanea restituzione del bene avvenuta in corso di giudizio; in accoglimento della riconvenzionale, poi, condannò Renato Vaerini e la società La Rusticana di Mambretti Veruschka s.a.s., in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 131.684, ravvisando nella produzione dei danni lamentati la «responsabilità morale» del Vaerini estesa, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., alla società, essendo il primo un «suo importante collaboratore». r.g. n. 4381/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 3. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interposto dalla società La Rusticana di Mambretti Veruschka s.a.s. e rigettato la domanda risarcitoria delle originarie parti convenute.

4. Ricorrono uno actu per cassazione Giorgio Laganà e la Darcy Dillon 1995 Ltd., in base a quattro motivi; resiste, con controricorso, La Rusticana di Mambretti Veruschka s.a.s.; non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente intimato, Renato Vaerini.

5. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, è inammissibile per tardività la costituzione della parte controricorrente. Applicandosi alla controversia il disposto dell’art. 370 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il controricorso risulta depositato nel fascicolo il 27 marzo 2023, elasso il termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del ricorso, avvenuta il giorno 6 febbraio 2023. L’inammissibilità del controricorso preclude alla Corte la conoscenza dei documenti ad esso allegati nonché della successiva memoria della medesima parte ( cfr. Cass. 29/10/2020, n. 23921; Cass.11/02/2022, n. 4428; Cass. 10/02/2023, n. 4272).

2. Il primo motivo, per violazione dell’art. 2729 cod . civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,lamenta erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti in giudizio, laddove la sentenza gravata ha ritenuto non perfezionato «il quadro indiziario a carico del Vaerini e, conseguentemente, della società La Rusticana ex art. 2049 cod. civ. sulla base della sola circostanza relativa all’opposizione da parte della locatrice all’installazione di videocamere di sorveglianza». 2.1. Il motivo è inammissibile. r.g. n. 4381/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi A fondamento della reiezione della domanda di condanna spiegata dagli odierni ricorrenti, la gravata pronuncia ha: (a) considerato prive di significatività le denunce presentate dal Laganà e dai dipendenti della società conduttrice contro ignoti, poiché tali da non consentire l’individuazione dell’esecutore dei fatti illeciti denunciati; (b) ritenuto inidonea ad integrare elemento indiziario rilevante ai sensi dell’art.2729 cod. civ. la circostanza relativa all’opposizione della locatrice all’installazione di telecamere di videosorveglianza dell’immobile; (c) rilevato che nessuna delle deposizioni testimoniali assunte indicava Renato Vaerini come responsabile degli episodi di danneggiamento.

A fronte di questa trama argomentativa, risultato della valutazione complessiva e coordinata delle emergenze istruttorie, differenti per natura e tipologia, acquisite in giudizio, risulta del tutto generica la doglianza in esame la quale, al fondo, si risolve in una apodittica affermazione della idoneità asseverativa del compendio istruttorio, nella sua globalità inteso, a suffragare l’istanza risarcitoria. Parte ricorrente, infatti, si limita a sollevare dubbi circa la vis presuntiva di alcuni dei fatti indizianti valutati dal giudice di merito, cioè a prospettare conseguenze probabilistiche diverse da quelle in sentenza tratte dagli elementi presuntivi.

E, sul punto, giova rammentare che la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, la scelta de i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignotoe la valuta zione del la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge rappresentano apprezzamenti di fatto, riservati al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità soltanto per le circoscritte anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., anomalie nella specie nemmeno adombrate dall’impugnante (per gli illustrati princìpi in tema di prova r.g. n. 4381/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi presuntiva, cfr., tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass.05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass.30/05/2019, n. 14762; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass.08/01/2015, n. 101). La violazione dell’art. 2729 c.c. non è dedotta secondo i criteri indicati –con ampia motivazione, sebbene non massimata sul punto – da Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785: si rinvia ai paragrafi 4 e ss della stessa.

3. Il secondo motivo denuncia violazione del principio del libero convincimento di cui all’art. 116 cod. proc. civ. per aver la Corte d’appello omesso di esaminare circostanze di fatto (tra cui il furto delle coperte poi rinvenuti a casa di Veruschka Mambretti, moglie di Renato Vaerini, gli atti vandalici da quest’ultimo compiuti e la sua interdizione all’accesso ai boxes cavalli) afferenti la «responsabilità del Vaerini ed in conseguenza de La Rusticana s.a.s. ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.». 3.1. Il motivo è inammissibile. Inconferente è, in primis, l’evocazione de ll’art. 116 del codice di rito: la violazionedi tale disposizione, infatti, legittima la proposizione dell’impugnazione di legittimità qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (ex aliis, Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867, cui add e Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass.18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892). Degli asseriti fatti omessi, poi, parte ricorrente manca di indicare modo e tempo di introduzione nel thema decidendum del giudizio di merito; peraltro, l’intera argomentazione esula dal perimetro delle anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per risolversi in una inammissibile critica in r.g. n. 4381/2023 Cons. est. Raffaele Rossi ordine alla valutazione degli accadimenti fattuali tipicamente riservata al discrezionale apprezzamento del giudice di merito.

4. L’inammissibilità del primo motivo comporta eguale sorte anche per il terzo, con cui si prospetta violazione o falsa applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità stabiliti dall’art. 2049 cod. civ., non in via autonoma ma quale conseguenza dell’inosservanza delle regole in tema di prova presuntivadenunciata con il primo motivo.

5. Il quarto motivo rileva nullità della sentenza e violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. In specie, l’impugnante si duole dell’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti della società La Rusticana s.a.s. e causalmente riferita alla responsabilità «per fatto proprio della locatrice ex art. 2018 cod. civ. e/o art. 2043 cod. civ. e/o art. 2051 cod. civ., per inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, per culpa in vigilando e per negligenza nella propria obbligazione di custodia e deposito/locazione». 5.1.

Il motivo è inammissibile. Nell’irrogare lacondanna, la pronuncia di primo grado ha affermato la responsabilità della società La Rusticana s.a.s. ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. per fatto del «suo importante collaboratore» Renato Vaerini, con implicito assorbimento di ogni altro titolo di responsabilità prospettato dagli odierni ricorrenti. L’appello interposto dalla società condannata ha riguardato esclusivamente la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità per fatto degli ausiliari e tanto ha costituito oggetto della decisione di seconde cure.

A fronte di ciò, onde poter ritualmente investire la Corte di legittimità del prospettato vizio processuale, gli attuali ricorrenti, in ossequio al principio di specificità (sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, r.g. n. 4381/2023 Cons. est. Raffaele Rossi numm. 4 e 6, cod. proc. civ.) avevano l’onere di riportare, nel ricorso, seppur nei tratti essenziali e nei passaggi d’interesse, il contenuto dell’atto di appello (non potendosi limitare ad un generico rinvio allo stesso), al fine di dar conto della rituale sottoposizione al giudice di appello delle questioni concernenti i differenti titoli asseritamente giustificanti la responsabilità della società La Rusticana s.a.s..

Detto onere è rimasto tuttavia inadempiuto: nel ricorso manca in radice l’illustrazione del tenore dell’atto di appello, di cui non si opera nemmeno la c.d. localizzazione nel fascicolo processuale (tanto della fase di merito quanto - e soprattutto - del giudizio di legittimità) prescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., (ex plurimis, Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950).

6. Il ricorso è rigettato.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa l’inammissibilità della costituzione della controricorrente.

8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso p