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Ordinanza — n. 20061/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against electricity bill, ruling oner of proving meter functionality lies with the supplier.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20061/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Enel Servizio Elettronico against a lower court ruling that invalidated a high electricity bill. The appellant argued the bill was erroneous, while the lower court held that the burden of proving the meter's functionality rested with the supplier, not the consumer. Since the supplier failed to provide evidence that the meter was functioning correctly, the presumption of accurate consumption remained valid, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 bis c.p.c.; In electricity supply contracts, the burden of proving the meter's functionality rests with the supplier, and the consumer must only prove excessive consumption stems from external factors beyond their control.

Parole chiave

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burden of proof electricity meter functionality presumption energy supply contract consumer protection rules legal burden allocation calcolo e tasso di rimborso capacità di obbligarsi in via cambiaria errore contabile

Disposizioni normative citate

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Art. 360 bis c.p.c.
A tale stregua il motivo è inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c. 5.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguonola soccombenza.
Art. 96, 3° co., c.p.c.
Va altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2697 c.c
4.Con l’u nico motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 360 bis c.p
A tale stregua il motivo è inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21564/22
Cass. n. 19154 del 2018
Cass. n. 297 del 2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22419/2022 R.G. proposto da : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato CARDARELLI MASSIMILIANO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro MURI ROSANNA, elettivamente domiciliata in FONTE NUOVA VIA G. BOCCACCIO 31 PALAZZINA B2 INT 4, presso lo studio dell’avvocato GUIDARELLI RICCARDO che la rappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 1305/2022 depositata il26/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La sig. Rosanna Muri conveniva, innanzi al Tribunale di Tivoli, l a società Enel Servizio Elettronico s.p.a., lamentando l’illegittimità della richiesta di pagamento avanzata in relazione al contratto per la fornitura di energia elettrica stipulato tra le parti in riferimento all’immobile, adibito ad uso abitativo, di proprietà dell’attrice. La Muri adduceva che, dopo la sostituzione del contatore, aveva ricevuto una fattura relativa al bimestre ottobre/dicembre 2011 di € 17.651,69.

Faceva seguito la richiesta di una verifica a cui l’Enel Servizio Elettronico s.p.a. rispondeva affermando l’esattezza della cifra, frutto del conguaglio per il periodo tra il 6 agosto e il 23 settembre 2011. A seguito del sollecito a adempiere, l’Enel Servizio Elettronico s.p.a. sospendeva infine l’erogazione della fornitura. La Muri agiva quindi in giudizio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della fattura e la condanna della fornitrice al risarcimento del danno morale cagionato. L’Enel Servizio Elettronico s.p.a. si costituiva contestando le censure attoree, chiedendo di chiamare in causa Enel distribuzione s.p.a. quale soggetto responsabile della rilevazione e certificazione delle misurazioni presso l’abitazione della Muri e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento di €17.837,85.

Chiamata in causa, l’Enel distribuzione s.p.a. chiedeva il rigetto delle censure attoree. Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 803/2015 accertava l’illegittimità della pretesa di pagamento e condannava le due società in solido al pagamento di €1.500 a titolo di risarcimento del danno morale.

2. Avverso tale sentenza l’Enel servizio elettrico s.p.a. proponeva appello lamentando l’erronea valutazione dei fatti e dei documenti prodotti, la violazione delle norme di riferimento in materia e sostenendo la legittimità della fattura. Censurava, inoltre, l’illegittimità della condanna al risarcimento del danno morale, non avendo la Muri prodotto alcuna prova a dimostrazione di un danno effettivamente patito. L’Enel distribuzione s.p.a. si costituiva aderendo all’appello principale. La Muri si costituiva contestando le deduzioni avversarie. La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1305/2022 rigettava parzialmente l’appello ritenendo corretta la valutazione del Tribunale circa l’illegittimità della fattura ma accogliendo le eccezioni inerentemente alla mancata prova di un effettivo danno morale patito dalla Muri, condannando quindi quest’ultima alla restituzione della somma di €1.500.

3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito l a società Servizio elettrico nazionale s.p.a., p ropone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 3.1.Resiste con controricorso Rosanna Muri.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che l’atto denominato “memorie illustrative” d.d. 21/3/2024 prodotto dalla controricorrente non può considerarsi memoria, difettandone i requisiti di legge. 4.Con l’u nico motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Si duole che controparte non abbia in alcun modo contestato la presenza di malfunzionamenti del contatore sostituito né avanzato richiesta alcuna di verifica del gruppo di misura , non essendo pertanto tenuto a conservare il contatore al fine di provare il suo corretto funzionamento.

Il motivo è inammissibile. Esso si risolve nella mera riproposizione delle censure mosse in grado di appello e nella inammissibile richiesta di rivalutazione di circostanze di fattogià sottoposte al vaglio dei giudii di merito. Va per altro verso sottolineato che la corte di merito ha correttamentevalutato il quadro probatorio. Risulta, infatti, che la Muri abbia fin dall’introduzione del giudizio lamentato l’erroneità della fattura chiedendo una verifica sull’esattezza dei consumi, verifica possibile solamente attraverso un accertamento del corretto funzionamento del contatore oggetto di causa.

Accertata la contestazione da parte dell’utente circa il malfunzionamento dello strumento, la c orte d’ a ppello ha giustamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, verificatasi tale censura, spetti poi al gestore dimostrare l’assenza di irregolarità funzionali del contatore. Non avendo la ricorrente adempiuto a tale onere probatorio, risulta corretta la statuizione del giudice di merito in riferimento all’illegittimità della fattura. Infatti, questa Corte, con la sentenza di n. 21564/22, ha rimarcato i tratti dell’onus probandi relativamente alla fattispecie del contratto di somministrazione di energia elettrica.

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore ̀ assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità sicch ́ , in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi ̀ dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinch́́ eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 19154 del 2018;

Cass. n. 297 del 2020). In presenza di contestazioni sulla funzionalit à̀ del sistema di misurazione, dunque, incombe sul somministrante l'onere di dare la prova della funzionalità̀ del contatore. Se il somministrante ha assolto a tale onere probatorio, il consumatore ove lamenti l'eccessività̀ dei consumi rilevati, ̀ tenuto a provare, per liberarsi dall'obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, che il consumo risultante come elevato, sulla base di un contatore funzionante, ̀ dipeso da cause esterne alla sua volontà̀ e non a lui imputabili.

Se per̀ a fronte di una contestazione di malfunzionamento, l'impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente - prova nel caso di specie non fornita, anzi preclusa dallo stesso comportamento della somministrante che con l'irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio ha impedito, alla controparte ma anche a ś stesso, di provare la regolarità̀o meno dei consumi - cade la presunzione di consumo a carico del somministrato. A tale stregua il motivo è inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c. 5.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguonola soccombenza.

6. Va altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00 di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , nonché di euro 3.000,00 ex art. 96, 3 co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a