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Ordinanza Interlocutoria — n. 20025/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 20025/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20025/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 16052/2023R.G., proposto da Andreotti Impianti s.p.a., in persona dell’amministratore u nico e legale rappresentante pro tempore, Alberto Andreotti; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulio Ponzanelli (pec: giulio.ponzanelli@milano.pecavvocati.it) e Valeria Giudici (pec: valeria.giudici@milano.pecavvocati.it); -ricorrente- nei confronti di Banca nazionale del Lavoro (BNL) s.p.a., in persona del legale rappresentante, Paolo D’Amico ; rappresentata e difesa dall’Avvocato Paola Fagiolini (pec: paola.fagiolini@firenze.pecavvocati.it); -resistente- nonché di Oggetto:

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 20025/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 16052/2023R.G., proposto da Andreotti Impianti s.p.a., in persona dell’amministratore u nico e legale rappresentante pro tempore, Alberto Andreotti; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulio Ponzanelli (pec: giulio.ponzanelli@milano.pecavvocati.it) e Valeria Giudici (pec: valeria.giudici@milano.pecavvocati.it); -ricorrente- nei confronti di Banca nazionale del Lavoro (BNL) s.p.a., in persona del legale rappresentante, Paolo D’Amico ; rappresentata e difesa dall’Avvocato Paola Fagiolini (pec: paola.fagiolini@firenze.pecavvocati.it); -resistente- nonché di Oggetto:

Parole chiave

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grave deficienza del procedimento all'estero esecuzione all'estero debito estero indagine internazionale per truffa confisca sotto sanzione internazionale investimento all'estero
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 16052/2023R.G., proposto da Andreotti Impianti s.p.a., in persona dell’amministratore u nico e legale rappresentante pro tempore, Alberto Andreotti; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulio Ponzanelli (pec: giulio.ponzanelli@milano.pecavvocati.it) e Valeria Giudici (pec: valeria.giudici@milano.pecavvocati.it); -ricorrente- nei confronti di Banca nazionale del Lavoro (BNL) s.p.a., in persona del legale rappresentante, Paolo D’Amico ; rappresentata e difesa dall’Avvocato Paola Fagiolini (pec: paola.fagiolini@firenze.pecavvocati.it); -resistente- nonché di Oggetto:

Regolamento di competenza– Litispendenza internazionale – Notificazione a società con sede all’estero tramite ambasciata o consolato – Mancata prova del perfezionamento – Rinnovo –Necessità. C.C. 04/06/2024 r.g.n. 16052/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani Meghna Seeds Crushing Mills ltd,con sede in Dhaka 1212 (Bangladesh); -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, depositata il 18 giugno 2023 e comunicata il 19 giugno 2023, che ha disposto la sospensione del giudizio iscritto al n. di R.G. 17066/2015; udìta la relazione della causa, svolta nella c amera di consiglio del 4 giugno 2024 dalConsigliere Paolo Spaziani; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o ProcuratoreGenerale Stanislao De M atteis che ha concluso chiedendo « che la Corte accolga il regolamento di competenza.

Conseguenze di legge». Rilevato che: 1.il 30 marzo 2010 Andreotti Impianti s.p.a. , impresa avente ad oggetto la produzione di impianti industriali, stipulò conMeghna Seeds Crushing Mills ltd, società bengalese avente ad oggetto la produzione di olio di soia previa frantumazione dei relativi semi, un contratto di appalto per la realizzazione, presso lo stabilimento di Dhaka in Bangladesh, di un i mpianto per la preparazione, pressatura ed estrazione con solvente di olio disemi, verso un corrispettivo di Euro 11.095.000,00; a garanzia dell’esatto adempimento dell’appalto,Andreotti Impianti s.p.a. rilasciò aMeghna Seeds Crushing Mills ltd un performance bond per l a somma di Euro 1.109.500,00,con scadenza al 15 settembre 2012 (diciottesimo mese successivo all’ultima spedizione, prevista per il marzo 2011), emesso su sua richiesta dalla Banca Nazionale del lavoro (BNL) s.p.a., secondo lo schema della garanzia internazionale a prima domanda trilaterale, con intermediazione da parte della Brac Bank Limited , istituto di credito del Bangladesh; 2.il 28 agosto 2012, Meghna Seeds Crushing Mills ltd, per il tramite della Brac Bank Limited, escusse il performance bond , allegando l’ inesatto adempimento di Andreotti Impianti s.p.a. alle obbligazioni derivanti dall’appalto;

C.C. 04/06/2024 r.g.n. 16052/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani 3.Andreotti Impianti s.p.a., deducendoil carattere abusivo dell’escussione (sul presupposto dell’imputabilità dei denunciati difetti di funzionalità dell’impianto al fatto della committente), chiese e ottenne dal Tribunale di Firenze, in via d’urgenza, un provvedimentoinibitorio della stessa; 4.indi, con citazione del 25 novembre 2015, convenne in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale di Firenze la BNL s.p.a., chiedendo la declaratoria dell’estinzione del performance bond emesso da lla convenuta in favore di Meghna Seeds Crushing Millsltd, l’accertamento negativo d ell’esistenza di sue obbligazioni nei confronti dellaBNL in relazione al detto performance bond – «attesa la scadenza della garanzia in assenza di valida richiesta di escussione, e comunque in manifesta assenza di qualsivoglia inadempimento dell’ordinante la garanzia» – e la condanna della BNL a restituire nella sua piena disponibilità la somma di Euro 1.109.500,00, giacente su un conto corrente aperto presso la banca; 5.costituitasi la BNL s.p.a., disposto iussu iudicis l’intervento di Meghna Seeds Crushing Mills ltde dichiarata la contumacia di quest’ultima in ragione della sua mancata costituzione in giudizio, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18 giugno 2023, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla convenuta, ha ritenuto sussistente la litispendenza internazionale rispetto al giudizio money suit n. 50/2014, promosso dinanzi alla Corte di Dhaka da Meghna Seeds Crushing Mills ltd, nonché da Meghna Group of Industries, contro Andreotti Impianti s.p.a. e BNL s.p.a., oltre che nei confronti di altri soggetti (Brac Bank Ltd., Bangladesh Bank, International Chamber of Commerce, Bangladesh, International Chamber of Commerce, United Kingdom); con la detta ordinanza, il Tribunale, ritenuto che ricorressero le condizioni di cui art. 7 della legge n. 218/1995 , ha dunque disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Dhaka; 6.avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenzala Andreotti Impianti s.p.a., sulla base di quattro motivi;

BNL C.C. 04/06/2024 r.g.n. 16052/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani s.p.a. ha depositato scrittura difensiva ex art.47, quinto comma, cod. proc. civ.; non ha svolto difeseMeghna Seeds Crushing Mills ltd; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso; la AndreottiImpianti s.p.a. e la Banca Nazionale del L avoro s.p.a. hanno depositato memorie. Considerato che: non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi, i quali non possono essere scrutinati, in quanto non vi è prova del perfezionamento della notifica del ricorso per regolamento di competenza aMeghna Seeds Crushing Mills ltd; dall’esame del fascicolo telematico risulta che la notifica, da compiersi personalmente alla parte (che non solo non aveva aderito all ’ istanza di regolamento ma era restata contumace nel giudizio principale), è stata correttamente tentata tramite Ambasciata o Consolato , non avendo il Bangladesh sottoscritto e ratificato convenzioni internazionali (Cass.16/11/2022, n.33765); tuttavia, agli atti vi è prova unicamente della spedizione ( e della ricezione) della raccomandata con avviso di ricevimento alla Ambasciata italiana in Bangladesh, ma non vi è alcuna prova che poi essa abbia provveduto ad effettuare la notificazione ai sensi de lla normativa contenuta nella legge consolare (artt. 37 e 77 del d.lgs. n. 71 del 2011), in quanto non si rinviene in atti la copia dell’atto notificato con la relazione di notifica , eventualmente restituito dall’Ambasciata; appare dunque necessario, ex art.291 cod. proc. civ., ordinare alla ricorrente di provvedere– in alternativa alla produzione della documentazione eventualmente attestante l’avvenuta notifica, ove l’ambasciata abbia provveduto in tal senso – a nuova notifica del ricorso per regolamento di competenza a Meghna Seeds Crushing Mills ltd, nel termine di 90 ( novanta ) giorni daldeposito della presente ordinanza.

C.C. 04/06/2024 r.g.n. 16052/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani Per Questi Motivi La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alla ricorrente di provvedere – in alternativa alla produzione della documentazione attestante l’avvenuta notifica, ove l’ambasciata abbia provveduto in tal senso – alla notifica del ricorso per regolamento di competenza aMeghna Seeds Crushing Mills ltd, nel termine di 90(novanta) giorni dal