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Ordinanza Interlocutoria — n. 20023/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 20023/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20023/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 10246/22 proposto da: -) Soggia Alfonso , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Maria Cristina Manni; -ricorrente - contro -) Shasa Net L.L.P. (Limited Liability Partnership); -intimata - avverso la sentenza del Tribunale diRoma 30 novembre 2021 n. 18818 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; la Corte -rilevato che la società Shasa Net nel giudizio concluso dalla sentenza qui impugnata fu contumace; -che, nondimeno , il ricorso per cassazione è stato notificato al domicilio del difensore indicato (come domiciliatario) nell’atto di precetto; - che la notifica è , di conseguenza , nulla (e non inesistente ) , in applicazione dei princìpi stabiliti, a composizione dei precedenti contrasti, da Sez.

Regesto Legislator

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art. 291 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 20023/2024 — snciv · Corte di Cassazione: U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016(per effetto della quale, dunque, resta superato il precedente e contrario orientamento seguito da Cass.9147/07); -che pertanto ne va ordinata la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. entro il termine perentorio identificato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva prova dell’ottemperanza a tale ordine; Oggetto: ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.P.q.m. (-) ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso alla società Shasa Net LLP, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Parole chiave

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notificazione viziata procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate ricorso effettivo tempestività dell'inoltro notificazione scritta

Disposizioni normative citate

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art. 291 c.p
14916 del 20/07/2016(per effetto della quale, dunque, resta superato il precedente e contrario orientamento seguito da Cass.9147/07); -che pertanto ne va ordinata la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 10246/22 proposto da: -) Soggia Alfonso , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Maria Cristina Manni; -ricorrente - contro -) Shasa Net L.L.P. (Limited Liability Partnership); -intimata - avverso la sentenza del Tribunale diRoma 30 novembre 2021 n. 18818 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; la Corte -rilevato che la società Shasa Net nel giudizio concluso dalla sentenza qui impugnata fu contumace; -che, nondimeno , il ricorso per cassazione è stato notificato al domicilio del difensore indicato (come domiciliatario) nell’atto di precetto; - che la notifica è , di conseguenza , nulla (e non inesistente ) , in applicazione dei princìpi stabiliti, a composizione dei precedenti contrasti, da Sez.

U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016(per effetto della quale, dunque, resta superato il precedente e contrario orientamento seguito da Cass.9147/07); -che pertanto ne va ordinata la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. entro il termine perentorio identificato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva prova dell’ottemperanza a tale ordine; Oggetto: ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.P.q.m. (-) ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso alla società Shasa Net LLP, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29 ma