Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19898/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction appeal because lower court ruled on competence without inviting parties to state conclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19898/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the jurisdiction appeal inadmissible because the lower court ruled on competence without first inviting the parties to state their conclusions. The appellant argued the Brescia court lacked territorial jurisdiction, but the court had already decided on competence and ordered the case to proceed without this procedural step. The Supreme Court held that a decision affirming competence is only appealable if preceded by an invitation to state conclusions, rendering this specific ruling non-appealable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 42 c.p.c.; A decision affirming jurisdiction is appealable only if the court first invites the parties to state their conclusions; otherwise, the ruling lacks the nature of a competent decision and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction appeal competence ruling procedural defect inviting conclusions inadmissible appeal territorial jurisdiction monocratic judge domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 c.p.c.
Art. 19 c.p.c.
Art. 20 c.p.c.
20449; Cass. 20/01/2017, n.
Art. 1182 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 42 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 12/05/2008, n. 11657
Cass. 22/10/2015, n. 21561
Cass. 22/10/2015, n. 21561; Cass.
Cass. 07/06/2017, n. 14223
21561; Cass. 07/06/2017, n. 14223; Cass.
Cass. 05/05/2021, n. 11742
Cass. 21/12/2010, n. 25883
civ., sicchéil ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile ( Cass. 21/12/2010, n. 25883;
Cass. 28/02/2011, n. 4986
Cass. 28/02/2011, n. 4986;Cass.
Cass. 26/06/2012, n. 10594
Cass. 26/06/2013, n. 16051
26/06/2012, n.10594; Cass. 26/06/2013, n. 16051; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449
16051; Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass.
Cass. 20/01/2017, n. 1615
20449; Cass. 20/01/2017, n. 1615;Cass.
Cass. 07/03/2018, n. 5354
Cass. 03/02/2020, n. 2338
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 23298/2022R.G., proposto da Baiguera s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore; rappresenta ta e difesa dall’Avvocato Antonio Giulianelli (pec dichiarata: antonio.giulianelli@milano.pecavvocati.it),in virtù di procura allegata all’atto di citazione; -ricorrente- nei confronti di Fallimento Lemco s.r.l. in liquidazione; -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia, resa all’udienza del 21 luglio 2022,nel proc. n.4159 del 202 2; udìta la relazione della causa , svolta nella c amera di consiglio del 7 maggio 2024dal Consigliere Paolo Spaziani ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Rilevato che:

1. con citazione del 7 aprile 2022, la società Baiguera s.r.l. in liquidazione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia su ricorso del F allimento della società Lemco s.r.l., sollevando preliminarmente l’eccezione di incompetenza per territorio del detto Tribunale; ha dedotto che, al tempo della proposizione della domanda monitoria, essa aveva sede a Milano, mentre nel circondario di Brescia (nella cui circoscrizioneaveva invece sede il creditore) non ave va alcuno stabilimento né altra unità operativain cui vi fosse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda; escluso dunque che il Tribunale di Brescia fosse competente quale foro generaledelle persone giuridiche, ex art.19 cod. proc. civ., ha osservato che esso non era territorialmente competenteneppure quale foro facoltativo per i diritti di obbligazione, ex art.20 cod. proc. civ., non trovandosi , nella circoscrizione di detto Tribunale,né il luogo i n cui era sorta l’obbligazione , né quello in cui la stessa avrebbedovuto essere eseguita; ha evidenziato, sotto quest’ultimo profilo, che , secondo il prevalso orientamento giurisprudenziale , le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art.1182, terzo comma, cod. civ., sono, anche ai sensi della determinazione del forum destinatae solutionis ex art.20, ultimaparte, cod. proc. civ., quelle liquide , di cui il titolo determini l’ammontare o fissi i criteri per determinarlo , mentre, nella fattispecie, nessun titolo contrattuale era stato prodotto dall’ingiungente,ma solo una scrittura privata contenenteun riconoscimento di debito ;

2. c ostituitosi in giudizio il Fallimento della società L emco s.r.l., il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale con ordinanza emessa alla prima udienza del 21 luglio 2002, sul rilievo che, con un accor d o del 20 gennaio 2021, allegato al ricorso monitorio, le parti avevano C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani determinato l’oggetto del l’obbligazione pecuniaria nell’importo di Euro 437.890,81, da estinguersi con pagamento dilazionato, sicché il credito vantato dal Fallimentodoveva reputarsi liquido e certo sul piano sostanziale, nonchéidoneo, sul piano processuale, a fondare la competenza per territorio del Tribunale di Brescia quale forum d e st i natae solutionis , ex a r t.20 cod. proc. civ.;

3. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la società Baiguera s.r.l. in liquidazione, sulla base di un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione, nell’ordinanza impugnata, degli artt.20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ. , sull’assunto che l’accordo scritto prodotto dalla controparte, integrando una mera ricognizione di debito, non costituiva “titolo” di una obbligazione pecuniaria liquida , rientrante nella previsione della citata norma sostanziale e idonea a fondare la competenza del Tribunale di Brescia quale forum destinatae solutionis, ai sensi della norma processuale; non ha svolto attività difensivail Fallimento della Lemco s.r.l.; il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l a declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato che: il ricorso è inammissibile; 1.la società ricorrente ha dedotto – e, del resto, risulta con evidenza dagli atti e dalla stessa copia del provvedimento impugnato , emesso a l verbale d’udienza del 21 luglio 2002 – che sull’eccezione di incompetenza territoriale il Tribunale di Brescia ha pronunciato, disattendendola, allaprima udienza, in una con il rigetto dell’istanza di s ospensione della pr ovvisoria esecuzione del decreto opp o sto e co n l’ assegnazione dei termini pe r le memoriedi cui all’art.183 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis; pertanto,il Tribunale si è espresso sul l’eccezione pregiudiziale di rito, affermando la propria competenza, senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni;

C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani come correttamente osservato dal Procuratore Generale, questa Corte, sin da epoca risalente ( cfr. Cass., Sez. Un., 12/05/2008, n. 11657) , ha affermato il principio secondo cui la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa, preceduta dall’invito a precisare le conclusioniintegrali, anche di merito; il principio è stato ribadito anche successivamente all’entrata in vigore delle modifiche sulla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza e non più con sentenza) introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69(cfr.

Cass. 22/10/2015, n. 21561; Cass. 07/06/2017, n. 14223; Cass. 05/05/2021, n. 11742); dall’applicazione di questo principio discende c he, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico, quest ’ ultimo – come è accaduto nella fattispecie in esame – esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sicchéil ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile ( Cass. 21/12/2010, n. 25883;

Cass. 28/02/2011, n. 4986;Cass. 26/06/2012, n.10594; Cass. 26/06/2013, n. 16051; Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass. 20/01/2017, n. 1615;Cass. 07/03/2018, n.5354; Cass.03/02/2020, n.2338); deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza propostoda Baiguera s.r.l. in liquidazione;

2. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, stante l’indefensiodella parte intimata;

3. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. Così deciso