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Decreto — n. 19830/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19830/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19830/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16942/2023 R.G. proposto da : VONA ROSALINDA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a da gli avvocat i MUSTO PASQUALE (MSTPQL71A06G964C) e IAZZETTA MICHELE (ZZTMHL51H13B963U) -ricorrente- contro INTRUM ITALY SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BOSCIA PIER LUIGI (BSCPLG68T17L117C) -controricorrente- nonchécontro CAF SPA, DAQQAQ RASHID ROBERTO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, UNICREDIT LEASING S.P.A, NIGRO MARIA FRANCA, VIP MOTORS SRL, BASTIANINI ENRICO, MARFOLI LUCA, UNIPOL ASS.NI SPA, MARFOLI SERENA, IAM S.P.A., PORCELLI MARCO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LATINA n.160/2023 depositata il 25/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19830/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : VONA ROSALINDA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a da gli avvocat i MUSTO PASQUALE (MSTPQL71A06G964C) e IAZZETTA MICHELE (ZZTMHL51H13B963U) -ricorrente- contro INTRUM ITALY SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BOSCIA PIER LUIGI (BSCPLG68T17L117C) -controricorrente- nonchécontro CAF SPA, DAQQAQ RASHID ROBERTO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, UNICREDIT LEASING S.P.A, NIGRO MARIA FRANCA, VIP MOTORS SRL, BASTIANINI ENRICO, MARFOLI LUCA, UNIPOL ASS.NI SPA, MARFOLI SERENA, IAM S.P.A., PORCELLI MARCO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LATINA n.160/2023 depositata il 25/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato tardivo pagamento delle spese spese di difesa spese d'esecuzione anticipi delle spese accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16942/2023 R.G. proposto da : VONA ROSALINDA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a da gli avvocat i MUSTO PASQUALE (MSTPQL71A06G964C) e IAZZETTA MICHELE (ZZTMHL51H13B963U) -ricorrente- contro INTRUM ITALY SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BOSCIA PIER LUIGI (BSCPLG68T17L117C) -controricorrente- nonchécontro CAF SPA, DAQQAQ RASHID ROBERTO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, UNICREDIT LEASING S.P.A, NIGRO MARIA FRANCA, VIP MOTORS SRL, BASTIANINI ENRICO, MARFOLI LUCA, UNIPOL ASS.NI SPA, MARFOLI SERENA, IAM S.P.A., PORCELLI MARCO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LATINA n.160/2023 depositata il 25/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il