Cassation Court dismisses suspension order due to improper connection handling between two pending civil proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lower court's suspension order illegal and ordered the resumption of the main trial. The appellant argued that a pending injunction opposition should take precedence, but the court found no evidence that the opposing case had been concluded. Consequently, the court ruled that the suspension violated procedural rules requiring the merger of connected cases rather than a temporary halt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273, 274 c.p.c.; When a judge suspends a proceeding due to alleged pre-judiciality without first referring the case to the office head for merger under Art. 273 or 274 c.p.c., the suspension is illegitimate unless the prejudicial proceeding is definitively concluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 9680/2023R.G. proposto DO VALUE s. p . a . , quale procuratore speciale di FINO 2 SECURITISATION s.r.l., in persona del procuratore Paola Ferilli, domiciliatain Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife s a dal l’ avv . Vittoria Lagani , come da procura allegata al ricorso , domicilio digitale vittorialagani@pec.studiolagani.it - ricorrent e - contro PARMOSE SALVATOREe CHIANESE ROTONDA, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avv.
Alfredo Riccardi, come da procura allegata al ricorso, domicilio digitalestudio@pec.riccardilex.com - resistent i – N. 9680/23R.G. avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Nola nel procedimento N. 4751/2018R.G., depositata in data 20 . 3 .20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.5.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . Rilevato che -la Fino 2 Securitisation s.r.l. convenne in giudizio Salvatore Parmose e Rotonda Chianese dinanzi al Tribunale di Nola, chiedendo l’accertamento dell’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale del 21.12.2013 e rappresentando in particolare che:
a) la Fino 2 Securitisation Srl, nella qualità di cessionaria del credito della UniCredit s.p.a., alla data del 5.4.2018, era creditrice dei convenuti, garanti della Parmose Bimbo s.r.l., per l’importo di € 290.444,15, di cui € 249.668,90 in virtù del contratto di mutuo ipotecario del 24.7.2008 ed € 40.775,25 in virtù del contratto di finanziamento del 20.7.2007; b)con contratto di fideiussione omnibus/garanzia autonoma a prima richiesta sottoscritta in data 23.09.2008,i convenuti s’erano obbligati a garantire le obbligazioni della Parmose Bimbo s.r.l. fino alla concorrenza dell’importo di € 360.000,00, impegnandosi al pagamento immediato, a semplice richiesta scritta, di tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi, spese ed oneri; c)la debitrice principale ed i garanti Parmose e Chianese, con comunicazione del 09.12.2011, erano stati costituiti in mora per il pagamento dell’importo di € 269.612,17, di cui € 231.765,74 per il mutuo ipotecario ed € 37.846,43 per il finanziamento chirografario;
d) con atto del 21.12.2013, trascritto il 9.1.2014, Salvatore Parmose e N. 9680/23R.G. Rotonda Chianese avevano costituito in fondo patrimoniale tutti i beni immobili di loro proprietà, sottraendoli così alla garanzia patrimoniale per il pagamento dei propri debiti; - c ostituitisi i convenuti – che contestarono le avverse domande, chiedendone il rigetto – e precisate dalle parti le conclusioni all’udienza del 22.12.2022, con ordinanza del 20.3.2023 il Tribunale di Nola dispose la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al n. 5735/2018 R.G. pendente dinanzi allo stesso Tribunale; - i n particolare, così venne statuito:
“ rilevato che è pendente innanzi a questo Tribunale altro giudizio (RG. 5735/2018) avente ad oggetto l’accertamento della validità del contratto di fideiussione da cui avrebbe origine il credito posto a fondamento della domanda revocatoria; rilevato che nel corso dell’istruttoria di detto giudizio è stata messa in dubbio anche la effettiva data di sottoscrizione della scrittura privata e che detto dato risulta rilevante nel presente giudizio al fine di stabilire la anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla stipula dell’atto di cui si chiede la revoca (convenzione di fondo patrimoniale), essendo, a seconda del caso, diverso l’onere probatorio posto a carico dell’attore ai sensi dell’art. 2901 n.
1) c.c.; ritenuto che per tale motivo la presente causa non possa essere decisa prima del passaggio in giudicato della sentenza, che definirà il giudizio avente n. 5735/2018 RG., dispone la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.”; Considerato che N. 9680/23R.G. -avverso detta ordinanza ha proposto regolamento di competenza la Do Value s.p.a., quale procuratore speciale di Fino 2 Securitisation s.r.l., in forza di un unico motivo, cui resistono con memoria difensiva Salvatore Parmose e Rotonda Chianese; -la ricorrente ha depositato memoria; - i l Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso; - c on l’unico motivo si denuncia si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 2901 c.c., per insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra le due cause;
Ritenuto che - l’ordinanza del Tribunale di Nola non possa essere condivisa per una ragione ancor più assorbente, rispetto a quella esposta dalla ricorrente; -infatti, è noto che “Allorquando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., avrebbe dovuto giustificare la rimessione al capo dell'ufficio di uno o dei procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione - nel caso dell'art. 273 -e circa la designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l'adozione dei provvedimenti opportuni -nel caso dell'art. 274 -, l'inosservanza di tale "modus procedendi" da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei procedimenti e l'adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell'altro, pendente avanti ad altro magistrato dell'ufficio (e anche presso N. 9680/23R.G. una sezione distaccata o la sede principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza,deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove prospettate dalle parti od emergenti dagli atti.
Ne consegue che se, quando ha adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al capo dell'ufficio per l'adozione del procedimento di cui al secondo comma delle norme degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., la Corte di cassazione deve considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non sarebbe possibile l'adozione da parte del giudice che emise il provvedimento di sospensione del "modus procedendi" imposto da quelle norme. (Sulla base di tali principi, poiché nella specie non risultava che il processo asseritamente pregiudicante avanti alla sede principale del tribunale non vi pendesse più, la S.C. ha caducato il provvedimento di sospensione adottato dalla sede distaccata)” (ex multis, Cass. n. 21727/2006); - o ra, pacifico essendo che si discute di connessione tra due giudizi pendenti dinanzi allo stesso ufficio, sicché la questione della pretesa pregiudizialità avrebbe dovuto affrontarsi e risolversi mediante la riunione tra procedimenti, anziché mediante l’istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c., non risulta dagli atti di causa consultabili da questa Corte che il N. 9680/23R.G. giudizio che si pretende pregiudicante (iscritto al N. 5735/2018 R.G.) sia stato già definito dal Tribunale nolano; - pertanto, non può che disporsi la prosecuzione del giudizio N. 4751/2018 R.G., dovendo prendersi atto della illegittimità dell’ordinanza di sospensione impugnata con regolamento di competenza, giacché resa dal Tribunale in spregio alle disposizioni di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c.; -le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M la Corte dispone la prosecuzione del giudizio, assegnando per la riassunzione termine di tremesi, correnti dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza; condanna i resistenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accesso