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Ordinanza Interlocutoria — n. 19644/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 19644/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19644/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18196/2021 R.G. proposto da : EDIF SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANTONIO (MNCNTN62P09H282M) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSARELLI ROBERTO (MSSRRT64P13L425B) -ricorrente- contro ITALIANO TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCIANO MANARA, 47, presso lo studio dell’avvocato BORGHESI ALESSANDRO (BRGLSN69E26H501I), rappresentat a e difes a dall'avvocato SEMBRONIO GIOVANNI BATTISTA (SMBGNN77L14B619J) -controricorrente- nonchécontro ITALIANO FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO (RLNFMS64D12H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato CEFOLA GENNARO (CFLGNR52A01A669L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 798/2021 depositata il 26/04/2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 19644/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : EDIF SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANTONIO (MNCNTN62P09H282M) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSARELLI ROBERTO (MSSRRT64P13L425B) -ricorrente- contro ITALIANO TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCIANO MANARA, 47, presso lo studio dell’avvocato BORGHESI ALESSANDRO (BRGLSN69E26H501I), rappresentat a e difes a dall'avvocato SEMBRONIO GIOVANNI BATTISTA (SMBGNN77L14B619J) -controricorrente- nonchécontro ITALIANO FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO (RLNFMS64D12H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato CEFOLA GENNARO (CFLGNR52A01A669L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 798/2021 depositata il 26/04/2021.

Parole chiave

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retrocessione nell'espropriazione rivendita restituzione di fondo garanzia in caso di evizione revoca del trasferimento patrimoniale decadenza dal diritto di regresso
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18196/2021 R.G. proposto da : EDIF SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANTONIO (MNCNTN62P09H282M) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSARELLI ROBERTO (MSSRRT64P13L425B) -ricorrente- contro ITALIANO TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCIANO MANARA, 47, presso lo studio dell’avvocato BORGHESI ALESSANDRO (BRGLSN69E26H501I), rappresentat a e difes a dall'avvocato SEMBRONIO GIOVANNI BATTISTA (SMBGNN77L14B619J) -controricorrente- nonchécontro ITALIANO FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO (RLNFMS64D12H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato CEFOLA GENNARO (CFLGNR52A01A669L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 798/2021 depositata il 26/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche Edif s.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 798 del 2021 della Corte di appello di Bari esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - quale creditrice di Felice Italiano di una significativa somma, a titolo di fideiussore per debiti della Solea Impianti s.r.l. di cui era in quel tempo socio e amministratore unico, aveva convenuto il garante e sua figlia Tiziana Italiano allegando che il primo aveva retrocesso a quest’ultima un compendio immobiliare precedentemente alienatogli dalla stessa, senza previsione di restituzione del prezzo e dunque a titolo gratuito, ledendo la garanzia patrimoniale generale di cui avrebbe potuto fruire la deducente che, pertanto, aveva così spiegato domanda revocatoria; - il Tribunale davanti al quale avevano resistito i convenuti proponendo domanda riconvenzionale volta a far accertare la simulazione dell’iniziale atto di vendita, aveva accolto tale ultima pretesa respingendo l’azione pauliana, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: i convenuti avevano provato documentalmente la simulazione, con controdichiarazione recante data certa successiva all’atto simulato ma di molto anteriore a quello di apparente retrocessione; quest’ultima quindi era stata nulla perché, come già osservato dal primo giudice, nessun bene era entrato nel patrimonio dell’apparente retrocedente; alla controdichiarazione scritta, non equiparabile a un contratto ma avente valore probatorio e ricognitivo, non poteva applicarsi la disciplina dei negozi traslativi, compresa quella della trascrizione; la previsione dell’art. 1416, cod. civ., secondo cui ai creditori del titolare apparente non avrebbe potuto opporsi la simulazione se in buona fede, qualora avessero iniziato atti esecutivi sui beni oggetto del contratto simulato, non era invocabile dalla deducente, poiché l’azione revocatoria, pur con domanda trascritta, non era equiparabile a un’azione esecutiva; resistono con distinti controricorsi sia Felice Italiano che Tiziana Italiano; le parti hanno depositato memorie;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2643, 2644 2645, 2652, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la domanda di simulazione era stata proposta dopo la trascrizione di quella di revocatoria, e, trattandosi di diritti immobiliari, non era quindi opponibile alla società, non risultando trascritto, come necessario per omologhe ragioni, neppure l’accordo dissimulato; con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1416, 2652, 2901, 2902, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non solo la previa trascrizione della domanda di revocatoria rendeva inopponibile la dedotta simulazione, ma, nella chiave della evidente fondatezza nel merito dell’azione pauliana, l’accoglimento di quest’ultima avrebbe potuto incontrare il solo limite dei diritti di terzi acquisiti in buona fede e a titolo oneroso in base ad atti trascritti anteriormente, ponendo altre due condizioni parimenti mancanti ai fini in questione, fermo restando che non poteva concludersi che i creditori del titolare apparente, per resistere alla simulazione, avrebbero dovuto prima avviare azioni coattive sui cespiti, poiché, così ragionando, sarebbe stata elusa, in tesi con incostituzionale irragionevolezza, la tutela del credito in parola, atteso che, prima dell’esperimento dell’azione revocatoria, non sarebbe mai stato possibile intraprendere le vie esecutive; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367, cod., civ., 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’atto di retrocessione aveva smentito il dedotto accordo simulatorio, dando conto del contrario proprio quale presupposto dell’effetto retrocedente, come dedotto, senza che ne fosse stato tenuto conto, dalla stessa difesa avversaria;

Consideratoche il giudizio dev’essere rinviato alla pubblica udienza in ragione dei profili nomofilattici afferenti ai rapporti tra opponibilità ai terzi della simulazione e domanda di revocatoria, alla connessa disciplina della trascrizione, e ai rapporti, evidenziati dalla peculiare fattispecie, tra previa vendita simulata e successivo atto di retrocessione;che la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo;