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Ordinanza — n. 19502/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for absolute lack of reasoning regarding shared costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19502/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's judgment due to an absolute lack of reasoning concerning the allocation of shared costs. The appellant argued the lower court failed to explain why it deemed certain costs shared, violating constitutional requirements for judicial motivation. The court held that without explicit justification for this specific finding, the appellate decision was legally null and void.

Regesto Legislator

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Art. 111, sixth comma, Constitution; Art. 132, paragraph 4, Code of Civil Procedure: A judgment is null if it omits the reasons for a crucial factual or legal finding, such as the allocation of shared costs, thereby violating the constitutional minimum of reasoning.

Parole chiave

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absolute lack of reasoning judicial motivation defect shared costs allocation nullity of judgment constitutional violation appellate court error cassation quashing estensione dell'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 111, sixth comma, Constitution
8 della sentenza impugnata), la Corte di merito è incorsa nel vizio di carenza assoluta di motivazione ( vizio che assume rilevanza costituzionale , in quanto proietta la motivazione al disotto del “minimo”richiesto dall’ art. 111 , sesto comma,Cost.
Art. 132, paragraph 4, Code of Civil Procedure
e che determina la nullità della sentenza ex art. 132 n.
Art. 360, paragraph 3, Code of Civil Procedure
Spaziani 1.1.1.Il primo motivo di ricorso è infondato con riferimento al la denunciata violazione di legge, mentre è fondato, per quant o di ragione, con riferimento alla denunciata carenza motivazionale costituzionalmente rilevante, sebbene la stessa sia stata dedotta, erroneamente, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 360, paragraph 1, number 5, Code of Civil Procedure
Spaziani 1.1.1.Il primo motivo di ricorso è infondato con riferimento al la denunciata violazione di legge, mentre è fondato, per quant o di ragione, con riferimento alla denunciata carenza motivazionale costituzionalmente rilevante, sebbene la stessa sia stata dedotta, erroneamente, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 385, third paragraph, Code of Civil Procedure
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod.
d.P.R. n. 115/2002, Art. 13, paragraph 1-quater
Spaziani non può formare oggetto di impugnazione (Cass. 13/11/2019, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054
Cass. 12/10/2017, n. 23940
Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass.
Cass. 25/09/2018, n. 22598
23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.C.C.
Cass.C.C. 03/03/2022, n. 7090
Cass. 13/11/2019, n. 29424
Spaziani non può formare oggetto di impugnazione (Cass. 13/11/2019, n. 29424; Cass.
Cass. 27/11/2020, n. 27131
29424; Cass. 27/11/2020, n. 27131).
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Testo completo

nsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17782/2020R.G., proposto da L’EDILIZIA MODERNA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentat o e difes o da gli Avvocat i Tiziana Annicchiarico (pec dichiarata: tizianaannicchiarico@legalmail.it ) e Antonio Nicoletti (pec dichiarata: antonio.nicoletti@milano.pecavvocati.it), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a., FS SISTEMI URBANI s.r.l., in persona dell’institore pro tempore; già rappresentate e difese dall’Avv.

Daniela Maria Zavattarelli (pec dichiarata: danielazavattarelli@milano.pecavvocati.it), in virtù di procure in calce al controricorso; rappresentate e difese dall’Avv. Antonio Salvia (pec C.C. 10.04.2024 N. R.G. 17782/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani dichiarata: antonio.salvia@milano.pecavvocati.it), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 2 febbraio 2024; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 335/2020 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 31 gennaio 2020; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2024dal Consigliere Paolo Spaziani.

FATTI DI CAUSA 1. Ferrovie dello Stato s.p.a. convenne L’Edilizia Moderna s.r.l. dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo che fosse accertata l’occupazione sine titulo da parte di questa società di un’area di sua proprietà, sita in Milano, alla Via Calvino-Galileo Ferraris, e che l’occupante fosse condannata al rilascio dell’immobile, nonché al risarcimento del danno “per effetto della privazione del possesso e godimento” dello stesso, oltre al rimborso delle spese di riduzione in pristino stato. Costituitasi in giudizio la convenuta – che formulò domand e riconvenzionali di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale dell’attrice e di arricchimento senza causa – ed intervenuta FS Sistemi Urbani s.r.l. in via litisconsortile, il Tribunale, con sentenza 8191/2015, rigettò sia le domande principali che quelle riconvenzionali, compensando le spese. 2.Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. (succeduta a Ferrovie dello Stato s.p.a.) e FS Sistemi Urbani s.r.l. proposero appello, al quale resisté L’Edilizia Moderna s.r.l..

La Corte d’appello di Milano, disposta ed espletata CTU, con sentenza 31 gennaio 2020, n. 335, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha accertatol’occupazione sine titulo da parte d ella società L’EdiliziaModerna s.r.l. di un’area di proprietà d i Ferrovi e dello C.C. 10.04.2024 N. R.G. 17782/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Stato Italiane s.p.a. di 3.361 metri quadrati , a fronte di un’area concessale in locazione di circa 2.000 metri quadrati, e ha conseguentemente condannato l’occupante al rilascio dell’immobile in favore della proprietaria.

Sulla scorta delle risultanze dell’indagine svolta dal CTU – cui era stato conferito l’incarico di quantificare l’ “indennizzo” dovuto per l’uso della stessa area nel periodo della sua illegittima occupazione e sino all’effettivo rilascio, “anche tenendo conto dei canoni mensili correnti di mercato per immobili aventi caratteristiche simili” – la Corte territoriale ha quindi condannato L’Edilizia Moderna s.r.l. anche al risarcimento del danno subìto da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. , “peril mancato godimento e privazione del bene oggetto di causa ” , quantificandolo in Euro 119.735,87 per il periodo febbraio 2005- ottobre 2009, e in Euro 284.844,50 per il periodo novembre 2009- marzo 2019, oltre Euro 2.800,83 per ogni ulteriore mese, dall’aprile 2019 al rilascio effettivo.

La Corte d’appello ha invece rigettato la domanda di rimborso delle spese di riduzione in pristino, per mancata prova dello stato originario dell’area. 3.Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina ricorre L’Edilizia Moderna s.r.l., sulla base di due motivi. Rispondono con unico controricorso Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. e FS Sistemi Urbani s.r.l.. La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentatoconclusioni scritte. Sia la ricorrente che lecontroricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, si rileva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale disgiunta, di cui uno solo (l'Avv. C.C. 10.04.2024 N. R.G. 17782/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Tiziana Annicchiarico, ma non l'Avv. Antonio Nicoletti ) risulta cassazionista; in questa situazione, la sottoscrizione da parte dell'avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell'ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (cfr. Cass. 12/05/2020, n. 15165, non mass.; in precedenza v. Cass. 02/01/2012, n.1, non mass.;

Cass.11/06/2008, n. 15478). 1.Con il primo motivo v i e ne denunciata , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ., nonché “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto discusso e decisivo, ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5”. L’Edilizia Moderna s.r.l. deduce che, nel liquidare, a seguito di CTU, il danno subìto daFerrovie dello Stato Italiane s.p.a. “ per effetto della privazione del possesso e godimento dell’area”, il giudice d’appello avrebbe indebitamente ritenuto sussistente il pregiudizio derivante dall’occupazione della stessa, sebbene la proprietaria nulla avesse allegato né, tanto meno, provato in ordine all’utilizzazione dell’immobilenel relativo periodo.

Sottolinea la ricorrente che, nel corso del giudizio di merito, Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. non aveva mai allegato alcunché circa l’eventuale intenzione di metterea frutto l’immobile concedendolo in locazione durante il periodo dell’occupazione, né aveva dedotto di aver sostenuto spese per avere dovuto utilizzare e s sa stessa altro immobile neldetto periodo , n é , infine, aveva evidenziato di avere avuto l’intenzionedi metterlo in vendita. Puntualizza L’Edilizia Moderna s.r.l. che le uniche generiche allegazioni al riguardo erano contenute nel penultimo capoverso di pag.11 dell’atto d’appello, ove le proprietarie avevano invocato il risarcimento del danno da loro sofferto “a causa della privazione del possesso e del godimento” dell’immobile.

C.C. 10.04.2024 N. R.G. 17782/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Pertanto, in assenza (prima ancora che della prova) della stessa allegazione di conseguenze dannose derivanti dall’illegittima occupazione, indebitamente il giudice del merito av rebbe proceduto alla liquidazione dell’ “ indennità risarcitoria ” sulla base della quantificazione peritalebasata sui canoni mensili correnti per immobili simili, omettendodi considerare che il danno da occupazione sine titulo non è un danno in re ip s a , bensì u n danno - conseguenza , che deve essere allegatoe provato dal proprietario. 1.1.Alle deduzioni di parte ricorrente, le controricorrenti obiettano in controricorso che, in realtà,Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., sin dall’atto di citazione in primo grado, aveva chiesto “ il risarcimento del dannosofferto a causa della privazione del possesso e del godimento dei beni,respingendo tutte le richieste di controparte di locazione del bene eribadendo la necessità di rientrare nel godimento degli immobili, con specifica attività proattiva rilevabile dal carteggio intercorso e prodottosin dal primo grado di giudizio”.

Osservano che,a fronte di tal i allegazioni, L 'Edilizia Moderna s.r.l. avrebbe svolto contestazioni soltanto con la comparsa conclusionale depositata in appello dopo l'espletata CTU, quindi “ tardivamente e irritualmente”. Sostengono -richiamando pronunce di questa Corte di legittimità - che, in ogni caso, nell’ipotesi di occupazione illegittima di un immobile, il dannosubito dal proprietario sarebbe “in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal Giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato”.

C.C. 10.04.2024 N. R.G. 17782/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani 1.1.1.Il primo motivo di ricorso è infondato con riferimento al la denunciata violazione di legge, mentre è fondato, per quant o di ragione, con riferimento alla denunciata carenza motivazionale costituzionalmente rilevante, sebbene la stessa sia stata dedotta, erroneamente, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. civ., anziché ai sensi degli artt. 360 n. 4 e 132 n. 4 cod. proc. civ., al cui paradigma la censura deve essere correttamentericondotta. La denunciata violazione di legge non sussiste perché la sentenza impugnatanon ha accolto la teorica del danno in re ipsa in spregio ai principi affermati dalla Sezioni Unite di questa C orte con la pronuncia n. 33645 del 2022, peraltro non espressamente richiamata da alcuna delle parti nelle memorie illustrative depositate; la Corte territoriale, infatti, non ha liquidato il risarcimentosulla base dell’accertamento del solo danno-evento, materialmente cagionato dalla condotta di illecita occupazione, indi pendentemente dall’ulteriore accertamento d el danno-conseguenza(sub specie di danno emergente o lucro cessante ) giuridicamente determinat o dall’evento lesi vo ; piuttosto il giudice d’appelloha ritenuto che tal e danno - conseguenza fosse quantificabil e alla stregua della “ metodologia ” utilizzata dal CT U, che ha espressamentedichiarato di “condividere”.

Però, nel dichiarare assertivamente che la metodologia con cui il CTU aveva proceduto alla quantificazione del danno era una «metodologia condivisa da questa Corte» (pag. 8 della sentenza impugnata), la Corte di merito è incorsa nel vizio di carenza assoluta di motivazione ( vizio che assume rilevanza costituzionale , in quanto proietta la motivazione al disotto del “minimo”richiesto dall’ art. 111 , sesto comma,Cost. e che determina la nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.:Cass., Sez. U n., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054;

Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.C.C. 10.04.2024 N. R.G. 17782/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani 03/03/2022, n. 7090), dal momento che ha omesso completamente di spiegare le ragioni di quella condivisione. Il primo motivo di ricorso, dunque, deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione. 2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, in relazione agli artt. 342 e 343 cod. proc. civ., nonché “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto discusso e decisivo, ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver dato atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione , a norma del comma 1 - bis dell’art.13 del d.P.R. n. 115/2002. Sostiene che la disposizione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del citatod.P.R. n. 115 del 2002, sarebbe rivolta esclusivamente alla parte che propone l’impugnazione, principale o incidentale, ed evidenzia che, invece, essa, nel giudizio di appello, non aveva proposto alcuna impugnazione, limitandosi a resistere a quella proposta nei suoi confronti. 2.1.Questo motivo è inammissibile.

La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa -bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma C.C. 10.04.2024 N. R.G. 17782/2020 Pres.

Frasca Est. Spaziani non può formare oggetto di impugnazione (Cass. 13/11/2019, n. 29424; Cass. 27/11/2020, n. 27131). 3.In definitiva, va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, mentre va dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione a l motivo accolt o , con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, comunque in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della domandarisarcitoria proposta da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. nei confronti di L’EdiliziaModerna s.r.l., nel rispetto degli enunciati principi.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P. Q. M. La Corte accoglie, per quanto di ragione,il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo . Cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e