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Ordinanza Interlocutoria — n. 19322/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of notice on three defendants.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19322/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the renewal of service of the cassation appeal to three specific defendants who had not been properly notified. The appellants failed to submit proof of delivery for Maria Cristina Ambrosetti, Marino Ambrosetti, and Domenico Romano, violating procedural requirements. Consequently, the appeal was remitted to the lower court for proper notification within thirty days.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a party fails to prove service of a cassation appeal on specific intimati, the court must order renewal of notification, remitting the case to the lower court to proceed.

Parole chiave

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cassation appeal service of notice proof of delivery renewal of notification procedural defect intimati remission to lower court restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
− conseguentemente , ai sensi dell ’ art. 291 cod.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
− i ricorrenti depositavano memori a ex art. 380 - bis .1 cod.
art. 291 cod. proc. civ
− conseguentemente , ai sensi dell ’ art. 291 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23039/2022R.G. proposto da SILVANA AMBROSETTI, FRANCA AMBROSETTI, PASQUINA ALBERTIN, FIORINA AMBROSETTI, SANDRA AMBROSETTI E CINZIA AMBROSETTI, rappresentatee difese, le prime due, dall’avv. Giuseppe Cossa, nonché, le altre,dall’avv. Maria Grazia Martinelli , con domicilio digitale presso i rispettivi difensori - ricorrent i - contro MARIA CRISTINA AMBROSETTI MARINO AMBROSETTI DOMENICO ROMANO LUCIANO GUIDARELLI ANTONIO SERGIO VIRGILII MARIA RITA DERIU - intimat i - avverso la sentenza n. 1112 del 30/6/2022 del Tribunale di Tivoli;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2024dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE : − Silvana Ambrosetti, Franca Ambrosetti, Pasquina Albertin, Fiorina Ambrosetti, Sandra Ambrosetti e Cinzia Ambrosetti proponevano opposizione exart. 617 cod. proc. civ. avverso le ordinanze, emesse il 10/7/2019 e il 19/7/2019 nell’espropriazione immobiliare n. 2111/2006 R.G. del Tribunale di Tivoli, con le quali il giudice dell’esecuzione aveva revocato l’aggiudicazione degli immobili identificati come lotti nn. 1, 2, 3 e 5 e dichiarato improseguibile la procedura relativamente a tali beni (ordinanza del 10/7/2019), perché i cespiti pignorati erano stati identificati, nell’atto exart. 555 cod. proc. civ., con l’indicazione di dati catastali già soppressi e non aggiornati al momento dell’apposizione del vincolo e, poi, aveva revocato l’aggiudicazione dell’immobile identificato come lotto n. 4 (ordinanza del 19/7/2019), perché non risultava trascritta l ’ accettazione delle eredità di Remo Ambrosetti e di Vittorio Ambrosetti, danti causa dei debitori esecutati (Maria Cristina Ambrosetti e MarinoAmbrosetti);

− nel contraddittorio con gli esecutati (rimasti contumaci) e con gli aggiudicatari dei predetti lotti (Domenico Romano, aggiudicatario dei lotti nn. 1, 2 e 3, contumace nel grado di merito; Luciano Guidarelli, aggiudicatario del lotto n. 4; Antonio Sergio Virgilii e Maria Rita Deriu, aggiudicatari del lotto n. 5), il Tribunale di Tivoli rigettava l’opposizione con la sentenza n. 1112 del 30/6/2022; − avverso la predetta sentenza Silvana Ambrosetti, Franca Ambrosetti, Pasquina Albertin, Fiorina Ambrosetti, Sandra Ambrosetti e Cinzia Ambrosetti proponevano ricorso per cassazione, fondato su due motivi; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati Maria Cristina Ambrosetti, Marino Ambrosetti, Domenico Romano, Luciano Guidarelli, Antonio Sergio Virgilii e Maria Rita Deriu;− nelle sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero chiedeva l’accoglimento del primo motivo e il rigetto della seconda censura;

− i ricorrenti depositavano memori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; − a ll’esito della camera di consiglio del 12 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : − si deve preliminarmente rilevare che non risulta la prova dell’ av- venuta notifica del ricorso introduttivo a Maria Cristina Ambrosetti, Ma- rino Ambrosetti e Domenico Romano, avendo la parte ricorrente omesso di depositare gli avvisi di ricevimento;

− conseguentemente , ai sensi dell ’ art. 291 cod. proc. civ., nei con- fronti dei predetti deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito –la rinnovazione della notificazione del ricorsoentro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale or- dine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso a Maria Cristina Ambrosetti, Marino Ambrosettie Domenico Romano entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camer