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Ordinanza Interlocutoria — n. 19315/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to defective service of process requiring notification renewal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal against the third-party seizure judgment due to a procedural defect in serving the necessary co-litigant. While the initial notification was technically executed, the lack of proof regarding the receipt of the judicial letter meant the service was not perfected under civil procedure law. Consequently, the court ordered the immediate renewal of the notification within thirty days and remanded the case to the lower court for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 3140; Art. 291 cod. proc. civ.: If the result of a judicial letter sent by a bailiff is not produced, the notification is not perfected, requiring the immediate renewal of the notification to the necessary co-litigant.

Parole chiave

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defective service of process necessary co-litigant judicial letter receipt notification renewal third party seizure procedural defect remand for renewal estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 3140 cod. proc. civ.
Art. 291 cod. proc. civ.
660953-01); − conseguentemente , ai sensi dell ’ art. 291 cod.
art. 86 cod. proc. civ
Sergio Sparti, con domicilio digitale sergiosparti@pec.it -ricorrente - contro FILIPPO NICOTRA, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
− p roposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
art. 291 cod. proc. civ
660953-01); − conseguentemente , ai sensi dell ’ art. 291 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021
CONSIDERATO CHE : − si deve preliminarmente rilevare che la notifica del ricorso intro- duttivo a Elena Polizzotto, litisconsorte necessario nell’opposizione de qua (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv.
Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021
civ., ma la predetta notificazione non può ritenersi per- fezionata, perché non risulta prodotto l’esito della raccomandata in- viata dall’ufficiale giudiziario (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16216/2022R.G. proposto da MARIA RITA SCHIAVO, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Sparti, con domicilio digitale sergiosparti@pec.it -ricorrente - contro FILIPPO NICOTRA, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. , con domicilio digitale filipponicotra@pecavvpa.it -controricorrente - e contro ELENA POLIZZOTTO -intimata - avverso la sentenza n. 1318 del 29/3/2022 del Tribunale di Palermo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2024dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE : − nell ’ espropriazione forzata promossa dall ’ avv. Filippo Nicotra contro Elena Polizzotto e nella quale erano stati pignorati i crediti dell’esecutata nei confronti di Maria Rita Schiavo, quest’ultima rendeva dichiarazione negativa, sostenendo di aver già corrisposto al procedente tutto il proprio debito in esito ad un precedente processo esecutivo conclusosi nel 2018; − il creditore contestava la dichiarazione della terza pignorata; − c on ordinanza del 3/8/2020 il giudice dell ’ esecuzione respingeva le contestazioni del creditore, rilevando che la questione riguardante le somme dovute a titolo di indennità era già stata risolta dalla sentenza n. 1821/2015 (e, cioè, la decisione azionata come titolo esecutivo) e che null’altro doveva la Schiavo alla Polizzotto;

− p roposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso la predetta ordinanza, il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 1318 del 29/3/2022; − a vverso la predetta sentenza Maria Rita Schiavo proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; − resisteva con controricorso l ’ avv. Filippo Nicotra; − l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − a ll’esito della camera di consiglio del 12 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE : − si deve preliminarmente rilevare che la notifica del ricorso intro- duttivo a Elena Polizzotto, litisconsorte necessario nell’opposizione de qua (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01 e successive conformi), è stata eseguita a norma dell’art. 3 140 cod. proc. civ., ma la predetta notificazione non può ritenersi per- fezionata, perché non risulta prodotto l’esito della raccomandata in- viata dall’ufficiale giudiziario (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953-01); − conseguentemente , ai sensi dell ’ art. 291 cod. proc. civ., nei con- fronti di Elena Polizzotto deve preliminarmente disporsi – impregiudi- cata ogni altra questione in rito o sul merito – la rinnovazione della notificazione del ricorsoentro il termine perentorio indicato in disposi- tivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottempe- ranza a tale ordine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso a Elena Polizzotto entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella c