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Decreto — n. 19260/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19260/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19260/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12250/2023 R.G. proposto da : RICCARDI ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA GRAMSCI N. 7, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI ENRICO (VLNNRC61E23A040A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SCIARRA MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato CASANOVA STEFANIA (CSNSFN57S55H501B) rappresentato e difeso dall'avvocato BONI MASSIMO (BNOMSM50L03G148J) -controricorrente- nonchè contro RICCARDI ANDREA, RICCARDI MARIA GIULIA, MOLL FLANDERS TRUST SRL, RICCARDI GIANLUCA, DEPALMAS NATALINA, RICCARDI ELEONORA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1993/2023 depositata il 16/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19260/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RICCARDI ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA GRAMSCI N. 7, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI ENRICO (VLNNRC61E23A040A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SCIARRA MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato CASANOVA STEFANIA (CSNSFN57S55H501B) rappresentato e difeso dall'avvocato BONI MASSIMO (BNOMSM50L03G148J) -controricorrente- nonchè contro RICCARDI ANDREA, RICCARDI MARIA GIULIA, MOLL FLANDERS TRUST SRL, RICCARDI GIANLUCA, DEPALMAS NATALINA, RICCARDI ELEONORA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1993/2023 depositata il 16/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese obbligo di anticipare spese spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario dilazione di pagamento controprestazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12250/2023 R.G. proposto da : RICCARDI ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA GRAMSCI N. 7, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI ENRICO (VLNNRC61E23A040A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SCIARRA MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato CASANOVA STEFANIA (CSNSFN57S55H501B) rappresentato e difeso dall'avvocato BONI MASSIMO (BNOMSM50L03G148J) -controricorrente- nonchè contro RICCARDI ANDREA, RICCARDI MARIA GIULIA, MOLL FLANDERS TRUST SRL, RICCARDI GIANLUCA, DEPALMAS NATALINA, RICCARDI ELEONORA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1993/2023 depositata il 16/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso