Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Brindisi Local Health Authority's decision extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within forty days. The appellant, representing health operators, had not requested a ruling on the settlement offer by the deadline, leading the court to deem the appeal a renunciation. Consequently, the judgment was declared extinct and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6273/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. B. Martini 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO Andrea (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE Isabella (LDCSLL67B47L328X -loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Aurelia 353, presso lo studio dell’avvocato CATALDI Barbara (CTLBBR77C58D862C) rappresentato e difeso dagli avvocati FRIOLO Maurizio (FRLMRZ64H09F152V - friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it), PICCINNI Pierandrea (PCCPND76S23D862V -piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it) -controricorrente- avverso la sentenza del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1176/2022 depositata il 28/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 3 80 - bis , secondo comma, c.p.c. - c.p.c. , il ri co rso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali , che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 12/07/2024