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Decreto — n. 19166/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19166/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19166/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7231/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B, pec andreadiporto@ordineavvocatirom.org) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE ISABELLA (LDCSLL67B47L328X, pec loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 353, presso lo studio dell’avvocato CATALDI BARBARA (CTLBBR77C58D862C) rappresentato e difeso dagli avvocati FRIOLO MAURIZIO NUNZIO CESARE (FRLMZN64H09F152Y, pec friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it), PICCINNI PIERANDREA (PCCPND76S23D862V, pec piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 919/2022 depositata il 15/09/2022.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19166/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B, pec andreadiporto@ordineavvocatirom.org) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE ISABELLA (LDCSLL67B47L328X, pec loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 353, presso lo studio dell’avvocato CATALDI BARBARA (CTLBBR77C58D862C) rappresentato e difeso dagli avvocati FRIOLO MAURIZIO NUNZIO CESARE (FRLMZN64H09F152Y, pec friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it), PICCINNI PIERANDREA (PCCPND76S23D862V, pec piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 919/2022 depositata il 15/09/2022.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia recupero dei costi legittimazione per agire in via esecutiva conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7231/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B, pec andreadiporto@ordineavvocatirom.org) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE ISABELLA (LDCSLL67B47L328X, pec loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 353, presso lo studio dell’avvocato CATALDI BARBARA (CTLBBR77C58D862C) rappresentato e difeso dagli avvocati FRIOLO MAURIZIO NUNZIO CESARE (FRLMZN64H09F152Y, pec friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it), PICCINNI PIERANDREA (PCCPND76S23D862V, pec piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 919/2022 depositata il 15/09/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R