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Decreto — n. 19163/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days; counter-appeal inadmissible due to late filing.

Numero d'incarto Decreto — n. 19163/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The respondent's counter-appeal was deemed inadmissible as it was filed after the deadline set by Article 370 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the entire litigation was terminated without any ruling on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if no decision is requested within forty days of the proposed settlement, and a counter-appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings inadmissible counter-appeal statutory deadline proposed settlement anticipo spese tardivo eccezioni processuali tardive inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 370 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporisl’art.
art. 370 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2943/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.B. MARTINI N. 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B, pec andreadiporto.@ordineavvocatiroma.org), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE ISABELLA (LDCSLL67B47L328X, pec loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 353, presso lo studio dell’avvocato CATALDI BARBARA (CTLBBR77C58D862C), rappresentata e difesa dagli avvocati PICCINNI PIERANDREA (PCCPND76S23D862V, pec piccinni.pierandrea@ordvvle.legalmail.it) e FRIOLO MAURIZIO (FRLMRZ64H09F152V, pec friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI BRINDISI n. 919/2022 depositata il 15/06/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporisl’art. 370 c.p.c., così come da ultimo formulato e che la parte controricorrente ha depositato il controricorso oltre il termine previsto dalla norma appena richiamata, con conseguente inammissibilità del predetto atto, sicché non deve provvedersi sulle spese di legittimità,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, in data 8/0