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Ordinanza — n. 19135/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution opposition regarding seized shares and legal aid revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19135/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Filippo Fiorelli's cassation appeal against the rejection of his opposition to execution regarding seized shares. Fiorelli argued for nullity and procedural errors, while CISA Appalti S.r.l. resisted the contrari-courts. The court rejected the claims as unfounded, noting the appeal was inadmissible due to tardiness and that the legal aid revocation requires separate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 170 c.c.: The opposition to execution under Art. 615 c.p.c. is inadmissible if filed late, and the revocation of legal aid benefits must be challenged via separate proceedings under Art. 170 of the 2002 Decree.

Parole chiave

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opposition to execution inadmissibility of appeal legal aid revocation seizure of shares cassation procedure quota pignorabile pignoramento di crediti azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 01), è rilevanteesclusivamente la qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado, pacificamente avvenuta in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Art. 170 c.c.
615, comma 2, c.p.c., deducendo l’impignorabilità dei beni pignorati, ai sensi dell’art. 170 c.c..
Art. 132, II co. n. 4 cpc
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullit à della sen- tenzaper violazione dell’ art. 132, II co. n. 4 cpc e art.
Art. 118 disp. att. cpc
4 cpc e art. 118 disp. att. cpc.
Art. 360, I co., n. 4 cpc
Motivo di impugnazione di cui all’art. 360, I co., n. 4 cpc».
Art. 360, I co., n. 5 cpc
Motivo di impugnazione di cui all’art. 360, I co., n.
Art. 136, II co. DPR n. 115/02
2.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 136, II co.
Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002
615, comma 2, c.p.c., deducendo l’impignorabilità dei beni pignorati, ai sensi dell’art. 170 c.c..
Art. 111 Cost.
150 del 2011; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di Ric.
Art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullit à della sen- tenzaper violazione dell’ art. 132, II co.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16117 del 28/07/2020
19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 cassazione in sede di ricorso avverso la decisione» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16117 del 28/07/2020, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018
Sez. 3, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018, Rv.
Sez. 1, Ordinanza n. 32028 del 11/12/2018
647941 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 32028 del 11/12/2018 (Rv.
Sez. 1, Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020
651900 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020, Rv.
Sez. 1, Ordinanza n. 16968 del 12/08/2020
657893 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 16968 del 12/08/2020, Rv.
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere re latore A d. 19 / 06/2024 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 18764 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18764del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da FIORELLIFilippo (C.F.: FRL FPP 55D13 B515O) rappresentato e difesodall’avvocato Lorenzo Mazzarulli (C.F. :

MZZ LNZ 80A31 L103H) -ricorrente- nei confronti di CISA APPALTI S.r.l. (P.I.: 00417600673), in persona del legale rappresentante pro tempore,Remo De Iuliis rappresentatae difesa dall’avvocato Giannicola Scarciolla (C.F. : SCRGNC 79H03 F052M) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 33/2022, pubblicatain data 10 gennaio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa La Cisa Appalti di De Iuliis C. S.a.s. (oggi Cisa Appalti S.r.l.) ha pignorato le quote di partecipazione in una società a respon- sabilità limitata di cui è titolare il suo debitore Filippo Fiorelli.

Quest’ultimo ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi Ric. n. 18764/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 dell’art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo l’impignorabilità dei beni pignorati, ai sensi dell’art. 170 c.c.. L’opposizione –la cui fase di merito è stata introdotta dalla so- cietà creditrice procedente – è stata rigettata dal Tribunale di Teramo. La Corte d’appello di L’Aquilaha dichiarato inammissibile l’ap- pello del Fiorelli. Ricorre il Fiorelli, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso Cisa Appalti S.r.l..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullit à della sen- tenzaper violazione dell’ art. 132, II co. n. 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc. Motivo di impugnazione di cui all’art. 360, I co., n. 4 cpc». Con il secondo motivo si denunzia « omesso esame di un fatto decisivo: introduzione di un autonomo giudizio di cognizione di primo grado da parte della CI.SA.

Appalti di De Iuliis C. Sas. Motivo di impugnazione di cui all’art. 360, Ico., n. 5 cpc». I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e, pertanto, possono essere esaminati congiun- tamente. Essi sono infondati. 1.1Si premette che, con la sentenza impugnata, la corte d’ap- pello si è limitata a rilevare la tardività dell’appello proposto dal Fiorelli, dichiarandolo solo per tale ragione inammissibile, senza, conseguentemente, esaminarlo nel merito. Ric. n. 18764/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Il gravame è stato dichiarato tardivo perché la corte territoriale ha ritenuto inapplicabile il regime della sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c..

Il ricorrente contesta tale qualificazione dell’oggetto della con- troversia. Sostiene che la decisione impugnata sarebbe del tutto priva di una effettiva motivazione, non meramente apparente, in ordine alla suddetta qualificazione (primo motivo) e che la corte d’ap- pello non avrebbe adeguatamente valutato, a tal fine, «le mo- dalità e le circostanze» con le quali era avvenuta l’introduzione della fase di merito del giudizio in primo grado (secondo mo- tivo). 1.2 La corte d’appello ha fatto applicazione del cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, osservando che, ai fini della applicabilità o meno del regime della sospensione feriale dei termini,che è escluso per i giudizi in materia di esecuzione forzata(ex plurimis:

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 –01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – Ric. n. 18764/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 01), è rilevanteesclusivamente la qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado, pacificamente avvenuta in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Tale affermazione è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime- ditare, secondo il quale «ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disci- plina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impu- gnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al com- puto dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo”abbia dato all’azione pro- posta in giudizio e non in base al rito applicabile» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01 ; conf.:

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21363 del 15/10/2010 , Rv. 614792 – 01 ; S ez. L, Sentenza n. 3192 del 09/02/2009 , Rv. 607026 –01; in ordine al cd. principio dell’apparenza, ex mul- tis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 –01; Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012 , Rv. 624078 –01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017 , Rv. 644992 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020 , Rv. 659244 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021 , Rv. 661595 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021 , Rv. 663343 -01).

La motivazione del provvedimento impugnato, nel senso ap- pena indicato, è chiaramente espressa dalla corte d’appello, onde risulta infondato il primo motivo del ricorso e, di Ric. n. 18764/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 conseguenza, inammissibile il secondo, in quanto fondato su censure prive di rilievo ai fini dell’esito del giudizio. 1.3Solo per completezza di esposizione, la Corte osserva che la qualificazione dell’oggetto della presente controversia in ter- mini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.

è da ritenersi manifestamente conforme a diritto, trattandosi di ungiudizio originariamente introdotto dallo stesso Fiorelli, de- bitore esecutato, nel corso di un processo esecutivo per espro- priazione promosso nei suoi confronti, con il quale quest’ultimo ha contestato la pignorabilità dei beni assoggettati ad esecu- zione e non avendo alcun rilievo, sotto tale profilo, la circo- stanza che l’instaurazione della fase di merito a cognizione piena del suddetto giudizio sia avvenuta su iniziativa della so- cietà creditrice procedente, ai sensi dell’art. 616 c.p.c.. 2.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 136, II co.

DPR n. 115/02 . M otivo di impugna- zione di cui all’art. 360, Ico., n. 3 e 4 cpc». Il ricorrente contestala revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla corte d’appello all’esito del giudizio di secondo grado, in considerazione dell’esito dello stesso. Il motivo è inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, infatti, « il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sem- pre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un se- parato regime di impugnazione ovvero l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di Ric. n. 18764/2022 –Sez. 3 – A d. 19 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 cassazione in sede di ricorso avverso la decisione» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16117 del 28/07/2020, Rv. 658601 –01; conf.:

Sez. 3, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018, Rv. 647941 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 32028 del 11/12/2018 (Rv. 651900 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020, Rv. 657893 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 16968 del 12/08/2020, Rv. 658877 -01). 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigettodell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 9.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito , da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per