Cassation court remands execution order case to lower court regarding privileged creditor's procedural rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the first ground of appeal, ordering the cassation of the lower court's execution order with remittal. The administrative judges argued that the bank holding a pledge right failed to take necessary procedural steps to assert its privilege during the execution phase. Consequently, the entire available sum from the liquidated securities was assigned to the seizing creditor. The Court ruled that the lower court must now determine whether the bank intervened to claim its privileged status and if that privilege was opposable to the seizing creditor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.c.; The execution judge must assess the validity of an assignment order when a privileged creditor contests it, specifically verifying if the creditor took necessary procedural steps to assert its privilege and whether such privilege is opposable to the seizing creditor.
Parole chiave
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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 12 / 06/2024 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 12369 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12369del ruolo generale dell’anno 2022, proposto dalla AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARI A dell’impresa indivi- duale “EDIL COSTRUZIONI DI SPOSATO CARMELO” (C.F.:
SPSCML 74S09 L063T ; P.I. : 01547210805 ) , sotto- posta a confisca di prevenzione nell’ambito del procedi- mento di prevenzione n. 64/2019 R.G.M.P. del Tribunale di Reggio Calabria, in persona degli amministratori giu- diziari pro temporeGiuseppe Barreca e Saverio Fiarè rappresentatie difes i dagli avvocat i Teresa Puntillo (C.F.: PNT TRS 66B54 D976A) e Glenda Prochilo (C.F: PRC GND 83D53 G791X) -ricorrente- nei confronti di INTESA SAN PAOLO S.p.A.(C.F.: 00799960158 ), in per- sona del legale rappresentante pro tempore SICILFER S.r.l. (C.F.:03747060824), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 877/2021, pubblicatain data 9 novembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 giugno 2024dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Ric. n. 12369/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Carmelo Sposato ha pignorato i crediti vantati dalla società sua debitrice Sicilfer S.r.l. nei confronti di Banca Nuova S.p.A. (oggi incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.A.), in virtù di un credito di € 6.229,06. La banca terza pignorata ha reso dichiarazione di quantità, dichiarando di essere debitrice,nei confronti della Si- cilfer S.r.l.,di una somma di € 25.425,00, pari al controvalore di 25.000 obbligazioni da essa stessa emesse e costituite in pe- gno in proprio favore, a garanzia di un affidamento concesso alla società debitrice esecutata.
Le indicate obbligazioni sono state, peraltro, successivamente liquidate dalla banca e il rica- vato è stato accreditato sul conto corrente della Sicilfer S.r.l., che presentava un saldo negativo. Il giudice dell’esecuzione, sulla base della indicata dichiarazione di quantità, ha assegnato al creditore procedente un importo pari a quello precettato. La banca terza pignorata ha proposto opposizione agli atti ese- cutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di asse- gnazione. Il Tribunale di Trapani ha accolto l’opposizione, dichiarando la nullità dell’ordinanza di assegnazione, ma tale decisione è stata cassata con rinvio da questa Corte (Sentenza n. 9872 del 26 maggio 2020).
All’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Trapani ha nuova- mente accolto l’opposizione e dichiarato la nullità dell’ordinanza di assegnazione. Ricorrono gli amministratori giudiziari dell’impresa creditrice (frattanto sottoposta a misure di prevenzione in sede penale), sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ric. n. 12369/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione, falsa ed erronea applicazionedegli artt. 548, 549, 392, 617, 619 e 615 c.p.c.». Parte ricorrente deduce che il tribunale, in sede di rinvio, avrebbe qualificato la dichiarazione di quantità resa dalla banca terza pignorata come negativa e, di conseguenza, avrebbe re- vocato l’ordinanza di assegnazione, in quanto emessa in man- canza di dichiarazione di quantità positiva e di conseguente istanza di accertamento dell’obbligo del terzo, sebbene la Corte di Cassazione, con la pronuncia che aveva disposto il rinvio, avesse chiaramente e definitivamente statuito in ordine al ca- rattere positivo di tale dichiarazione.
Il motivo è fondato. Nella sentenza di questa Corte n. 9872 del 26 maggio 2020 è espressamente affermato che la dichiarazione di quantità resa dalla banca terza pignorata dovesse qualificarsi come positiva, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale con la prima sen- tenza impugnata. In particolare, in tale sentenzasi legge quanto segue: «… va posto in evidenza che la Banca, nel rendere la dichiara- zione di terzo, si è espressamente dichiarata “debitrice della Sicilfer S.r.l. della complessiva somma di € 25.425,00, pari al controvalore di numero 25.000 obbligazioni Banca Nuova S.p.A. con scadenza 06.03.2014, costituite in pegno con atto del 27.07.2019 a garanzia di un affidamento concesso dalla banca”.
Il tenore testuale della dichiarazione, dunque, è nel senso dell’esistenza del credito pignorato.Stante il valore con- fessorio della stessa, già sulla base di questo solo rilievo, il Tri- bunale avrebbe dovuto respingere l’opposizione agli atti esecu- tivi» … … «Una volta chiarito che, in realtà, l’oggetto del pigno- ramento è costituito dai titoli obbligazionari (circostanza, quest’ultima, non posta in discussione), viene ovviamente Ric. n. 12369/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 meno l’argomento secondo cui la banca non avrebbe dichiarato l’esistenza di un proprio debito».
Non vi è dubbio, quindi, che si sia formato il giudicato interno sul carattere positivo della dichiarazione di quantità, espressa- mente accertato dalla stessa Corte di Cassazione, la quale ha anche definitivamente statuito che deve ritenersi irrilevante, ai fini dell’esito della presente controversia, in mancanza di spe- cifiche censure sul punto, la circostanza che i titoli pignorati, benché assoggettati a pegno, erano stati liquidati e convertiti in denaro accreditato sul conto corrente della società (onde, nella sostanza, doveva essere oggetto di assegnazione il rela- tivo importo).
La cassazione della prima sentenza del Tribunale di Trapani ha, dunque, avuto luogo con rinvio esclusivamente ai seguenti fini, esplicitamente chiariti nella motivazione: «Si deve, tuttavia, rilevare che la Banca Nuova S.p.A., credi- trice privilegiata sul ricavato della vendita dei beni costituiti in pegno (ancorché rappresentati da obbligazioni emesse dal me- desimo istituto di credito), avrebbe potuto eccepire l’esistenza del vincolo al creditore procedente, assumendo le opportune iniziative processuali per far valere in sede esecutiva il privile- gio.
La Banca, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. di tenore positivo, ha fatto menzione dell’esistenza del privilegio. Pertanto, competerà al giudice di rinvio valutare se il pegno, dichiarato nella dichiarazione di terzo, sia opponi- bile al creditore procedente». In altri termini, in sede di rinvio, il tribunale non avrebbe in nessun caso dovuto e potuto procedere ad una nuova qualifi- cazione del carattere negativo o positivo della dichiarazione di quantità, essendo ormai definitivamente ed incontestabilmente accertato il suo carattere positivo, ma avrebbe dovuto limitarsi ad accertare (al fine dell’assegnazione delle somme ricavate dalla liquidazione dei titoli pignorati) se la banca titolare del Ric. n. 12369/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 diritto di pegno aveva assunto “le opportune iniziative proces- suali per far valere in sede esecutiva il privilegio“ (vale a dire, se questa fosse intervenuta nella procedura esecutiva, chie- dendo l’assegnazione in privilegio delle somme ricavate dalla liquidazione dei titolo pignorati, non potendo essere effettuate diverse ed ulteriori valutazioni, estranee all’oggetto della pre- sente opposizione e riservate all’eventuale avvenuta tempe- stiva proposizione di altri e diversi rimedi oppositivi da parte della banca stessa) e se, in tal caso, il privilegio stesso fosse opponibile al creditore procedente.
Avrebbe, di conseguenza, dovuto valutare la legittimità dell’or- dinanza di assegnazione opposta, in base all’esito di tali accer- tamenti. Segnatamente, considerato che l’importo disponibile, derivante dalla (ormai incontestabile) liquidazione dei titoli pignorati, era stato integralmente assegnato al creditore procedente dal giu- dice dell’esecuzione:
a) avrebbe dovuto accogliere l’opposizione e revocare l’ordinanza di assegnazione, laddove fosse emerso che la banca creditrice privilegiata aveva assunto le opportune iniziative processuali (in particolare, un atto di intervento) per far valere il suo credito privilegiato e che il privilegio era effet- tivamente opponibile al creditore procedente, in quanto, in tal caso, detta banca avrebbe dovuto essere soddisfatta in via pri- vilegiata, con attribuzione del solo eventuale residuo al credi- tore procedente;b) avrebbe dovuto, invece, respingere l’oppo- sizione e confermare la predetta ordinanza, in mancanza delle predette iniziative processuali e/o della predetta opponibilità.
A tale accertamento dovrà, dunque, provvedersi in sede di rin- vio, previa cassazione della decisione impugnata. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione, falsa ed er- ronea applicazionedegli artt. 91, 112 c.p.c. e 2909 c . c . ». Il motivo, avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali, resta assorbito in virtù dell’accoglimento del primo Ric. n. 12369/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 motivo e della cassazione con rinvio della decisione impugnata, che rende necessaria una nuova e definitiva valutazione in me- rito alla regolamentazione delle suddette spese, sulla base dell’esito del giudizio di rinvio e dell’intera controversia.
È appena il caso di osservare, peraltro, che non ha alcun fon- damento l’assunto in diritto su cui è, almeno in parte, basatala censura, vale a dire la possibilità –esclusa da scolastica nozione –di affermare una alterità soggettiva tra l’imprenditore indivi- duale e l’impresa commerciale di cui lo stesso risulti titolare. 3.Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio al Tribunale di Trapani , in persona di diverso magi- strato,anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso , assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo ac-