Ordinanza — n. 19043/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11750/2021 R.G. proposto da: SDL CENTROSTUDI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dall'avvocato LAURO GIOVANNI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro ITAS MUTUA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati RANIERI GIOVANNA e GIRARDI ANDREA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- nonchécontro GRAGLIA SERGIO -intimato- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 134/2021 depositata il 08/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI; FATTI DI CAUSA 1.Sergio Graglia, con ricorso ex art. 702 bis, evocava davanti al tribunale di Torino la SDL Centrostudi e la Itas Mutua deducendo:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2952 c.c, art. 702 quater c.p, art. 345 c.p, art. 1228 c.c, art. 369 comma 2 c.p, art. 325 c.p; Ordinanza — n. 19043/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha accolto la domanda del Graglia soltanto nei suoi confronti. In particolare censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che: Dalla disamina della sentenza è quindi palese che il Giudice abbia fondato il rigetto della domanda degli attori, non sulla contestazione di eventuali principi normativo e/ocontabili dedotti nella perizia, bensì per gli errori di fatto nella lettura della documentazione contrattuale (cfr.
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11750/2021 R.G. proposto da: SDL CENTROSTUDI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dall'avvocato LAURO GIOVANNI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro ITAS MUTUA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati RANIERI GIOVANNA e GIRARDI ANDREA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- nonchécontro GRAGLIA SERGIO -intimato- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 134/2021 depositata il 08/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI; FATTI DI CAUSA 1.Sergio Graglia, con ricorso ex art. 702 bis, evocava davanti al tribunale di Torino la SDL Centrostudi e la Itas Mutua deducendo:
a) di aver sottoscritto, in data 3.10.2015, con la SDL S.p.a. (ora srl) un “Contratto Gold”, avente ad oggetto la redazione di una perizia contabile, per la verifica della regolarità del contratto di mutuo, a suo tempo stipulato con la Intesa San Paolo s.p.a., (propedeutica alla successiva richiesta stragiudiziale e, se del caso, giudiziale nei confronti dell’istituto di credito);
b) che l’art. 14 di detto contratto prevedeva l’adesione alla Polizza Tutela Legale (contraente la SDL, assicurato il Graglia ed assicuratore la Itas Mutua), avente ad oggetto il rimborso delle spese legali sostenute dal cliente in relazione alla promuovenda azione legale;
c) che, sulla base della espletata perizia contabile, tramite il legale individuato dalla SDL, aveva instaurato innanzi al Tribunale di Torino, nei confronti dell’istituto di credito Intesa San Paolo S.p.a., un giudizio che si era concluso con sentenza n. 56/2017 (che aveva rigettato la sua domanda e lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali);
d) che detta vicenda gli aveva comportato spese per complessive euro 11.185,00. Sulla base di tali premesse il Graglia concludeva chiedendo la condanna della società Itas al pagamento in suo favore della suddetta somma (o della diversa somma ritenuta di giustizia), oltre agli interessi di mora dalla data del dovuto al saldo, a titolo di indennizzo; e, in ogni caso, la condanna della società SDL al pagamento della stessa somma a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale. Si costituiva in giudizio la sola Itas, che: in via preliminare, eccepiva l’intervenuta prescrizione (in quanto la sentenza n. 56/2017 del Tribunale di Torino era stata pubblicata il 2 febbraio 2017, ma era stata ad essa comunicata soltanto il 27 maggio 2019, quando era già spirato il termine biennale di cui all’art. 2952 c.c.); e, nel merito, l’inoperatività della garanzia assicurativa (non coprendo la stessa la responsabilità civile dei professionisti) e, comunque, la decadenza dalla stessa per colpa grave della contraente SDL e dell’Assicurato Graglia.
Il Giudice di primo grado, con ordinanza del 3 gennaio 2020, accoglieva l’eccezione di prescrizione, sollevata in via preliminare dalla Itas, condannando il Graglia alla rifusione delle spese processuali a favore di quest’ultima; respingeva la domanda di pagamento dell’indennizzo nei confronti della SDL (che non si era costituita in giudizio). Avverso la suddetta ordinanza il Graglia interponeva gravame ex art. 702 quater c.p.c., censurando il provvedimento gravato nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il suo diritto ed aveva respinto la domanda di pagamento dell’indennizzo, da lui formulata nei confronti della SDL, per inadempimento contrattuale.
Si costituivano in giudizio la Itas Mutua e la SDL Centrostudi S.r.l, contestando l’impugnazione avversaria della quale chiedevano il rigetto con conferma della sentenza impugnata. La Corte d’appello, con la sentenza n. 134/2021: da un lato, rigettava l’impugnazione del Graglia nei confronti dell’Itas, in quanto non riteneva operativa la polizza n. 91/M10282700; dall’altro, in accoglimento della domanda proposta nei confronti della SDL Centrostudi, affermava la responsabilità contrattuale di quest’ultima e la condannava al pagamento a favore del Graglia della somma di € 11.185,05 (pari all’indennizzo), oltre accessori, a titolo di risarcimento.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società SDL Centrostudi srl in liquidazione, con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza, in considerazione della particolare rilevanza delle questioni al ricorso sottese. Hanno resistito con distinti controricorsi sia il Graglia che la Itas Mutua. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensori delle parti hanno depositato memoria. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza decisoria entro il termine di sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare la società ricorrente -premesso che la corte territoriale ha ritenuto ammissibili i nuovi documenti, in quanto ritenuti indispensabili ai fini della decisione secondo l’accezione indicata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10690/2017 - deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 702 quater c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; nella misura in cui consente in appello l’ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti laddove siano ritenuti indispensabili, in quanto fornisce, in materia di nova, una disciplina privilegiata rispetto a quella dettata, per la medesima fattispecie che si verifichi nel processo ordinario, dall’art. 345 c.p.c.
2. Ciò posto la società ricorrente articola in ricorso tre motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto ammissibili i doc.ti 13 e 14 depositati dall’appellante per la prima volta nel giudizio di appello in allegato all’atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c., affermando: Nel caso di specie, la produzione documentale è senz’altro decisiva e indispensabile ai fini della valutazione delle questioni di merito (questioni che nell’ambito del procedimento sommario di primo grado non sono state valutate essendo rimaste assorbite dalla decisione in punto di prescrizione) fornendo:
a) il doc.
13) la prova dell’invio, entro il termine di cui all’art. 2952 c.c., di una comunicazione volta a diffidare e mettere in mora la Compagnia ITAS Mutua con riferimento all’adempimento delle obbligazioni di cui alla polizza di tutela legale n. 91/M10282700 e, quindi, idonea a interrompere la prescrizione e conseguentemente a rendere operativa il diritto alla garanzia assicurativa;
c) il doc.
14) la prova dell’avvenuto pagamento di quanto richiestonel giudizio di primo grado a titolo di risarcimento; a ben vedere, fra l’altro, i pagamenti eseguiti dal Sig. Graglia non sono stati contestati dagli Appellati nel merito, essendosi invece gli Appellati limitati a eccepire l’inammissibilità della produzione documentale. Per quanto precede, la Corte dispone quindi l’ammissibilità in giudizio della nuova produzione documentale offerta dall’Appellante, rubricata ai n. 13 e 14, respingendo l’eccezione di inammissibilità formulata dalle parti Appellate . 2.2.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha accolto la domanda del Graglia soltanto nei suoi confronti. In particolare censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che: Dalla disamina della sentenza è quindi palese che il Giudice abbia fondato il rigetto della domanda degli attori, non sulla contestazione di eventuali principi normativo e/ocontabili dedotti nella perizia, bensì per gli errori di fatto nella lettura della documentazione contrattuale (cfr.
“La commissione di estinzione anticipata è stata contrattualmente fissata nella misura pattuita dall’art. 6 punto 4) del contratto ed è in linea con la disposizione dell’art. 125 sexies c. 2 TUB) e nella contabilizzazione degli importi di cui è stata chiesta la restituzione (cfr. “non è corretto sommare gli interessi corrispettivi e le somme per estinzione anticipata … non ècorretto sommare gli interessi corrispettivi e le somme per interessi di mora… Il …è parimenti pacifico che interessi di mora e interessi corrispettivi costituiscono dati ontologicamente divergenti e non possono essere posti sullo stesso piano né sommati fra loro”) contenuti nella perizia posta a fondamento della domanda .
Censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che: Ritiene la Corte che il profilo dell’inadempimento della SDL Centrostudi S.r.l. risulta particolarmente grave se si considera che il contraente, facendo affidamento sulla professionalità della SDL Centrostudi, una volta che riceve la perizia è indotto a credere, non solo di poter ottenere una sentenza a sé favorevole ma, quand’anche non la ottenga, di non dover sostenere alcun costo atteso che l’art. 14 del contratto prevede l’adesione alla Polizza Tutela Legale, (contraente la SDL Centrostudi –assicurato Sig.
Graglia – assicuratore Itas Mutua) che invece, come si è detto al punto che precede, non opera se la perizia non è adeguatamente redatta. O per meglio dire: la garanzia legalenon opera se la perizia è affetta dal vizio di essere stata redatta con sulla base di palesi errori nella metodologia di calcolo o lacune determinate da una errata lettura del contratto di mutuo che, al professionista incaricato della verifica e della asseverazione, non avrebbero dovuto sfuggire (cfr. non è corretto sommare gli interessi corrispettivi e le somme per estinzione anticipata … non è corretto sommare gli interessi corrispettivi e le somme per interessi di mora… è parimenti pacifico che interessi di mora e interessi corrispettivi costituiscono dati ontologicamente divergenti e non possono essere posti sullo stesso piano né sommati fra loro”) .2.3.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2236 e dell’art. 1228 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n.
3) nella parte in cui la corte territoriale ha collocato la sua responsabilità nell’ambito di quella dell’esercente una professione intellettuale, essendo essa una società commerciale e non essendo stato comunque provato il danno ed il nesso causale tra lo stesso e la condotta del professionista. In sintesi, secondo la società ricorrente, erroneamente era stata considerata responsabile contrattualmente nei riguardi del Graglia per il fatto che il perito, da essa incaricato, aveva redatto una perizia, che si era fondata su metodologie di calcolo, che non erano state condivise dal giudice di merito.
3. L’esame dei motivi di ricorso è precluso dall’ineludibile rilievo della sua improcedibilità. Infatti, a norma dell’ art. 369 comma 2 c.p.c. , u nitamente al ricorsodebbono essere depositati, a pena di improcedibilità, una serie di documenti tra cui, la «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta». Scopodi tale obbligo di deposito è quello di consentire alla Corte di controllare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (giacché, come è noto, una volta che sia stata effettuata la notifica della sentenza, il ricorrente deve rispettare il c.d.
«termine breve» di impugnazione del provvedimento) a tutela dell’interesse di carattere pubblicistico (e quindi indisponibile per le parti) al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale. La norma è stata oggetto di diverse interpretazioni nel corso del tempo. Invero, dopo un primo orientamento restrittivo, secondo il quale l’obbligo di deposito sia della sentenza impugnata che della relazione di notificazione doveva essere adempiuto contestualmente al deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall’ultima notifica (così v. per tutte Cass. n. 2067 del 1971 e n. 10959 del 1995), si è passati, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass.
Sez. Un. N. 11932 del 198) ad orientamento meno restrittivo, secondo il quale è concesso alla parte di allegare copia autentica di sentenza e relata anche separatamente dal deposito del ricorso, facendo leva sull’applicazione estensiva dell’art. 372, secondo cui è ammesso il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso (sempre nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica). È vero che, di recente, leSezioni Unite di (n. 21349 del 2022) hanno anche affermato che Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente esordisce affermando in ricorso (p.
2) che la sentenza impugnata era stata notificata il 16.02.2021 (indicando come provata la circostanza dal documento “doc. A”) e conclude affermando di depositare, unitamente all’originale del ricorso, copiaautentica della sentenza impugnata notificata , ma né dal fascicolo cartaceo né da quello telematico risulta che il ricorrente abbia allegato la documentazione attestante la notifica( né all’atto del deposito del ricorso e neppure nel termine perentorio di venti giorni dalla sua ultima notifica).D’altra parte, detta documentazione non è stata rinvenuta dal Collegio nel fascicolo di parte controricorrente, né in alcuno degli altri atti a sua disposizione.
E neppure può essere applicato nella specie il principio di diritto, affermato fin da Cass. n. 17066 del 2013, secondo il quale: Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. .
Invero, nel caso di specie, la sentenza è stata depositata in Cancelleria in data 8 febbraio 2021, mentre il ricorso è stato notificato in data 19 aprile 2021, quando il termine di sessanta giorni era abbondantemente spirato. Deve pertanto essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
4. Atale declaratoria consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass.Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -dichiara improcedibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ric