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Sentenza — n. 19015/2024 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 19015/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19015/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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_________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 11236del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da SISTO Rosalba (C.F.: SST RLB 78R41 L049K) rappresentata e difesadagli avvocati Marco Pomes (C.F.: PMS MRC 75B02 L049J) e Luca Marfella (C.F.: MRF LCU 74R10 L049W) -ricorrente- nei confronti di LEGGIERI Renzo (C.F.: LGG RNZ 83P19 F027D) rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Ippolito (C.F.: PPL NGL 61R03 L049Z) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 46 /20 22 , pubblicata in data 10 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 giugno 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi:

Regesto Legislator

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art. 378 c.p, art. 474 c.p; Sentenza — n. 19015/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Si tratta di una conclusione desumibile, del resto, dalla stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, nell’am- bito di una vicenda analoga alla presente, ha espressamente ritenuto, in considerazione dei principi di diritto enunciati nella precedente (già citata) Sentenza n. 12449 del 7/05/2024 – in base ai quali, come già visto,va riconosciuta l’efficacia esecu- tiva del titolo giudiziale che condanni al pagamento degli inte- ressi “legali” senza alcuna ulteriore specificazione, nei limiti di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. – che fosse irrilevante ai fini della decisione la risoluzione della questione di diritto in ordine al tasso di interessi effettivamente spettante al creditore, in sede di opposizione all’esecuzione (cfr.

Parole chiave

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risarcimento del danno pagamento di interessi pagamento dell'ammenda estinzione del debito rimborso del mutuo spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 378 c.p
La ricorrente Sisto ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
art. 474 c.p
1284, comma 1, c.c.: se non per l’insussistenza in radice del predetto credito, quanto meno per il difetto della sua liquidità, ai sensi dell’art. 474 c.p.c..
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Testo completo

_________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 11236del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da SISTO Rosalba (C.F.: SST RLB 78R41 L049K) rappresentata e difesadagli avvocati Marco Pomes (C.F.: PMS MRC 75B02 L049J) e Luca Marfella (C.F.: MRF LCU 74R10 L049W) -ricorrente- nei confronti di LEGGIERI Renzo (C.F.: LGG RNZ 83P19 F027D) rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Ippolito (C.F.: PPL NGL 61R03 L049Z) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 46 /20 22 , pubblicata in data 10 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 giugno 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi:

Ric. n. 11236/22– S ez. 3 - U d. 12/06/ 20 24 – Sentenza – Pa g. 2 di 10 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso, come da requisitoria scritta in atti, per il rigetto del ricorso; l’avvocato Vincenzo Di Domenico, per delega dell’avvocato An- gelo Ippolito, per il controricorrente. Fatti di causa Il Tribunale di Taranto ha condannato Renzo Leggieri a pagare a Rosalba Sisto la somma di €32.500,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Il Leggieri ha corrisposto alla Sisto l’importo di € 39.015,98, ma quest’ultima gli ha intimato precetto di pagamento dell’ulteriore importo di € 8.567,00, ol- tre spese, sostenendo che il pagamento effettuato avesse solo parzialmente estinto l’obbligazione. L’intimato ha propostoop- posizione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Taranto. La Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha confermato il merito della decisione di primo grado, riformando solo parzialmente il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.

Ricorre la Sisto, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il Leggieri. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, rinviata alla data odierna in attesa della decisione delle Sezioni Unite di que- sta Corte relativa alle questioni di diritto poste dal ricorso. La ricorrente Sisto ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Art. 360 comma I n. 3). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1284 IV comma c.c., 1173 c.c. e 2033 c.c.».

Si premette che l’opposizione al precetto avanzata dall’intimato Leggieri, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., ha ad oggetto Ric. n. 11236/22– S ez. 3 - U d. 12/06/ 20 24 – Sentenza – Pa g. 3 di 10 esclusivamente l’importo degli interessi dovuti sull’obbligazione principale. La creditrice Sisto ha intimato il pagamento di tali interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.; l’intimato Leggieri ri- tiene, invece, essere tenuto a corrisponderli – e di fatto li ha corrisposti –al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., in man- canza di diversa specificazione del titolo esecutivo e, comun- que, trattandosi di obbligazione non di fonte contrattuale (ripe- tizione di indebito).

2. Il titolo esecutivo alla base dell’atto di precetto opposto è costituito da una sentenzadi condanna con un dispositivo for- mulatonei seguenti termini: «per la causale in oggetto, con- danna Leggieri Renzo al pagamento in favore di Sisto Rosalba della somma di Euro 32.500,00 oltre interessi legali dalla do- manda giudiziale al saldo». La “causale in oggetto” (cioè il titolo dell’obbligazione dedotta nel giudizio di cognizione) è, a sua volta, costituitadall’obbligo di restituzione di una somma che era stata corrisposta dalla Sisto al Leggieri in vista delle loro nozze (poi mai celebrate, a causa della rottura del fidanzamento) al fine del l’acquisto (poi mai avvenuto) di un immobile in comunione tra i futuri coniugi: il tribunale ha ritenuto che «quell’accordo, giuridicamente rile- vante, si è di fatto “caducato” o comunque risolto per mutuo consenso ex art.1372/1 c.c.», onde, « venuto meno il vincolo originariamente esistente, i versamenti in danaro della Sisto sono (diventati) sine causa debendi e perciò stesso legittima- mente pretesi in restituzione con l’azione di indebito ogget- tivo».

Come già chiarito, il debitore Leggieri ha già pacificamente pa- gato alla Sisto la sorta capitale, maggiorata degli interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c.. Ric. n. 11236/22– S ez. 3 - U d. 12/06/ 20 24 – Sentenza – Pa g. 4 di 10 La Sisto, con l’atto di precetto opposto, ha intimato il paga- mento della differenza tra l’importo di tali interessi e quelli cal- colati al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.. 3.Nel presente giudizio di opposizione all’esecuzione, sia il giu- dice di primo grado che quello di secondo grado hanno ritenuto che gli interessi fossero dovuti al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., in quanto l’obbligazione non aveva fonte con- trattuale, trattandosi invece di obbligazione da ripetizione di in- debito, più precisamente di una cd. condictio ob causam fini- tam, cioè di un obbligo di restituzione conseguente alla cadu- cazione degli effetti del contratto in base al quale era stata ef- fettuata l’attribuzione patrimoniale, sul presupposto di diritto per cui l’art. 1284, comma 4, c.c., sarebbe applicabile solo alle obbligazioni di fonte direttamente contrattuale.

L’opposizione del Leggieri è stata, pertanto, accolta con doppia decisione conforme. La ricorrente contesta tale conclusione, sostenendo che, al con- trario, la natura del proprio credito non escluderebbe affatto l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c.. La decisione impugnata deve essere confermata, in quanto l’op- posizione all’esecuzione del Leggieri è certamente fondata, seb- bene vada operata una correzionedella relativa motivazione. 4.Dagli stessi atti difensivi delle parti, emerge che oggetto del presente giudizio è una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1,c.p.c., con la quale è stato contestato il diritto dell’intimante Sisto di procedere ad esecuzione forzata per il credito relativo agli interessi moratori al tasso di cui all’art. 1284, co. 4, c.c., sull’obbligazione risultante dal titolo esecutivo, sia per non essere l’applicabilità del tasso in que- stione specificamente previstanel suddetto titolo esecutivo, sia per non essere, in radice,applicabile l’indicata disposizione, in virtù della naturadell’obbligazione stessa.

Ric. n. 11236/22– S ez. 3 - U d. 12/06/ 20 24 – Sentenza – Pa g. 5 di 10 Orbene, va chiarito, in primo luogo, che, di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale, non spetta al giudice dell’esecu- zionee, tanto meno, al giudice adito a seguito di una opposi- zione all’esecuzione promossa dal debitore, di accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante che è stato oggetto del giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo:si tratta, infatti, di un accertame nto di natura cognitiva e non esecutiva,che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo ese- cutivo.

Al contrario, al giudice dell’esecuzione (e/o al giudice adito in sede di opposizione all’esecuzione) spetta esclusivamente il compito di prendere atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione, se una siffatta decisione vi sia stata, e trarne le conseguenze, al fine di liquidare l’importo per il quale vi è diritto di procedere ad esecuzione forzata. Ne deriva, altresì, che, se, al contrario, una siffatta decisione non fosse affatto ravvisabile nella pronuncia costituente titolo esecutivo, il giudice dell’esecuzione (e/o il giudice adito in sede di opposizione all’esecuzione) non potrà che prendere atto del difetto di una pronuncia di condanna relativamente all’obbliga- zione avente ad oggetto gli interessi al tasso eventualmente più elevato preteso dal creditore e, di conseguenza, dell’insussi- stenza del diritto di quest’ultimo di procedere ad esecuzione forzata per il relativo importo, sulla base del titolo esecutivo fatto valere.

Questi principi, da tempo consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sono stati ribaditi e precisati,proprio con riguardo alla particolare fattispecie in esame nel presente giudizio, rela- tiva all’ipotesi in cui il titolo esecutivo di natura giudiziale for- matosi all’esito di un giudizio di cognizione non indichi Ric. n. 11236/22– S ez. 3 - U d. 12/06/ 20 24 – Sentenza – Pa g. 6 di 10 esattamente il tasso degli interessi (legali) dovuti sul credito (costituente la sorta capitale) oggetto di condanna. È stato, quindi, in proposito affermato il seguente principio di diritto:

«se il titolo esecutivo giudiziale –nella sua portata pre- cettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione –dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indica- zione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo suc- cessivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda cor- risponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024, Rv. 670951 -02). È opportuno precisare che la pronuncia appena richiamata si limita, condivisibilmente, ad escludere il potere del giudice dell’esecuzione di integrare la portata cognitiva del titolo ese- cutivo. Deve, pertanto, ritenersi che il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzataper l’importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferi- mento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l’applicabilità della norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.

Ric. n. 11236/22– S ez. 3 - U d. 12/06/ 20 24 – Sentenza – Pa g. 7 di 10 Resta impregiudicata la questione se, in questo secondo caso, possa formarsi (o ritenersi formato, se la decisione di cogni- zione è divenuta ormai definitiva) un giudicato sostanziale in merito al tasso degli interessi effettivamente applicabile al rap- porto obbligatorio e al relativo importo complessivamente do- vuto. Ai fini esecutivi, peraltro, la differenza non ha immediata rile- vanza, in quanto, in ogni caso, sarà assorbente il difetto di un titolo esecutivo idoneo a consentire l’esecuzione forzata per gli interessi ad un tasso più elevato di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.: se non per l’insussistenza in radice del predetto credito, quanto meno per il difetto della sua liquidità, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.. 5.Operato il necessario inquadramento sistematico della pro- blematica, è allora agevole rilevare che, nelpresente giudizio, è accaduto che il giudice dell’opposizione all’esecuzione , in mancanza di una espressa statuizionesul tasso degli interessi spettante al creditorecontenuta nel titolo esecutivo (che si li- mita a prevedere la debenza degli “interessi legali”, senza al- cuna ulteriore specificazione, né in positivo né in negativo), ha effettuato l’accertamento di natura cognitiva in ordine al tasso effettivamente applicabile, cioè proprio quell’accertamento che è invece riservato al giudice del processo di cognizione all’esito del quale si forma il titolo.

E lo ha fatto al fine di integrare la pronuncia di detto giudice della cognizione, cioè il titolo esecutivo,in tal modo eccedendo palesemente dall’oggetto del giudizio di opposizione e dai limiti della sua funzione, in contrasto con i principi di diritto da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte. Una volta preso atto della mancanza, nel titolo esecutivo, di una statuizione di condanna per il credito relativo agli interessi, nella misura pretesa del creditore,che fosse dotata dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. e, precisamente, in mancanza del Ric. n. 11236/22– S ez. 3 - U d. 12/06/ 20 24 – Sentenza – Pa g. 8 di 10 requisito della liquidità di tale credito, avrebbe, al contrario, do- vuto limitarsi ad accogliere l’opposizione e dichiarare, per ciò solo, insussistente il diritto della creditrice intimante di proce- dere ad esecuzione forzata per il credito degli interessial tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., senza estendere la propria cognizione alla questione sostanziale, esulante dall’oggetto del giudizio.

Si tratta di una conclusione desumibile, del resto, dalla stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, nell’am- bito di una vicenda analoga alla presente, ha espressamente ritenuto, in considerazione dei principi di diritto enunciati nella precedente (già citata) Sentenza n. 12449 del 7/05/2024 – in base ai quali, come già visto,va riconosciuta l’efficacia esecu- tiva del titolo giudiziale che condanni al pagamento degli inte- ressi “legali” senza alcuna ulteriore specificazione, nei limiti di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. – che fosse irrilevante ai fini della decisione la risoluzione della questione di diritto in ordine al tasso di interessi effettivamente spettante al creditore, in sede di opposizione all’esecuzione (cfr.

Cass., Sez. U, Sentenza n. 12974del 13/05/2024). 6.In definitiva, va ritenuto conforme a diritto il dispositivo fi- nale della decisione impugnata, di accoglimento dell’opposi- zione dell’intimato Leggieri per l’insussistenza del diritto della Sisto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per gli interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., sulla base del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto. La motivazione di tale decisione va, invece, corretta e precisata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., in quanto essa non di- scende, e non può discendere, da un accertamento di natura cognitiva,illegittimamente operato dal giudice dell’opposizione all’esecuzione al fine di integrare il titolo esecutivo, esulando dai limiti delle proprie attribuzioni, ma esclusivamente dal più limitato rilievo della mancanza, nel titolo esecutivo stesso, di Ric. n. 11236/22– S ez. 3 - U d. 12/06/ 20 24 – Sentenza – Pa g. 9 di 10 una statuizione di condanna per un credito certo e liquido, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., in relazione agli interessi al suddetto tasso.

7. Va, infine, precisato che l’oggetto e i limiti della presente decisione non consentono di prendere posizione né in ordine alla questione delle condizioni necessarie ai fini dell’ammissibi- lità di unaeventuale liquidazione dell’esatto (ed eventualmente maggiore) importo del credito per “ interessi legali ” , ricono- sciuto solo in via generica nel titolo esecutivo,in un successivo autonomo giudizio di cognizione, laddove non sussista un giu- dicato contrario sul punto, né, tanto meno, sulla questione re- lativa ai limiti di applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., in ragione della natura dell’obbligazione fatta valere in giudizio (sui quali limiti, peraltro, questa Sezione si è già espressa in diversa sede: cfr.

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 -01), oltretutto alla stregua della so- pravvenuta giurisprudenza delle Sezioni Unite appena richia- mata. 8.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’incertezza applicativa sus- sistente in ordine alle questioni oggetto dello stesso e della cor- rezione operata inrelazione alla motivazione della decisione im- pugnata. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso ;

Ric. n. 11236/22– S ez. 3 - U d. 12/06/ 20 24 – Sentenza – Pa g. 10 di 10 - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’im- pugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricor- rente,