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Ordinanza — n. 18899/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against enforcement judge's ruling on consumer forum jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18899/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the condominium's appeal inadmissible, rejecting its claim that the enforcement judge erred on consumer forum jurisdiction. The appellant argued the judge ignored mandatory consumer protection rules, while the respondent took no defensive action. The court ruled that such jurisdictional issues must be challenged via opposition to enforcement acts, not through a separate competence regulation.

Regesto Legislator

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Art. 42 cod. proc. civ.; Art. 617 cod. proc. civ.: Jurisdictional disputes regarding enforcement proceedings must be resolved through opposition to enforcement acts, not via separate regulation of competence appeals.

Parole chiave

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enforcement jurisdiction consumer forum regulation of competence opposition to enforcement Cassazione Roma procedural inadmissibility enforcement judge istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 42 cod. proc. civ.
civ., rimedio generale con il quale si contesta la regolarità degli atti dell’esecuzione forzata, non essendo, invece, possibile per le parti stesse impugnarle con l’istanza di regolamento di competenza di cui all’art. 42 cod.
Art. 617 cod. proc. civ.
Comeevidenziato nella proposta di definizione accelerata, occorre dare seguito al consolidato orientamento di questa Corte per cui le decisioni del giudice dell’esecuzione relative alla propria competenza sono impugnabili esclusivamente dalle parti con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all ’ art. 617 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Con provvedimento del 9 novembre 2023, è stata depositata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell ’ art. 380 - bis cod.
Art. 96 cod. proc. civ.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c od.
Art. 13 DPR n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 86 c.p
Giovanni Buonocunto, che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale p.e.c.: giovannibuonocunto@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente - contro MULTIENERGY DI FRANCESCHETTI MOSÈ -intimato - avverso l ’ ordinanza del Tribunale di Macerata resa nel procedimento n.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Con provvedimento del 9 novembre 2023, è stata depositata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell ’ art. 380 - bis cod.
art. 617 cod. proc. civ
Comeevidenziato nella proposta di definizione accelerata, occorre dare seguito al consolidato orientamento di questa Corte per cui le decisioni del giudice dell’esecuzione relative alla propria competenza sono impugnabili esclusivamente dalle parti con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all ’ art. 617 cod.
art. 42 cod. proc. civ
civ., rimedio generale con il quale si contesta la regolarità degli atti dell’esecuzione forzata, non essendo, invece, possibile per le parti stesse impugnarle con l’istanza di regolamento di competenza di cui all’art. 42 cod.
art. 45 cod. proc. civ
civ., né per il giudice dell’esecuzione sollevare d’ufficio conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6 – 3, 11/02/2022, n. 4506
(Cass., sez. 6 – 3, 11/02/2022, n. 4506;
Cass., sez. 6 - 3, 01/02/2022, n. 3040
Cass., sez. 6 - 3, 01/02/2022, n. 3040; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 03/12/2021, n. 38368
3040; Cass., sez. 3, 03/12/2021, n. 38368).
Cass., sez.6 - 3, 04/04/2018, n. 8172
Come è stato precisato (Cass., sez.6 - 3, 04/04/2018, n. 8172), ‹‹la competenza sull’esecuzione ai sensi dell’art.
Cass., n. 3040/2022
civ., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull’esecuzione forzata›› (così, in motivazione ; in senso analogo anche Cass., n. 3040/2022, cit.).
Cass., sez. U, 27/12/2023, n. 36069
(Cass., sez. U, 27/12/2023, n. 36069).Nulla deve disporsi in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva dell’intimato.
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Testo completo

l giudice dell’esecuzione di rigetto di istanza di sospensione FRANCO DE STEFANO Presidente PASQUALINA A. P. CONDELLO Consigliere Rel. AUGUSTO TATANGELO Consigliere RAFFAELE ROSSI Consigliere Ud. 15/05/2024CC Cron. R.G.N. 17/2023 SALVATORE SAIJA Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17/2023 R.G. proposto da : CONDOMINIO RIVER VILLAGE, in persona dell’amministratore, avv. Giovanni Buonocunto, che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale p.e.c.: giovannibuonocunto@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente - contro MULTIENERGY DI FRANCESCHETTI MOSÈ -intimato - avverso l ’ ordinanza del Tribunale di Macerata resa nel procedimento n. 1316/2022 R.G.E. in data 1 4 dicembre 20 2 2 ; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, dott.Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Fatti di causa 1. Mosè Franceschetti, quale titolare della impresa individuale Multienergy, in esito a pignoramento presso terzi, conveniva in giudizio il Condominio River Village per ottenere le somme a qualunque titolo trattenute o dovute dai terzi, Cityposte payment s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., fino alla concorrenza del proprio credito, pari ad euro 12.063,44, derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Macerata in data 23 settembre 2022. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Macerata, in esito all’udienza del 14 dicembre 2022, disattendendo l ’ eccezione di incompetenza sollevata dall’opponente ai sensi degli artt. 23 e 26-bis cod. proc. civ., per essere competente il giudice del luogo ove aveva sede il Condominio opponente (nel caso di specie Porto Recanati), rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dal debitore esecutato.

2. Il Condominio River Village ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato ad un unico motivo, avverso l a suddetta ordinanza.

3. Con provvedimento del 9 novembre 2023, è stata depositata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell ’ art. 380 - bis cod. proc. civ., per la rilevata inammissibilità del ricorso, comunicata in data 14 novembre 2023.Con istanza depositata in data 16 novembre 20 23 , alla quale è stata allegata procura speciale , il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. Mosè Franceschetti, pur ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Fissata l ’ adunanza camerale, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. Il Collegio si è riservato il deposito dell ’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con l ’ unico motivo il ricorrente denunzia che il giudice dell’esecuzione, nell’adottare l’ordinanza impugnata, avrebbe omesso di considerare l’inderogabilità ed esclusività del foro del consumatore, ai sensi dell’art. 33, lett. u), del d.lgs. n. 26/2005.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile. Comeevidenziato nella proposta di definizione accelerata, occorre dare seguito al consolidato orientamento di questa Corte per cui le decisioni del giudice dell’esecuzione relative alla propria competenza sono impugnabili esclusivamente dalle parti con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all ’ art. 617 cod. proc. civ., rimedio generale con il quale si contesta la regolarità degli atti dell’esecuzione forzata, non essendo, invece, possibile per le parti stesse impugnarle con l’istanza di regolamento di competenza di cui all’art. 42 cod. proc. civ., né per il giudice dell’esecuzione sollevare d’ufficio conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 – 3, 11/02/2022, n. 4506;

Cass., sez. 6 - 3, 01/02/2022, n. 3040; Cass., sez. 3, 03/12/2021, n. 38368). Come è stato precisato (Cass., sez.6 - 3, 04/04/2018, n. 8172), ‹‹la competenza sull’esecuzione ai sensi dell’art. 26, ed ora dell ’ art. 26-bis cod. proc. civ. , si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza, ma tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall’art. 187 disp. att. cod. proc. civ., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., attraverso l’impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell’opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull’esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell’art. 187 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull’esecuzione forzata›› (così, in motivazione ; in senso analogo anche Cass., n. 3040/2022, cit.).

Pertanto, devono ritenersi censurabili con il rimedio di cui all’art.42 cod. proc. civ. le sole sentenze emesse all’esito dell’opposizione agli atti esecutivi con la quale sia stata eventualmente impugnata la decisione assunta dal giudice dell’esecuzione che abbia statuito sulla competenza.

3. Va, dunque, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 - biscod. proc. civ. comporta l’applicazione del quarto comma dell ’ art.96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis, ultimo comma,cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 27/12/2023, n. 36069).Nulla deve disporsi in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva dell’intimato. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c od. proc. civ. , in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro5.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se