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Ordinanza — n. 18881/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses late jurisdictional objection, ruling judges cannot raise tardiness of incompetence after case resumes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18881/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the office regulation inadmissible because the lower judge raised the incompetence objection late and failed to have it challenged via necessary jurisdictional regulation. The plaintiff sued in Sant'Anastasia, but the judge declared incompetence to Nola due to the case value exceeding limits, only to later raise the objection tardily after resuming the trial. The court held that without a timely challenge by the interested party, the issue of tardiness becomes precluded, preventing the judge from raising a new jurisdictional conflict.

Regesto Legislator

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Art. 28, Art. 45 c.p.c.: A judge cannot raise an office jurisdictional conflict to challenge the tardiness of an incompetence objection or relief if the interested party failed to propose a necessary jurisdictional regulation, rendering the issue precluded.

Parole chiave

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jurisdictional conflict tardiness of objection necessary jurisdictional regulation preclusion of issue incompetence objection office regulation inadmissibility competence criteria restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 28 c.p.c.
Art. 45 c.p.c.
art. 38 cod. proc. civ
16359); il rilievo– autorizzato, con riguardo al regolamento di parte , dal tenore testuale dell’art. 38 cod. proc. civ.
art. 45 cod. proc. civ
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 11883/2023 R.G. , sollevato dal Tribunale di Nola , con ordinanza del 24 maggio 2023 (erroneamente datata 24 novembre 2022), emessa a scioglimento della riserva assunta il 23 maggio 2023, nella causa vertente tra Gaetano Caramiello, rappresentat o e difeso dagli Avvocati Francesco Savanelli e Michele Coppola; -attore- e Giovanni Romano, rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele S aggese ; Carlo Spinazzoli; -convenuti- udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del 7 maggio Oggetto:

Regolamento di co m petenza d’ufficio- Eccezione di incompetenza - Tardivo rilievo d'ufficio o su istanza di parte - Dichiarazione di incompetenza da parte del giudice nonostante la tardività del rilievo - Riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente per materia o territorio inderogabile - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione –Fondamento. A.C. 07/05/2024 r.g.n. 11883/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani 2024, dalConsigliere Paolo Spaziani; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi , il quale ha chiesto che , in accoglimento dell’istanza di regolamento d’ufficio, sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Sant’Anastasia.

Rilevato che: Gaetano Caramiello – premesso che Giovanni Romano e Carlo Spinazzoli lo avevano illecitamente privato per quasi due anni del compossesso di un box e dei beni mobili ivi presenti; che tale condotta illecita era proseguita pur dopo l’ordine di reintegrazione del possesso ottenuto dal Tribunale di Nola; e che i beni mobili contenuti nel box erano andati definitivamente perduti –ha convenuto in giudizio Giovanni Romano e Carlo Spinazzolidinanzi al Giudice di pace di Sant’Anastasia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la perdita dei beni mobili, quantificati nella misura di 5.000 Euro o nella diversa misura accertanda, nonché dei danni perla protratta privazione del compossesso dell’immobile ; il Giudice di pace, con ordinanza resa all’udienza del 10 marzo 2021, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal convenuto costituito , Giovanni Romano, che ne aveva eccepito l’ incompetenza per materia, dichiarò la propria incompetenza, in favore di quella del Tribunale di Nola , sul rilievo che il valore della causa eccedesse il limite di competenza del G iudice di pace, avuto riguardoalla circostanza che , oltre ai danni per la perdita di beni mobili, erano stati richiesti quelli per la p rivazione del compossesso dell’immobile; riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente , quest’ultimo, con ordinanza riservata alla udienza del 2 3 maggio 2023 , ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio , chiedendo a questa Corte di indicare il giudice competente, osservando che l’incompetenza per materia del Giudice di pace era stata tardivamente A.C. 07/05/2024 r.g.n. 11883/2023 Pres.

Frasca Est. Spaziani eccepita e rilevata, oltre la barriera preclusiva costituita dalla celebrazione della prima udienza, sicché la competenza del primo giudice doveva ormai reputarsi definitivamente radicata; il Procuratore Generale, condividendo tali rilievi,ha domandato che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace, argomentando preliminarmente sull’ammissibilità del regolamento d’ufficio, da reputarsi esperibile, da parte del giudice ad quem , non solo allorché e g li intenda affermare a sua volta la propria incompetenza per ragioni di merito, ma anche allorché intenda sostenere che la declinatoria del giudice a quo è errata perragioni di rito; la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale.

Considerato che: il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Nola è inammissibile;

1. va premesso che, nella fattispecie , sebbene il g iudice a quo , nel declinare la propria competenza , a bbia evocato il valore della causa, che supererebbeil limite per l’attribuzione della cognizione sulla stessa al G iudice di pace, il criterio verticale di determinazione della competenza oggettivamente in rilievo è quello specifico della materia (non già quello residuale del valore) , poiché la domanda proposta in giudizio aveva ad oggetto(anche) il risarcimento del danno da privazione del possesso. Sotto tale profilo, pertanto, pur non venendo in considerazione – contrariamentealla narrazione contenuta nell’ ordinanza del giudice istante – una domanda di reintegrazione nel possesso, l’elevazione del conflitto sarebbe ammissibile perché il regolamento di competenza d’ufficio , ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ.,può essere richiesto soltanto quando, al di là della qualificazione operata dal giudice declinante, la sua declaratoria di incompetenza avvenga oggettivamente per ragione di materia o per territorio inderogabile ( Cass. 22 luglio 2016, n. 15138;

Cass., Sez. Un., A.C. 07/05/2024 r.g.n. 11883/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani 18/01/2018, n. 1202; Cass. 29/03/2023, n. 8891; Cass.16/05/2023, n. 13413); questa regola – deve aggiungersi – trova la sua ratio nel fondamento stesso dell’istituto del regolamento d’ufficio, il quale è posto a presidio dei criteri inderogabili di attribuzione della competenza, per modo che il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta, deve necessariamente dedurre la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (Cass.25/02/2005, n. 4077;

Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass. 19/ 0 1/2015, n. 728 ; Cass.22/07/2016, n. 15138; Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202; Cass.29/03/2023, n. 8891; Cass. 16/05/2023, n. 13413);

2. l ’ individuazione del fondamento dell’ istituto induce però a d escludere– sotto un diverso profilo – che il conflitto negativo di competenza sia stato ammissibilmente elevato nellafattispecie; nella giurisprudenza di questa Corte , il tradizionale orientamento ( cfr. Cass., Sez. Un., 12/11/1999, n. 764) che distingueva , ai fini del mezzo di impugnazione esperibile, la violazione dei criteri di determinazione della competenza (sindacabile con il regolamento necessario di competenza e x art.42 cod. proc. civ.) dall’ error in procedendosulle norme del procedimento attinenti al rilievo della relativa eccezione ( sindacabile con l'appello o, nel caso di declaratoria emessa in sede d'appello, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), è stato superato , sul rilievo che, con la proposizione del regolamento di competenza, la parte istante può direttamente ottenere dalla Corte di cassazione una pronuncia che rilevi l'erronea soluzione della questione di rito ed affermi la competenza del A.C. 07/05/2024 r.g.n. 11883/2023 Pres.

Frasca Est. Spaziani giudice adito, e, tra le “ questioni di competenza ” , si deve ritenere ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell'art.38 del codice di rito, non potendosi, per converso, ritenere che l'inosservanza delle modalità di formulazione dell'eccezione e rilievo dell'incompetenza di cui alla norma citata integri un generico errore sull'applicazione di una norma processuale, da lamentare con gli ordinari mezzi di gravame (cfr ., ex aliis , Cass. 29/04/2004, n. 8288; Cass. 9/11/2011, n. 23289; Cass. 04/08/2015, n. 16359); il rilievo– autorizzato, con riguardo al regolamento di parte , dal tenore testuale dell’art. 38 cod. proc. civ. , il quale si riferisce indefinitamente a tutte le “questioni” sulla competenza , consentendo la proponibilità del regolamento necessario di competenza anche quando esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo d’ufficio della medesima (Cass., Sez.

Un., 19/10/2007, n. 21858) – non è però estensibile , al contrario di quanto opina il Pubblico Ministero, al regolamento di competenza d’ ufficio che, diversamente dal primo,non costituisce un mezzo di impugnazione per rimediare agli errores in procedendo contenuti nel provvedimento che decide sulle predette “questioni”, introdotte nel processo sia tramite eccezione di parte che d'ufficio, né consente al giudice ad quem , ove verifichi che il provvedimento declinatorio della competenza del giudice a quo sia stato emesso in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, di sostituirsi alla Corte di cassazione, al fine di dichiarare la tardività dell'eccezione o del rilievo come la Corte potrebbe fase se investita da regolamento ad istanza di parte, dovendo statuire sulla competenza; l’opposto contrariorilievo che l’istituto in esame, per come scolpito dal legislatore nell’art. 45 cod. proc. civ., è funzionale in via esclusiva al soddisfacimentodella peculiare esigenza di presidiare i criteri inderogabili di attribuzione della competenzase ed in quanto pertinenti al giudizio riassunto A.C. 07/05/2024 r.g.n. 11883/2023 Pres.

Frasca Est. Spaziani (e ciò, non ostante l’inerzia del litigante interessato nel proporre il regolamento ad istanza di parte), impone , al contrario, di ribadire c he il giudice ad quem è legittimato ad elevare il conflitto solo allorché deduca la violazionedi uno di tali criteri, ovverosi a di quello verticale della materia o di quello orizzontale per territorionei soli casi di cui all’art.28 cod. proc. civ. ; 3.deve dunque affermarsi il seguente principio: “nel caso in cui sia e messo un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, a seguito di eccezione rilevata, d'ufficio o dalla parte, in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità,ove esso non venga impugnat o con regolamento necessario di competenza , il giudice avanti al quale la causa viene riassunta non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall’art. 45 cod. proc. civ.;

4. nella fattispecie, pertanto, il conflitto e levato dal Tribunale di No l a , non già per far valere la violazione di un criterio inderogabile di determinazione della competenza da parte del Giudice di pace di Sant’Anastasia, bensì per sindacare la tardiva formulazione dell’eccezionee il conseguente tardivo rilievo, da parte di detto giudice, della propria incompetenza in relazione a tale criterio, deve essere dichiarato inammissibile;

5. dalla declaratoria di inammissibilità del l’ invocato regolamento d’ufficio discende che resta radicata la competenza del Tribunale di Nola sulla causa in esame; A.C. 07/05/2024 r.g.n. 11883/2023 Pres. Frasca Est. Spaziani 6. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officiodal giudice di cui resta radicata la competenza . Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Nola per la riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della pres