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Decreto — n. 18758/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18758/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18758/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11475/2023 R.G. proposto da : VALENTINI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato BERARDI DANIELE (BRRDNL71L09H501S),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 265, presso lo studio dell’avvocato ARANZANU MONICA (RNZMNC69S43I452W),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro POLICLINICO MILITARE DI ROMA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7256/2022 depositata il 15/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18758/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : VALENTINI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato BERARDI DANIELE (BRRDNL71L09H501S),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 265, presso lo studio dell’avvocato ARANZANU MONICA (RNZMNC69S43I452W),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro POLICLINICO MILITARE DI ROMA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7256/2022 depositata il 15/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti intimazione di pagamento controprestazione dilazione di pagamento opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11475/2023 R.G. proposto da : VALENTINI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato BERARDI DANIELE (BRRDNL71L09H501S),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 265, presso lo studio dell’avvocato ARANZANU MONICA (RNZMNC69S43I452W),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro POLICLINICO MILITARE DI ROMA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7256/2022 depositata il 15/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il