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Decreto — n. 18757/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18757/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18757/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10437/2023 R.G. proposto da : DENARO ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBELLUARDO MARCO (BLLMRC73E01F258W) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR,19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23 G749L),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CONDOMINIO VIA FILOCOMO 69 CATANIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.423/2023 depositata il 11/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18757/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DENARO ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBELLUARDO MARCO (BLLMRC73E01F258W) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR,19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23 G749L),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CONDOMINIO VIA FILOCOMO 69 CATANIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.423/2023 depositata il 11/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese determinazione dei compensi prestazioni compensative condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10437/2023 R.G. proposto da : DENARO ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBELLUARDO MARCO (BLLMRC73E01F258W) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR,19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23 G749L),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CONDOMINIO VIA FILOCOMO 69 CATANIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.423/2023 depositata il 11/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 0