Italian court dismisses appeal against eviction for non-payment due to procedural defects and lack of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Felice Iovino inadmissible, upholding the lower court's eviction order against Guido Giugliano. Iovino argued that the sale contract was simulated to hide usurious interest and that the lease was illegal, but the court found no procedural violations. The court ruled that the appellant failed to properly raise the testimonial evidence issue in the first instance and that the appellate court correctly exercised its discretionary power in evaluating presumptive facts regarding the alleged usury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, second comma, cod. proc. civ.; Art. 366, first comma, num. 6, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the party fails to raise the inadmissibility of testimonial evidence in the first instance or subsequent defense, and if the grounds for appeal do not constitute a violation of the limits of proof or a lack of active standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2924/2021R.G. proposto da IOVINO FELICE, rappresentato e difeso dall’Avv. Mariano Menna, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore –ricorrente – contro GIUGLIANO GUIDO,rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Candela, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore –controricorrente – Avverso la sentenza n. 3517/2020della CORTE DI APPELLO DINAPOLI, depositata il10 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
Rilevato che Guido Giugliano domandò al Tribunale di Nola – nelle forme del procedimento per convalida di sfratto per morosità –la risoluzione del LOCAZIONE AD USO DIVERSO r.g. n. 2924/2021 Cons. est. Raffaele Rossi contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione stipulato con Felice Iovino, avente ad oggetto un immobile in Nola, contrada Tora; nel resistere, l’intimato eccepì la nullità (o comunque la natura simulata) del contratto di acquisto dell’immobile intercorso tra il locatore (acquirente) e la moglie del conduttore (venditrice) poiché frutto di usura ed in violazione del divieto di pattocommissorio nonché «la nullità per simulazione» del contratto di locazione, assumendo che i canoni locatizi celavano il pagamento di interessi usurari; la domanda di risoluzione è stata accolta in ambedue i gradi di merito del giudizio; avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ricorre per cassazione Felice Iovino, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, Guido Giugliano;
Considerato che con i quattro motivi di impugnazione, parte ricorrente censura la gravata decisioneper: (i) non aver dichiarato l’inutilizzabilità della prova testimoniale resa da Tommaso Minichino, così incorrendo nella violazione dei limiti di prova dei negozi simulati exart. 1417 cod. civ. (primo motivo); (ii) omesso esame di fatto decisivo rappresentato dalle presunzioni, articolate nell’atto di appello, di simulazione del contratto di vendita del bene locato (in realtà ceduto a scopo di garanzia con versamento di prezzo che nascondevaun mutuo con patto commissorio collegato al mancato pagamento di interessi usurari) e del conseguente contratto di locazione oggetto di domanda di risoluzione (secondo motivo); (iii) non aver dichiarato la nullità del contratto di locazione per causa illecita, costituita dal «fatto che i canoni si sarebbero dovuti pagare per saldare gli interessi usurari in maturazione sul prestito ottenuto» (terzo motivo); r.g. n. 2924/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi (iv) non aver dichiarato la carenza di legittimazione attiva all’azione di risoluzione contrattuale di Guido Giugliano, carenza conseguente al non aver acquistato la titolarità del bene (quarto motivo); il ricorso è improcedibile; Felice Iovino impugna la sentenza n. 3517/2020 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 10 novembre 2020 e, per dichiarazione del ricorrente, notificata il 23 novembre 2020; la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazioneex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica , ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC(cfr.
Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832); il descritto onere non risulta nella specie adempiuto; parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente; ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte a far tempo da Cass. 10/07/2013, n. 17066 (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove r.g. n. 2924/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (c.d. “prova di resistenza”); invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 10 novembre 2020, la notifica del ricorsoin vaglio è avvenuta il giorno 15 gennaio 2021, elasso quindi il menzionato arco temporale; solo per completezza argomentativa, si rileva come le doglianze formulate dall’impugnante siano affette da manifesta inammissibilità: (i) il primo motivo, per mancata allegazione del tempo e del modo con cui è stata innanzi al giudice di prime cure sollevata questione di inammissibilità della prova testimoniale (ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. da eccepire, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva all’assunzione della prova, pur se relativa ad una simulazione negoziale: da ultimo, Cass. 02/03/2023, n. 6312) né, a maiori, per mancata indicazione della reiterazione dell’eccezione all’atto della precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e come motivo di gravame in appello; (ii) il secondo motivo, a tacer dell’impropria evocazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si risolve nel sollecitare questa Corte ad un controllo sulla motivazione in punto diricostruzione della quaestio factie su l ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito: richiede cioè un sindacato sulla valutazione degli elementi indiziari (in specie, sulla ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza) che concreta un tipico apprezzament o di fatto, ontologicamente discrezionale, sottratto, ove adeguatamente motivati, al vaglio di legittimità (per gli illustrati princìpi in tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054;
Cass.05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass.30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass.13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101); r.g. n. 2924/2021 Cons. est. Raffaele Rossi (iii) le considerazioni da ultimo estrinsecate sorreggono altresì l’inammissibilità del terzo motivo, egualmente diretto ad un riesame delle circostanze presuntive stavolta circa l a pretesa nullità del contratto di locazione per prospettata causa illecita; (iv) assorbito risulta il vaglio del quarto motivo, siccome, nella trama argomentativa del ricorrente, direttamente consequenziale al (negato) accoglimento dei precedenti; (v) tutti i motivi violano anche palesemente il disposto dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.; il ricorso è dichiarato improcedibile; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza; attesa l’improcedibilitàdel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell a parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 2924/2021 Cons. est. Raffaele Rossi unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso princi