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Decreto — n. 18642/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18642/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18642/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3350/2023 R.G. proposto da : CITARELLA CRISTINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentatae difes a dall’avvocato VICIDOMINI PIERLUIGI (VCDPLG66S17H703W) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del rappresentante p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che per legge lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 1209/2022,depositata il 09/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18642/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CITARELLA CRISTINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentatae difes a dall’avvocato VICIDOMINI PIERLUIGI (VCDPLG66S17H703W) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del rappresentante p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che per legge lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 1209/2022,depositata il 09/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripristino dello stato precedente recupero dei costi calcolo e tasso di rimborso ripetibili riparazione dei danni di guerra indennità piena

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1209/2022,depositata il 09/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3350/2023 R.G. proposto da : CITARELLA CRISTINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentatae difes a dall’avvocato VICIDOMINI PIERLUIGI (VCDPLG66S17H703W) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del rappresentante p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che per legge lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 1209/2022,depositata il 09/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, addì 08/07/2024 IL P