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Decreto — n. 18641/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18641/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18641/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.34933/2018 R.G. proposto da : COSTANZO GIUSEPPE, NICOLOSI PALMA MAURINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE TRASTEVERE 40, presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO (-), rappresentati e difesi dall’avvocato CIRELLI GIUSEPPE (CRLGPP48M16A028T) -ricorrenti- contro SAGRANTINO ITALY SRL GIA’ MINERVA SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARAMONTE IVAN ANTONIO ANDREA (CHRVNT68C14C351C) -controricorrente- nonchécontro BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA GRUPPO BANCO POPOLARE ORA BANCO BPM SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO (VLTNTN54R25H501F), rappresentato e difeso dall’avvocato MONTEROSSO TITO (MNTTTI62P05C351D) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 893/2018,depositata il 17/04/2018;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18641/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COSTANZO GIUSEPPE, NICOLOSI PALMA MAURINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE TRASTEVERE 40, presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO (-), rappresentati e difesi dall’avvocato CIRELLI GIUSEPPE (CRLGPP48M16A028T) -ricorrenti- contro SAGRANTINO ITALY SRL GIA’ MINERVA SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARAMONTE IVAN ANTONIO ANDREA (CHRVNT68C14C351C) -controricorrente- nonchécontro BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA GRUPPO BANCO POPOLARE ORA BANCO BPM SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO (VLTNTN54R25H501F), rappresentato e difeso dall’avvocato MONTEROSSO TITO (MNTTTI62P05C351D) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 893/2018,depositata il 17/04/2018;

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale notifica tardiva dei difetti notificazione elettronica anticipo spese tardivo produzione tardiva di documenti ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 03/04/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.34933/2018 R.G. proposto da : COSTANZO GIUSEPPE, NICOLOSI PALMA MAURINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE TRASTEVERE 40, presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO (-), rappresentati e difesi dall’avvocato CIRELLI GIUSEPPE (CRLGPP48M16A028T) -ricorrenti- contro SAGRANTINO ITALY SRL GIA’ MINERVA SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARAMONTE IVAN ANTONIO ANDREA (CHRVNT68C14C351C) -controricorrente- nonchécontro BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA GRUPPO BANCO POPOLARE ORA BANCO BPM SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO (VLTNTN54R25H501F), rappresentato e difeso dall’avvocato MONTEROSSO TITO (MNTTTI62P05C351D) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 893/2018,depositata il 17/04/2018;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 03/04/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,