Cassation court dismisses prescription defense due to late filing after initial court appearance deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the prescription defense raised by the Ministry of Health in a separate lawsuit regarding medical remuneration. Although the Ministry argued the statute of limitations had expired, the court found the exception was not timely filed because the Ministry constituted itself after the initial hearing date. The court ruled that since the exception was not raised in the original judgment's constitutive pleadings, it was inadmissible in the subsequent separated proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 c.p.c.; Art. 180 c.p.c.: The exception of prescription must be raised in the constitutive pleadings of the original proceeding; a separate lawsuit does not allow a new filing of such an exception if the deadline for the original case has already passed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
1 R.G. proposto da: LEQUAGLIE COSIMO, NOVO SALVATORE, ROLLE TERESA, SANFILIPPO FABIO OLINDO, SPINA CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA, 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrenti- GALBARDI LEONE, GANDINI TEODORA MARIA, GEMINIANI MARIA ANTONIETTA, GENOVESE LUCIO, GIARDINA SANDRO, GRASSO NELLINA, ITALIANO DANIELA, IULA ALCIBIADE, JEMOLI ROSANNA, LIPARI ANTONIO, LISCAIO MAURO, LORENZINI MARCO, MARIANI ANNITA, MASSARO CLAUDIO, MAZZUCATO ANDREA, MICALIANTONIO GIROLAMO LETTERIO, MIGLIARDI ALDO, MONTESANTI ANGELA RITA, MOR TIZIANA, ODORIZZI PAOLO, ONORATO ALFREDO, PALUMBIERI GIUSEPPE, PANTANI EDMONDO, PASQUALETTO GIORGIO, PATTACINI CORRADO, PIAZZA ANTONELLA, PIERANGELI GABRIELLA, RACITI CIRINO, RAPISARDA FRANCESCO ALBERTO, RENI LIZIA, RENI FABRIZIO, ROCCHI RAFFAELE, ROSSI ELISABETTA GRAZIA, RUBINO MARIA ANTONIETTA, RUSSO ANTONIO, SALVAL MICKY, SANTACROCE FRANCESCO, SANTAGATI BIAGIO FILIPPO RICCARDO, SANTANGELO ANTONIO, SCIACCA ANGELO RITO, SERIO ROSA, SMREKAR VINCENZO, SPINETTA GIANNI, SPOLDI ELIO, SPORTELLI SERGIO, STORELLI GIORGIO, TAJANI RENATO, TAMPIERI MICAELA, TERZI ROBERTO, TUBINI ITALO ANGELO, TURRINA MARIAGNESE, VECCHIO IGNAZIO, AZZOLA ELEONORA, VERONA LILIA, VITTONE ALDO, VOTANO PATRIZIA, ZACCARIA SERGIO, ZANOLA GABRIELE, ZORZELLA LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHIELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 2431/2021 depositata il 2 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal consigliere ENRICO SCODITTIRilevato che: Cosimo Lequaglie ed altri medici che avevano frequentato corsi di specializzazione convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo l’accertamento del diritto ad un’adeguata remunerazione per l’attività svolta, con la condanna al pagamento della somma spettante, nonché con il risarcimento del danno, ed in subordine il risarcimento del danno per l’inadempimento alle direttive comunitarie in materia.
Il Tribunale adito rigettò la domanda per prescrizione. Proposti appelli, con sentenza di data 2 aprile 2021 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello principale proposto dagli attori ed accolse quello incidentale, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che l’Avvocatura dello Stato si era costituita in data 16 giugno 2016 a fronte della prima udienza fissata, ai sensi dell’art.168 bis c.p.c., per il 14 luglio 2016, pertanto nel termine previsto per le eccezioni non rilevabili d’ufficio quale quella di prescrizione, contenuta nella comparsa di costituzione.
Hanno proposto ricorso per cassazione Cosimo Lequaglie ed altri quattro medici sulla base di cinque motivi. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione Leone Galbardi ed altri cinquantotto medici. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno presentato in relazione ad entrambi i ricorsi un mero atto di costituzione. Entrambi i ricorsi venivano iscritti con indicazione della competenza della Prima Sezione Civile, la quale ne fissava la trattazioneai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
Con ordinanza interlocutoria del 6 febbraio 2024 della Prima sezione civile la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione degli atti del processo di merito e successivamente è stata trasmessa a questa Sezione civile. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da “Arianna Clementina ed altri”, ma la persona indicata non ha proposto ricorso. Considerato che: muovendo dal ricorso proposto per primo, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, Cost..
Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha fatto applicazione non della legge, ma di un’interpretazione giurisprudenziale sia in relazione alla questione della prescrizione, che in relazione alla questione della legittimazione passiva. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 168 bis c.p.c. e 2935 c.c.. Osserva la parte ricorrente che l’originaria citazione di primo grado era per l’udienza del 30 maggio 2014 e che il differimento d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis non incide sul termine per la costituzione del convenuto, la quale deve avvenire venti giorni prima dell’udienza indicata nella citazione.
Aggiunge che erroneamente si è fatto riferimento, per la decorrenza della prescrizione, al giorno di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999), laddove invece soltanto con l’emanazione del DPCM 20 ottobre 2007 si è verificata la cessazione dell’inadempimento dello Stato italiano, con l’inizio da tale data del termine prescrizionale. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 direttiva 82/76, 5 e 7 direttive 362/76, 6 e 8 d. lgs. n. 257 del 1991. Osserva la parte ricorrente che ai fini del quantum debeatur deve farsi applicazione del parametro dell’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, ovvero della maggior somma di cui al d. lgs. n. 368 del 1999 come attuato dai DPCM del 2007.
Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che vi è stata violazione della regola di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato circa l’istanza di rinvio pregiudiziale alla corte euro-unitaria ed in relazione alla domanda proposta in via subordinata per ingiustificato arricchimento, nonché per la mancata assegnazione dello specifico punteggio ed il riconoscimento del titolo. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che doveva essere disposta la compensazione delle spese alla luce dell’assoluta novità, o quanto meno incertezza e complessità, della questione controversa.
Passando al ricorso successivo, da considerare incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 10 Cost, 1, 10, 11 e 12 prel, 2934, 2935 e 2938 c.c., 153, 166, 167, 345 c.p.c, 112 c.p.c, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. Osserva la parte ricorrente che, come affermato nel motivo di appello, le Amministrazioni convenute si sono tardivamente costituite in giudizio in data 12 maggio 2014 e quindi oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c, che scadeva il 9 maggio 2014 (corrispondendo il 10 maggio 2014 alla giornata di sabato).
Precisa che all’udienza del 15 marzo 2015 il Tribunale aveva disposto la separazione della causa in tre processi a seconda dell’anno accademico di iscrizione e che, in relazione al giudizio n.r.g. 68474/2015 relativo ai ricorrenti e risultante dalla separazione, le Amministrazioni si erano costituite nuovamente in data 14 giugno 2016 per l’udienza del 14 luglio 2016, dopo essere però incorse nelle decadenze di cui agli artt. 166 e 167 già in sede di prima introduzione del giudizio, senza potere essere rimesse in termini solo per effetto della separazione di cause.
Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattatosull’Unione Europea; dell’Art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.
Uff., 16 agosto, n. 191), nonchédell’art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che la decorrenza della prescrizione (da intendere decennale) deve essere stabilita a partire dall’entrata in vigore della legge n. 183 del 2011, una volta venuta meno la situazione di perdurante incertezza. Precisa che la questione, alla luce dell’ordinanza n. 9101 del 2022 è da reputare controversa nella giurisprudenza di legittimità. Aggiunge che in base alla giurisprudenza euro-unitaria i giudici devono interpretare il diritto nazionale in modo da non pregiudicare il risultato delle direttive comunitarie e sollecita sulla questione il rinvio pregiudiziale alla Corte unionale.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di provvedere sul motivo di appello avente ad oggetto la diffida interruttiva della prescrizione inviata da Italo Angelo Tubini e depositata con la memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c.. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. La censura è priva di specificità, posto che la stessa parte ricorrente afferma che il giudice ha fatto applicazione di un’interpretazione del diritto, per cui non si comprende a cosa si faccia riferimento denunciando una mancata applicazione della legge.
E’ appena il caso di ricordare che in base all’art. 118 att. cod. proc. civ. la motivazione della decisione può consistere anche del riferimento a precedenti conformi.Il secondo motivo del ricorso principale, ed il primo motivo del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente, sono fondati. Preliminarmente allo scrutinio di tali motivi deve osservarsi che la documentazione depositata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non può fare ingresso nel presente processo di legittimità poiché non risulta presentato dalla parte intimata il controricorso, ma solo, come si è detto, un mero atto di costituzione.
Deve premettersi che il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (Cass. n. 2394 del 2020). Sotto altro profilo, va rammentato che la causa separata è mera prosecuzione della causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest'ultima valgono anche per l'altra; ne consegue che la tempestività dell'eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all'art. 180 c.p.c. (Cass. n. 18274 del 2020).
Nel caso di specie il giorno indicato nella citazione era il 30 maggio 2014. In relazione a tale data la scadenza per la costituzione tempestiva della parte convenuta era il 9 maggio 2014, posto cheil 10 maggio 2014 corrispondeva alla giornata di sabato e la proroga al giorno successivo nel caso di scadenza del termine il sabato opera con esclusivo riguardo aitermini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "aritroso" (fra le tante Cass. n. 182 del 2011 e n. 18345 del 2015).Ciò comporta la necessità di individuare il “dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. n. 21335 del 2017).
Essendosi la parte convenuta costituita in data 12 maggio 2014, era ormai decaduta dalla facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione, né il giudizio che proseguì dopo la separazione delle cause consentiva la facoltà di proporre tempestivamente l’eccezione di prescrizione. La censura relativa alla decorrenza della prescrizione, contenuta nel ricorso principale, risulta assorbita. L’accoglimento dei motivi di cui sopra determina poi l’assorbimento degli ulteriori motivi dei due ricorsi. P. Q. M. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed assorbiti gli ulteriori motivi di entrambi i ricorsi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle sp