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Ordinanza — n. 18410/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming false facts regarding tooth count in dental damage case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18410/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court did not omit facts but rather misperceived established ones. The appellant argued the court ignored specific dental records regarding the number of treated teeth and the presence of canines, yet the court found no actual controversy existed on these points. Consequently, the court determined the complaint constituted a revocatory factual error rather than an omission, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.: An appeal alleging omitted examination of facts is inadmissible if the alleged facts are actually established in the record and the lower court merely misperceived them, constituting a revocatory error instead.

Parole chiave

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omitted examination of facts false perception of facts revocatory error dental damage compensation inadmissible appeal assunzione delle spese dentarie danno ai denti risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Considerato che: con il motivo di ricorso si denunciaomesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Ne consegue che ciò che il ricorrente denuncia è un errore di fatto di tipo revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. L’istanza di revocazione va proposta innanzi alla corte territoriale quale giudice che ha pronunciato la sentenza.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
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Testo completo

ENTI Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15805/2021 R.G. proposto da: RATI JURKEN, rappresentato e difeso dall'avvocato INNAURATO TINO (NNRTNI75H09Z103Y) -ricorrente- contro DI CROCE DOMENICO, ASSICURATRICE MILANESE SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO N. 212, presso lo studio dell’avvocato MARIANI TIZIANO (MRNTZN77L30H501G) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PELLEGRINI ANDREA (PLLNDR65L23F257Q) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DELI ABRUZZI L'AQUILA n. 1832/2020 depositata il 21/12/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2024 dal consigliere ENRICO SCODITTI Rilevato che:

Rati Jurken convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara Domenico Di Croce chiedendo il risarcimento del danno cagionato da cura ortodontica di disallineamento dentale eseguita mediante applicazione sui denti di faccette lumineers. Il convenuto chiamò in causa la società assicuratrice. Acquisito il fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 6.490,00, quale importo corrisposto per la prestazione professionale, oltre la somma sostenuta per la visita odontoiatrica presso altro odontoiatra.

Avverso detta sentenza propose appello l’attore. Con sentenza di data 21 dicembre 2020 la Corte d’appello di L’Aquila accolse parzialmente l’appello, condannando il Di Croce al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 14.117,00 oltre accessori. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, quanto segue: «merita invece parziale accoglimento l’altra richiesta del Rati, di ristoro del danno derivante dalla necessità di procedere alla periodica sostituzione delle faccette che sono state applicate sui denti che non avevano bisogno del trattamento.A tale riguardo occorre però considerare che il c.t.u. ha ritenuto che il trattamento fosse inutile soltanto in relazione ai 4 incisivi inferiori; era invece necessario, ma n on era stato eseguito a regola d’arte, l’intervento sugli incisivi superiori e sui 7 premolari: quanto ai primi, per la presenza di scalini, e per la tonalità opaca poi assunta dal dente; quanto ai secondi, per il fatto che il loro disallineamento avrebbe dovuto essere corretto apponendo le faccette sulla superficie interna del dente, invece che su quella esterna.

Di conseguenza - una volta che la cattiva esecuzione dell’opera è stata risarcita con la restituzione del prezzo pagato - in relazione ai premolari deve ritenersi che le faccette fossero necessarie, e la loro errata applicazione non inciderà sui costi necessari per la loro sostituzione che il Rati avrebbe dovuto sostenere comunque, nel senso che si sarebbe resa necessaria anche se il Di Croce le avesse apposte sulla parte interna del dente. Viceversa, in relazione agli incisivi inferiori, l’accertata inutilità della cura obbliga il Di Croce a farsi carico del costo della periodica sostituzione delle faccette.

Ed in relazione a tale costo va condivisa l’ulteriore critica dell’appellante, secondo cui l’aspettativa di vita di un ventenne non si attesta sui sessant’anni, ma sugli ottanta.Per cui al Rati va riconosciuta l’inerente voce di danno, che può essere liquidata in € 14.117 (€10.000 - costo di sostituzione delle faccette su 17 denti trattati- : 17 - costo unitario per dente - x 4 - denti per i quali il trattamento era inutile - x 6 - sostituzioni nel corso della vita - ), da rivalutare dalla data della domanda a quella della presente decisione, e da maggiorare di interessi, sulle somme di anno in anno rivalutate, dalla stessa data al saldo » .

Ha proposto ricorso per cassazione Rati Jurken sulla base di un motivo e resiste con controricorsola parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il motivo di ricorso si denunciaomesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha diviso per 17 denti la somma di euro 10.000,00 necessari per sostituire le faccette ogni10 anni senza prendere in considerazione il fatto storico accertato dalconsulente tecnico d’ufficio che i denti trattati con faccette sono 15 e non 17, per cui la somma da corrispondere da parte del Di Croce per sostituire le 4 faccette è di Euro 16.000,00 (sottratta la somma di Euro 14.117,00 già riconosciut a in s entenza , restano da versare ancora Euro 1.883,00).

Aggiunge che la corte ha omesso di considerare che fra i denti trattati con faccette vi sono anche quattro denti canini, per cui la cura non necessaria ha riguardato otto denti, e non quattro, per cui l’importo da versare ancora ascende ad Euro 17.883,00 (sottratto l’importo riconosciuto a quello spettante di Euro 32.000,00). Il motivo è inammissibile. Ciò che il ricorrente denuncia non è l’omesso esame di fatto storico, e cioè l’omessa valutazione di un ulteriore circostanza fattuale che sarebbe dovuta ricadere nel giudizio di fatto, ma la falsa percezione di due circostanze risultanti dagli atti, e cioè che i denti trattati con faccette sono quindici, e non diciassette, e che fra i denti trattati con faccette vi sono anche quattro denti canini.

In base alla censura, la corte territoriale avrebbe supposto due fatti (numero dei denti trattati ed assenza fra i denti trattati anche di quattro canini) in contrasto con gli atti di causa. Inoltre, sulla base dell’esposizione contenuta del ricorso, non risulta che in ordine alle due circostanze evidenziate sia insorta controversia fra le parti. Ne consegue che ciò che il ricorrente denuncia è un errore di fatto di tipo revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. L’istanza di revocazione va proposta innanzi alla corte territoriale quale giudice che ha pronunciato la sentenza.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par