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Ordinanza — n. 18235/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against default judgment, rejecting procedural and substantive arguments regarding lease suspension and interest rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18235/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appellant's appeal against a default judgment obtained by Unicredit Leasing against Romani Giuliano. The appellant argued that payment suspension was justified by the supplier's breach and challenged the interest rate calculation, but the court found no merit in these claims. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court properly assessed the facts and the appellant's arguments failed to meet the high threshold for review in a court of law.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 1490 c.c.: The court of law cannot re-examine factual findings or substitute its own assessment of evidence, and the failure to disclose the TAEG does not automatically nullify the contract if the total cost is calculable.

Parole chiave

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court of law review default judgment appeal lease contract suspension TAEG disclosure nullity burden of proof vices concessionario di leasing opposizione al precetto esecutivo omesso versamento della cauzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, n. 5, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente, in relazione all’ art. 360 n.
Art. 348-ter cod. proc. civ.
civ., nei limiti che sarebbero consentiti dall’art. 348-ter cod. proc. civ., in presenza di cd.
Art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione della normativa sulla trasparenza bancaria art. 117 TUB (art.
Art. 1490 cod. civ.
Art. 1492 cod. civ.
art. 1526 comma 1 c.c
Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell'art. 1526 comma 1 c.c.
art. 106 c.p
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell'art. 106 c.p.c.
art. 348-ter cod. proc. civ
civ., nei limiti che sarebbero consentiti dall’art. 348-ter cod. proc. civ., in presenza di cd.
articolo 1490 cod. civ
articolo 1492 cod. civ
civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 11748/2019
è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (così Cass., Sez. Un., n. 11748/2019).
Cass., n. 39169/2021
Sez. Un., n. 11748/2019
è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (così Cass., Sez. Un., n. 11748/2019).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29376/2022 R.G. proposto da: ROMANI GIULIANO, in proprio e quale titolare della ditta individuale Falegnameria Romani Giuliano, elettivamente domiciliato presso l'avvocato GIUGGIOLI LOREDANA (loredanagiuggioli@pec.ordineavvocatigrosseto.com), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro OMA IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocato PAPA GIANNITALO (avvgiannitalopapa@puntopec.it)che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- nonchè contro MB CREDIT SOLUTION SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato FREDIANI MARCELLO (marcellofrediani@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- nonchè contro UNICREDIT LEASING SPA. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1118/2022 depositata il 26/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Romani Giuliano proponeva, avanti al Tribunale di Brescia, opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto nei suoi confronti da Unicredit Leasing s.p.a.; chiedeva anche di chiamare in giudizio la Oma Impianti s.r.l. per essere dalla medesima manlevato, in caso di conferma, totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto. L’opponente deduceva di aver legittimamente sospeso il pagamento dei canoni previsti dal contratto di locazione finanziaria, stipulato con la Fineco Leasing, poi incorporata da Unicredit Leasing s.p.a., a causa dell’asserito inadempimento della Oma Impianti s.r.l., fornitore del bene locato .

Tale inadempimento, sempre secondo l’opponente, avrebbe legittimato il mancato pagamento delle somme per le quali la Unicredit Leasing agiva in via monitoria e avrebbe giustificato, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituivano, resistendo, sia Unicredito Leasing s.p.a., sia OmaImpianti s.r.l., quest’ultima eccependo, in via preliminare, la sussistenza di un rapporto di litispendenza/continenza, in quanto la domanda di manleva, svolta dal Romani nei suoi confronti, rientrava in quella più ampia da costui avanzata in via riconvenzionale nel giudizio, pendente, di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da essa Oma Impianti s.r.l. 1.1.

Con sentenza n. 1252/2019 del 26 aprile 2019 il Tribunale di Brescia rigettava l’opposizione.

2. Avverso tale sentenza Romani Giuliano, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale , proponeva appello, in cui si costituivano Oma Impianti s.r.l. e MB Credit Solution s.p.a., chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta, mentre la Unicredit Leasing s.p.a. rimaneva contumace. 2.1. Con sentenza n. 1118 del 26 settembre 2022 la Corte di Appello di Brescia rigettava l’appello.

3. Avverso tale sentenza Romani Giuliano propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resistono, con distinti controricorsi, Oma Impianti s.r.l. e MB Credit Solution s.p.a.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il ricorrente e la resistente Oma Impianti s.r.l. hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell'art. 1526 comma 1 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) - mancata applicazione dell'art. 1526 comma 1 c.c. alla fattispecie e mancato riconoscimento della nullità della clausola contrattuale che prevede il diritto del concedente a trattenere oltre ai canoni scaduti anche il diritto al pagamento dei canoni futuri attualizzati al momento della risoluzione, anziché riconoscere al concedente il diritto ad un equo compenso”.

Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo l'esistenza nel caso di specie di un contratto di leasing traslativo, ha ritenuto di non applicare al caso di specie l'art. 1526, primo comma, cod. civ. e di non dichiarare la conseguente nullità della clausola penale di cui all’art. 15 del contratto, anche se manifestamente eccessiva.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente, in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 1526, comma 1, cod. civ. ed al mancato riconoscimento della nullità della clausola contrattuale che prevede il diritto del concedente a trattenere oltre ai canoni scaduti anche il diritto al pagamento dei canoni futuri attualizzati al momento della risoluzione, anziché riconoscere al concedente il diritto ad un equo compenso. Lamenta che la corte territoriale si è limitata ad esprimere affermazioni apodittiche, non adeguatamente motivate, sia in relazione alla questione della nullità della clausola n. 15 del contratto, sia in relazione alla possibilità di ridurre l'indennità convenuta.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione degli artt. 1460 e 1463 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) - in quanto l'eccezione di inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna di un bene esente da vizi non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole e comunque violazione dell'art.1375 c.c. sulla interpretazione ed esecuzione del contratto secondo buona fede”. Lamenta che la Corte di Appello di Brescia non ha considerato che l’utilizzatore può opporre al concedente l’eccezione di inadempimento del fornitore, in caso di riscontrati vizi, del bene oggetto del leasing, dovendo invece essere considerata invalida, anche per violazione del principio di buona fede, una clausola del contratto di leasing che riversi sull’utilizzatore il rischio dell’inadempimento del fornitore.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione della normativa sulla trasparenza bancaria art. 117 TUB (art. 360 n. 3 c.pc.). Rilevabilità d’ufficio della normativa relativa all’indicazione dell’ISC/TAEG e della corrispondenza di quello effettivamente praticato rispetto a quello pubblicizzato e dichiarato nel contratto. In ogni caso motivazione apparente (art. 360 n. 4 c.p.c.) sulla questione della violazione della normativa sulla trasparenza bancaria”. Lamenta che la corte territoriale non ha considerato la mancata indicazione dell’ISC/TAEG e quindi, erroneamente, non è pervenuta alla declaratoria di nullità del contratto.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell'art. 106 c.p.c. sulla chiamata in garanzia, nonché dell'art.2697 c.c. sull’onere della prova (art. 360 n. 3 c.p.c.)”. Sostiene che la Corte di Appello di Brescia avrebbe sbagliato nel ritenere che l’utilizzatore avrebbe dovuto fornire la prova dei vizi del bene concesso in leasing; ciò in quanto l’unico onere dell’utilizzatore era quello di denunciare i vizi, mentre spettava al fornitoreprovare l’assenza degli stessi.

6. Il primo ed il secondo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati. Questa Corte (v. Cass., 14 ottobre 2021, n. 28022; Cass., 29 dicembre 2018, n. 31194) ha già avuto modo di affermare che la clausola penale contenuta nel contratto di leasing è di per sé valida, salvo il potere di riduzione, che nel caso di specie il giudice non ha esercitato, ritenendo che non fossero stati dedotti elementi concreti di eccessività. Mentre il rispetto e l’interpretazione delle coordinate normative del giudizio di manifesta eccessività sono suscettibili di sindacato di legittimità, il giudizio di fatto relativo ai presupposti di tale valutazione sono riservati al giudice del merito, che nella specie, motivando nel senso per cui “non si evidenziano squilibri che impediscano, alla luce della suddetta clausola, di contemperare il vantaggio che il contratto assicura all’utilizzatore adempiente e il margine di guadagno che la società finanziaria si riprometteva per la sua regolare esecuzione”, ha svolto un apprezzamento conforme a diritto.

Sotto la formale invocazione della violazione di legge e del vizio di motivazione apparente i due motivi intendono sollecitare un riesame del giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità (v. di recente Cass., 03.03.2023, 6494, e, tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677;

Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021).

7. Il terzo motivo è inammissibile. E’ pur vero che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19785/2015, hanno affermato che il concedente, informato dall’utilizzatore dell’emersione dei vizi ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione; tuttavia, il motivo non solo non indica specificamente, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., le circostanze di fatto relative a tale inottemperanza al dovere di buona fede (non indica, in particolare, se il concedente sia stato informato dei vizi e tuttavia non si sia attivato presso il fornitore), ma neppure si confronta e si correla con la motivazione dell’impugnata sentenza, in cui manca un accertamento delle suindicate circostanze di fatto da parte del giudicedi merito.

Lo scrutinio del motivo dunque implica , inammissibilmente, un apprezzamento ed un riesame di merito che è invece precluso in sede di legittimità, né risulta, al riguardo, denunciato un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei limiti che sarebbero consentiti dall’art. 348-ter cod. proc. civ., in presenza di cd. doppia conforme.

8. Il quarto motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (v. Cass., 39169/2021, anche richiamata dalla sentenza impugnata).

9. Il quinto motivo è inammissibile ex art. 360-bis,n. 1 , cod . proc. civ. Non si confronta con il consolidato orientamento di questa Corte, né offre ragioni per determinarne il mutamento, secondo cui in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 cod. civ. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (così Cass., Sez. Un., n. 11748/2019). La censura è poi ulteriormente inammissibile nella parte in cui afferma che nel caso di specie l’onere probatorio sarebbe stato assolto, dal momento che tale valutazione spetta al giudice del merito.

10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

11. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di entrambe le società controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente Oma Impianti s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800 ,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente MB Credit Solution s.p.a. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di