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Ordinanza — n. 18197/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding arbitration clause validity and necessary joinder of parties in lease dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18197/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging an arbitration award and the lower court's handling of party joinder. The appellant argued that a necessary joinder was required due to a tripartite transaction involving a third party, while the respondent maintained the arbitration clause only bound the original lessee and lessor. The court ruled that the third party was not bound by the arbitration agreement and that the lower court correctly refused to order joinder absent a specific legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 816-quinquies c.p.c.: The court dismisses appeals claiming necessary joinder when the third party is not bound by the arbitration clause and the lower court did not err in refusing to order their participation.

Parole chiave

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arbitration clause validity necessary joinder of parties tripartite transaction arbitration award enforcement litisconsorzio necessario arbitration agreement scope court of cassation appeal concedente di leasing

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c.p.c.; mancato pronunciamento sulla eccezione e domanda di nullità promossa da Calzaturificio Shoes s.a.s.
Art. 816-quinquies c.p.c.
Il terzo rispetto al contratto di leasing non è dunque vincolato dalla convenzione d’arbitrato, e non è parte necessaria del giudizio arbitrale, in cui eventualmente può intervenire alle condizioni previste dall’art. 816-quinquies cod.
Art. 39 c.p.c.
Art. 274 c.p.c.
Art. 1418 c.c.
Art. 1344 c.c.
Art. 2744 c.c.
art. 360 c.p
in relazione all’art. 360 c.p.c.; mancato pronunciamento sulla eccezione e domanda di nullità promossa da Calzaturificio Shoes s.a.s.
articolo 274 cod. proc. civ
art. 816-quinquies cod. proc. civ
Il terzo rispetto al contratto di leasing non è dunque vincolato dalla convenzione d’arbitrato, e non è parte necessaria del giudizio arbitrale, in cui eventualmente può intervenire alle condizioni previste dall’art. 816-quinquies cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 16/05/2006, n. 11357
civ., che, nel caso di identità di cause pendenti dinnanzi allo stesso giudice, consente e prescrive la loro riunione (Cass., 16/05/2006, n. 11357).
Cass., 22/06/2007, n. 14607
11357; Cass., 22/06/2007, n. 14607).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19719/2022 R.G. proposto da: CALZATURIFICIO EURO SHOES CAFAGNA RUGGIERO DI FRANCIOLAPILLA ANGELA C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avvocato MANCARELLA ANTONIO (antonio.mancarella@pec.ordineavvocatitrani.it) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro AQUILEIA CAPITAL SERVICES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia Vecchia, n. 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO MARCO FABIO (marcofabioleppo@ordineavvocatiroma.org) rappresentato e difeso dall'avvocato BALOSSI GIORDANO (giordano.balossi@milano.pecavvocati.it), giusta procura speciale allegata al ricorso. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1194/2022 depositata il 13/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Nell’anno 2007 la Best Side s.r.l., società fortemente indebitata, stipulava atto notarile di vendita in favore della Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring s.p.a. avente ad oggetto un opificio industriale sito in Barletta. Quindi veniva stipulato contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto il medesimo capannone industriale, tra la Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring s.p.a. e la Calzaturificio Euro Shoes Cafagna Ruggiero di Franciolapilla Angela C. s.a.s., società più giovane e finanziariamente più solida, riconducibile alla compagine familiare facente parte della Best Side s.r.l.

Infine, previa autorizzazione della concedente Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring s.p.a., veniva stipulata scrittura privata di locazione del medesimo opificio tra la Calzaturificio Euro Shoes Cafagna Ruggiero d i Franciolapilla Angela C. s.a.s. e la originaria venditrice Best Side s.r.l. A gennaio del 2012 la Best Side s.r.l. veniva dichiarata fallita. 1.1. Il Calzaturificio Euro Shoes Cafagna Ruggiero Di Franciolapilla Angela C. s.a.s. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trani la MPS Leasing Factoring s.p.a., la Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e gli ormai ex soci della Best Side s.r.l., al fine di accertare l’illiceità della complessiva operazione negoziale, per violazione del combinato disposto degli artt. 1418, 1344 e 2744 cod. civ.

Si costituiva resistendo MPS Leasing Factoring s.p.a., in via preliminare sollevando l’eccezione di arbitrato per la presenza di una clausola arbitrale nel contratto di leasing. 1.2. Con sentenza del 19 dicembre 2018, passata in giudicato, il Tribunale di Trani accoglieva l’eccezione di arbitrato.

2. Calzaturificio Euro Shoes s.a.s. riassumeva la causa dinanzi al nominando collegio arbitrale ed in sede di arbitrato si costituiva resistendo MPS Leasing Factoring s.p.a. 2.1. In data 24 luglio 2020 il collegio arbitrale, a maggioranza, respingeva tutte le domande della Calzaturificio Euro Shoes s.a.s., che pertanto impugnava il lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello di Firenze.

3. Parallelamente, la Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring s.p.a. instaurava altro giudizio arbitrale nei confronti del Calzaturificio EuroShoes s.a.s., con cui chiedeva di accertare e dichiarare l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della società utilizzatrice, con condanna della stessa alla restituzione in favore della concedente dell’opificio oggetto di contratto. 3.1. In questo secondo giudizio arbitrale si costituiva Calzaturificio Euro Shoes s.a.s., resistendo ed in particolare deducendo:

a) che il prezzo della vendita dell’opificio, ufficialmente versato dalla MPS Leasing Factoring s.p.a. in favore della venditrice Best Side s.r.l., era stato impiegato in numerose operazioni contabili per cui veniva, in realtà, fatto rientrare nelle casse del medesimo gruppo bancario;

b) che vi sarebbe dunque stato un intento simulatorio e fraudolento dei due istituti di credito, facenti parte del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, concretizzatosi nella complessa operazione negoziale realizzata in frode al divieto di patto commissorio. Pertanto, Calzaturificio Euro Shoes s.a.s. chiedeva, in via riconvenzionale, di accertare il collegamento negoziale esistente tra il contratto di leasing, il contratto di compravendita ed il contratto di sublocazione, aventi ad oggetto l’opificio industriale della Best Side s.r.l. e di dichiarare la nullità ex artt. 1418, 1344 e 2744 cod. civ. del contratto di leasing. 3.2.

In data 27 giugno 2019 il collegio emetteva il lodo arbitrale, con cui si dichiarava l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing e conseguentemente si condannava la Euro Shoes s.a.s. alla restituzione immediata a Banca Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring del complesso immobiliare ad uso opificio industriale oggetto di causa, 4. Calzaturificio Euro S hoes s.a.s impugnava il lodo dinanzi alla Corte di Appello, la quale, con sentenza n. 194/2022 del 13 giugno 2022 rigettava l’impugnazione.

5. Avverso tale sentenza Calzaturificio Euro S hoes s.a.s propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso Aquileia Capital Services S.r.l., in nome e per conto di MORGANA 1 S.R.L. e di MERLIN SPV S.R.L., rispettivamente sue mandanti, in quanto titolari di diritti ed obblighi di cui del contratto di leasing oggetto di causa, a seguito di cessione da parte di MPS Leasing Factoring s.p.a.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 273 cod. proc. civ.-interdipendenza tra le due cause in essere e mancata rilevazione della litispendenza e/o continenza sussistente”. Lamenta che la corte d’appello non ha rilevato la litispendenza con l’altro giudizio pendente presso la medesima corte d’appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 102 e 103 c.p.c. e 1418, 1344 e 2744 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.; mancato pronunciamento sulla eccezione e domanda di nullità promossa da Calzaturificio Shoes s.a.s. ” Lamenta che la corte territoriale non ha accolto la sua eccezione di improcedibilità del lodo arbitrale perché, erroneamente, non ha ravvisato nel caso di specie la necessarietà del litisconsorzio; in alternativa la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare sull’operazione trilaterale di cui alla domanda riconvenzionale, nel caso di specie ricorrendo -quanto meno- un litisconsorzio facoltativo.

3. Il primo motivo è infondato. L'identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice non può determinare il rapporto di litispendenza governato dall'articolo 39, comma primo, cod. proc. civ., che presuppone la contemporanea pendenza della "stessa causa" dinnanzi a "giudici diversi", ma solo una situazione riconducibile alla fattispecie dell'articolo 274 cod. proc. civ., che, nel caso di identità di cause pendenti dinnanzi allo stesso giudice, consente e prescrive la loro riunione (Cass., 16/05/2006, n. 11357). D’altra parte, la violazione del dovere di riunione non determina nullità della sentenza, in quanto attinente al mero ordine interno di trattazione delle cause, e non ad una fase dell’iter formativo del convincimento del giudice (Cass., 16/05/2006, n. 11357; Cass., 22/06/2007, n. 14607).

4. Il secondo motivo è infondato. La clausola arbitrale è contenuta nel contratto di leasing dell’opificio, stipulato tra la società concedente Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring s.p.a. e la società utilizzatrice Calzaturificio Euro Shoes Cafagna Ruggiero di Franciolapilla Angela C. s.a.s., rispetto al quale la società Best Price s.r.l., prima venditrice e poi subconduttrice dell’immobile, è rimasta estranea. Il terzo rispetto al contratto di leasing non è dunque vincolato dalla convenzione d’arbitrato, e non è parte necessaria del giudizio arbitrale, in cui eventualmente può intervenire alle condizioni previste dall’art. 816-quinquies cod. proc. civ., disposizione che tuttavia non risulta essere stata invocata e pertanto non assume rilievo nel caso di specie. I termini della questione non cambiano, a maggior ragione, anche in riferimento all’evocata sussistenza di un litisconsorzio facoltativo.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello