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Ordinanza — n. 18196/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18196/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18196/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31865/2021R.G., proposto da LuigiVillani, in proprio e quale unico erede con beneficio di inventario di Paola Possanzini ; rappresentato e difeso dall’ A vvocato Francesco Fradeani(francesco.fradeani@pec-ordineavvocatiancona.it), in virtù di procura su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di Fallimento “Primizie per Mamma e Bambino s.p.a.”, in persona del Curatore; rappresentato e difeso dall’ A vvocato Ugo Uppi (ugo.uppi@milano.pecavvocati.it), in virtù di procura su foglio separato; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché di Luigi Villani, quale erede diPaola Possanzini; rappresentato e difeso dall’Avvocato Matteo Morichi ( pec dichiarata: matteo.morichi@pec - ordineavvocatiancona.it), in virtù di procura rilasciata su foglio separato e materialmentecongiunto al presente controricorso; -controricorrente ericorrente incidentale- per la revocazione della sentenza n. 12685/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 12maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2024dal Consigliere relatore, Paolo Spaziani.

Regesto Legislator

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art. 627 cod. proc. civ, art. 601 cod. proc. civ, articolo 295 cod. proc. civ, art. 785 cod. proc. civ, art. 295 cod. proc. civ, art. 91 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18196/2024 — snciv · Corte di Cassazione: A.2.1.b. Ciò posto, deve tenersi presente che la “ sentenza che definisce la controversia civile di cui all'articolo 295 cod. proc. civ.”, nell’ipotesi in cui si tratti di giudizio di divisione endoesecutiva, non è il provvedimento (sentenza ovvero ordinanza ex art. 785 cod. proc. civ.)che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione (fase diretta all’accertamento della comunione e del diritto potestativo di domandarne lo scioglimento), bensì il provvedimento ( sentenza o ordinanza ex art.789, terzo comma, cod. proc. civ.) con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione e vengono trasformate in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione perenzione dell'esecuzione della decisione successione indivisa liquidazione di fondi spossessamento conseguente al fallimento procedura di realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 627 cod. proc. civ
civ.) e neppure entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione (come nel caso di sospensione per opposizione: art. 627 cod.
art. 601 cod. proc. civ
sospensione per divisione: art. 601 cod. proc. civ.), costituisce una species del genus sospensione per pregiudizialità necessariadi cui all’art.295 cod.
articolo 295 cod. proc. civ
Ciò posto, deve tenersi presente che la “ sentenza che definisce la controversia civile di cui all'articolo 295 cod. proc. civ.”, nell’ipotesi in cui si tratti di giudizio di divisione endoesecutiva, non è il provvedimento (sentenza ovvero ordinanza ex art.
art. 785 cod. proc. civ
civ.”, nell’ipotesi in cui si tratti di giudizio di divisione endoesecutiva, non è il provvedimento (sentenza ovvero ordinanza ex art. 785 cod. proc. civ.)che conclude la fase c.d.
art. 295 cod. proc. civ
civ., la controversia di cui all’art. 295 cod.
art. 91 cod. proc. civ
L’accoglimento del ricorso principale proposto dal F allimento implica l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale proposto da Luigi Villani in proprio, con cui – deducendo la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
civ., in relazione all’art. 360, nn.
art. 630 cod. proc. civ
E.Avuto riguardo all’esito alterno delle varie fasi e dei diversi gradi, le spese di tutti gradi del giudizio ex art. 630 cod. proc. civ.
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Testo completo

- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31865/2021R.G., proposto da LuigiVillani, in proprio e quale unico erede con beneficio di inventario di Paola Possanzini ; rappresentato e difeso dall’ A vvocato Francesco Fradeani(francesco.fradeani@pec-ordineavvocatiancona.it), in virtù di procura su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di Fallimento “Primizie per Mamma e Bambino s.p.a.”, in persona del Curatore; rappresentato e difeso dall’ A vvocato Ugo Uppi (ugo.uppi@milano.pecavvocati.it), in virtù di procura su foglio separato; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché di Luigi Villani, quale erede diPaola Possanzini; rappresentato e difeso dall’Avvocato Matteo Morichi ( pec dichiarata: matteo.morichi@pec - ordineavvocatiancona.it), in virtù di procura rilasciata su foglio separato e materialmentecongiunto al presente controricorso; -controricorrente ericorrente incidentale- per la revocazione della sentenza n. 12685/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 12maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2024dal Consigliere relatore, Paolo Spaziani.

FATTI DI CAUSA 1. Nel 2003, i l F allimento della società “ Primizie per M amma e Bambino s.p.a.”(di seguito anche , per brevità, “ il Fallimento ” ) iniziò l'esecuzione forzata per espropriazione di un immobile appartenente per metà alla propria debitrice,Paola Possanzini, e per l'altra metà al marito di questa, Luigi Villani.

2. Il G iudice dell ’ esecuzione , con ordinanza dell’ 8 ottobre 2008 , sospese il procedimento e dispose procedersi alla divisione del bene pignorato. Il giudizio di divisione fu introdotto con un apposito atto di citazione da parte del Fallimento dinanzi allo stesso Tribunale di Ancona. Il Tribunale di Ancona, con sentenza 29 giugno 2010, n. 1068, accertò la non comoda divisibilità del bene pignorato, dichiarò lo scioglimento della comunione e rimise la causa sul ruolo per procedere alla vendita. La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 5 novembre 2011,n. 880.

Il ricorso per cassazione proposto da Luigi Villani (terzo comproprietario del bene pignorato) avverso la decisione d’appello fu rigettato da questa Corte con sentenza 9 giugno 2016,n. 11817.3. Con istanza del 2 agosto 2016, Luigi Villani chiese al G iudice dell’esecuzione di pronunciare l’estinzione della procedura, sull’assunto che dal deposito della sentenza di rigetto dell’appello del 5 novembre 2011 avverso la decisione con cui il Tribunale aveva dichiarato lo scioglimento della comunione era inutilmente decorso il termine di sei mesi per la riassunzione del processo esecutivo sospeso, stabilito dall’art.627 cod. proc. civ. .

Con ordinanza del 5 ottobre 2016,il Giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza, sul presupposto che, non essendo ancora avvenuta la vendita nel separato giudizio di divisione, quest’ultimo doveva ritenersi ancora in corso e, pertanto, il processo di esecuzione non poteva essere riassunto. 4.Avverso questa ordinanza Luigi Villani propose reclamo ex art. 630, ultimo comma, cod. proc. civ.. Il reclamo fu rigettato dal Tribunale di Ancona con sentenza 22 febbraio 2017,n. 314. Invece, la Corte d’appello di Ancona, su impugnazione dello stesso Luigi Villani, con sentenza 28 maggio 2018,n. 660, lo accolse e dichiarò estinta la procedura esecutiva iniziata dal Fallimento, sul rilievo che, ai sensi dell’articolo 601, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice al quale è domandata la divisione di un bene oggetto di espropriazione forzata non può procedere alla vendita immobiliare direttamente, ma deve limitarsi a dichiarare lo scioglimento della comunione, dopo di che il processo esecutivo dovrà proseguire dinanzi al G iudice dell’esecuzione, il quale dovrà procedere lui alla vendita.

Pertanto, nella fattispecie, una volta dichiarato dal Tribunale di Ancona lo scioglimento della comunione, ed una volta rigettato l’appello proposto da Luigi Villani avverso quella decisione, dal momento del deposito della sentenza d’appello sarebbe iniziato a decorrere il termine semestrale di cui all’art.627 cod. proc. civ. per la riassunzione del processo di esecuzione.5.La sentenza della Corte dorica fu impugnata per cassazione dal Fallimento, con ricorso sorretto da due motivi; Luigi Villani resist ette con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentalefondato su un unico motivo.

QuestaCorte, con sentenza 12 maggio 2021, n. 12685, ha rilevato che il giudizio ex art.630, ultimo comma, cod. proc. civ., si era svolto nei due gradi di merito a contraddittorio non integro per mancata partecipazione della debitrice esecutata, Paola Possanzini; ha dunque ritenuto che tale nullità, rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità,precludesse l’esame del merito dei motivi di ricorso; in applicazione del combinato disposto degli artt. 102, 383, terzo comma e 354 cod. proc. civ., ha quindi cassato la sentenza impugnata per nullità dell’intero giudizio, rinviandola causa, anche per le spese, al giudice di primo grado (cfr . , la sentenza n. 12685/2021, come corretta con l’ordinanza n. 19230/2022 di questa Corte). 6.Avverso questa sentenza, Luigi Villani, in proprio e quale unico erede con beneficio di inventario di Paola Possanzini, nel frattempo deceduta, ha proposto ricorso per revocazione, fondato su due motivi.

Ha rispostocon controricorso il Fallimento “Primizie per Mamma e Bambino s.p.a.”. Con ordinanza non definitiva n.25763del 4 settembre 2023, questa Corte, provvedendo sulla fase rescindente,ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Luigi Villani quale erede di Paola Possanzini, ma ha accolto il primo motivo d i quello proposto da Luigi Villani in proprio,dichiara ndo inammissibile il secondo. La sentenza impugnata è stata dunque revocata in relazione al motivo accolto e, al fine di pronunciare, in sede rescissoria,sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona28 maggio 2018, n.660, è stato disposto rinvi o a nuovo ruolo , ordinando al Fallimento della società “Primizie per Mamma e Bambino s.p.a.”di notificare il ricorso medesimo alla litisconsorte pretermessa, Paola Possanzini, in persona dell’erede Luigi Villani.

All’esito dell’incombente, si è costituito Luigi Villani in qualità di erede di Paola Possanzini, depositando controricorso e pro po nendo ricorso incidentalebasato su due motivi. Tutte le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Esaurita la fase rescindente del giudizio di revocazione, all’esito della integrazione del contraddittorio a cui ha debitamente provveduto il Fallimento della società “Primizie per Mamma e Bambino s.p.a.”, in ossequio all’ordine impartito da questa Corte,occorre delibare, in sede rescissoria, il ricorso principale proposto dal F allimento medesimo avverso la sentenza n. 660/2018 della Corte d’appello di Ancona, nonché i distinti ricorsi incidentali proposti avverso la medesima sentenza da Luigi Villani in proprio e in quali tà di erede di Paola Possanzini.

A.1. Con il primo motivo del ricorso principale, è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 324 cod. proc. civ e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. A.2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 569, 570 e ss., 576 e ss., 788 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. il Fallimento ricorrente richiama la statuizione contenuta nella sentenzaimpugnata, la quale ha dichiarato l’estinzione dell a procedura esecutiva sul rilievo che, a seguito del rigetto dell’ impugnazione proposta contro la sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione, il processo esecutivo non era stato riassunto affinché il giudice dell’esecuzione provvedesse alla vendita dell’immobile, nonché sul presupposto che tale riassunzione dovesse avvenire, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. civ., nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza d’appello del 5 novembre 2011.

Osserva, in contrario, che la pronuncia di primo grado dichiarativa dello scioglimento della comunione, resa in data 29giugno 2010, non era una sentenza definitiva, poiché con essa il Tribunale di Ancona , dichiarata sciolta la comunione, aveva rimesso la causa sul ruolo proprio per procedere alle operazioni di vendita e divisione del ricavato fra i comproprietari. Sostiene che, pertanto, il giudizio autonomo di divisione, pur dopo il rigetto dell’appello avverso quella sentenza non definitiva, non poteva ritenersi concluso, per modo che non poteva attribuirsi a l creditore procedente l’onere di riassumere il processo di esecuzione prima della conclusione di quello di divisione.

A.2.1. I motivi in esame – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione –sono fondati. A.2.1.a.La sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati (c.d. sospensione per divisione: art. 601 cod. proc. civ.), costituisce una species del genus sospensione per pregiudizialità necessariadi cui all’art.295 cod. proc. civ.. In applicazione della disciplina generale sulla sospensione necessaria, pertanto, il processo sospeso a causa di una divisione endoesecutiva deve essere riassunto –non già entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dal giudice (come nel caso di sospensione dell’esecuzione per accordo tra le parti: art. 624-bis c od. proc. civ.) e neppure entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione (come nel caso di sospensione per opposizione: art. 627 cod. proc. civ.), bensì – entro tre mesi (oppure sei mesi secondo la formulazione dell’art.297 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis) «dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile di cui all'articolo 295».

A.2.1.b. Ciò posto, deve tenersi presente che la “ sentenza che definisce la controversia civile di cui all'articolo 295 cod. proc. civ.”, nell’ipotesi in cui si tratti di giudizio di divisione endoesecutiva, non è il provvedimento (sentenza ovvero ordinanza ex art. 785 cod. proc. civ.)che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione (fase diretta all’accertamento della comunione e del diritto potestativo di domandarne lo scioglimento), bensì il provvedimento ( sentenza o ordinanza ex art.789, terzo comma, cod. proc. civ.) con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione e vengono trasformate in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune.

Solo quest’ ultimo provvedimento , a differenza del primo, ha caratteredefinitivo ed efficacia d i giudicato ( ex multis , Cass., Sez. 2, 07/02/2018, n.2951). A.2.1.c.Nella vicenda in esame, la sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona del 29 giugno 2010 non aveva definito il giudizio di divisione,limitandosi a dichiarare lo scioglimento del la comunione e a rimettere la causa sul ruolo per procedere alle operazioni di vendita dell’immobile e di divisione del ricavato fra i comproprietari. A tali operazioni avrebbe dovuto provvedere lo stesso T ribunale , definendo il giudizio all’esito della fase esecutiva, con provvedimento reso ai sensi dell’art. 789,terzo comma, cod. proc. civ. .

Solo in seguito al passaggio in giudicato di tale provvedimento sarebbestata definita, ex art. 297 cod. proc . civ., la controversia di cui all’art. 295 cod. proc. civ., ovverosia la controversia pregiudicante (nellaspecie rappresentata dal giudizio di divisione endoesecutiva) e il creditore procedente avrebbe avuto l’onere di riassumere, nel termine stabilito ratione temporis, la causa pregiudicata, costituita dal processo di esecuzione. Correttamente,pertanto, il G iudice dell’esecuzione , con ordinanza del 5 ottobre 2016, aveva rigettato l’istanza del 2 agosto precedente con cui Luigi Villani aveva domandato la declaratoria di estinzione del processo esecutivo, per essere ancora in corso il separato giudizio di divisione, e altrettanto correttamente il Tribunale di Ancona , con sentenza 22 febbraio 2017, n. 314, aveva rigettato il reclamo ex art. 630, ultimo comma, cod. proc. civ., propostodallo stesso Luigi V illani avverso lasuddetta ord inanza ; reclamo che , invece , la Corte d’appello di Ancona, con l’impugnata sentenza n. 660 del 2018, ha indebitamente accolto, sull’erroneo presupposto che il processo di divisione fosse stato definito già con la sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione e che, a seguito del rigetto dell’appello interposto avverso tale sentenza, fosse decorso il termine semestrale per la riassunzionedel processo esecutivo.

Il ricorso principale propostodal Fallimento della società “Primizie per Mamma e Bambino s.p.a.”deve pertanto essere accolto. B. L’accoglimento del ricorso principale proposto dal F allimento implica l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale proposto da Luigi Villani in proprio, con cui – deducendo la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. – è stata censurata la statuizione di compensazionedelle spese, disposta dalla Corte territoriale. C. I due motivi di ricorso incidentale proposti da Luigi Villani, in qualità di erede di PaolaPossanzini – anche questi da assoggettare ad esame congiunto stante la reciproca connessione – vanno , invece, dichiaratiinammissibili.

C.1.Con il p rimo di tali motivi è denunciata « Improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso avversario per effetto dell’eccezione di giudicato interno della sentenza n. 12685/21 emessadalla Corte di Cassazione e pubblicata il 12/05/21 nel procedimento n. 17521/2018 RG, per omessa riassunzione -nel procedimento esecutivo n. 245/03 RG Tribunale di Ancona Es. Imm., da parte del Fallimento nei termini di cuiall’art 392 cpc.». C.2. Con il secondo motivo è denunciata « Improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso avversario per inesistenzadell’istituto della comunione legale dei beni tra i coniugi Villani e Possanzini».

Prima ancora che per il contenutodelle censure con essi veicolate (in quanto indebitamente tendenti , la prima, a invoca re il riconoscimento dell’ efficacia di giudicato ad una sentenza oggetto di revocazione; e la seconda a contestare, in sede di legittimità, una circostanzadi fatto costituente lo stes s o fondamentale presupposto del giudizio di divisione endoesecutiva e della sentenza emessa all’esito dello stesso),i motivi in esame sono manifestamente inammissibili in quantoformulati senza far riferim e nto ad alcuno dei paradigmi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. e senza debitamente e correttamente dedurre alcun vizio della sentenza impugnata che fosse, da un lato, sul piano oggettivo, denunciabile con il ricorso per cassazione, quale mezzo a critica vincolata , dall’altro lato, su l piano soggettivo, deducibile dalla parte ricorrente quale parte legittimata dalla sua soccombenza nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata.

D.In definitiva, provvedendo sulla fase rescissoria del giudizio di revocazionedella sentenza n. 12685/2021 di questa Corte – dunque, pronunciandosul ricorso proposto dal Fallimento della società “Primizie per mammae bambino s.p.a.” avverso la sentenza n. 660 /2018 della Corte d’appello di Ancona, nonché sul ricorso incidentale proposto da Luigi Villani inproprio e sul ricorso incidentale proposto da Luigi Villani , in qualità di erededi Paola Possan z in i, avverso la medesima sentenza –deve essere accolto il ricorso principale, con assorbimento del primo ricorso incidentale e declaratoria di inammissibilità del secondo.La sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamentiin fatto, questa C orte può decidere la causa nel merito , rigettando il reclamo proposto , ex art. 630,ultimo comma, cod. proc. civ., da Luigi Villani averso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ancona del 5 ottobre 2016. E.Avuto riguardo all’esito alterno delle varie fasi e dei diversi gradi, le spese di tutti gradi del giudizio ex art. 630 cod. proc. civ. devono essere integralmentecompensate tra le parti. F.Va infine dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale Luigi Villani, in qualità di erede di Paola Possanzini , di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sulla fase rescissoria del giudizio di revocazione della sentenza n. 12685/2021 d ella Corte di cassazione, accoglie il ricorso principale proposto dal Fallimento della società “Primizie per mamma e bambino s.p.a.” avverso la sentenza n. 660/2018 della Corte d’appello di Ancona, dichiara assorbito il ricorso incidentale propostoda Luigi Villani in proprio e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Luigi Villani , in qualità di erede d i Paola Possanzini,avverso la medesima sentenza. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo proposto da Luigi Villani avverso l’ordinanza del Giudicedell’esecuzione del Tribunale di Ancona del 5 ottobre 2016.

Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente incidentale Luigi Villani, in qualità di erede di Paola Possanzini , dell’ulte