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Decreto — n. 18164/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18164/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18164/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5710/2024 R.G. proposto da : ODDO SILVANA, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a da se stessa (DDOSVN55T46G273I) e dall ’ avvocato SCARANTINO GIOVANNA (SCRGNN74T45G273I) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO CASTELFORTE IMMOBILIARE SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n.1446/2023 depositata il 02/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18164/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di difesa spese di gratuito patrocinio ripetibili dell'avvocato onorari legali diritto a un difensore anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5710/2024 R.G. proposto da : ODDO SILVANA, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a da se stessa (DDOSVN55T46G273I) e dall ’ avvocato SCARANTINO GIOVANNA (SCRGNN74T45G273I) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO CASTELFORTE IMMOBILIARE SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n.1446/2023 depositata il 02/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,addì 01/07/2024 IL PRE