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Decreto — n. 18162/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18162/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18162/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5700/2024 R.G. proposto da : NAVARRA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI, 32, presso lo studio dell’avvocato AMATO DARIO (MTADRA78R28H703E), rappresentato e difeso dagli avvocati MAZZOTTA VINCENZO (MZZVCN69T26H703J), GIANI ALESSANDRO (GNILSN84C31H703P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n. 834/24 , depositata il 14/02/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18162/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese mancato anticipo delle spese spese susseguenti diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
834/24 , depositata il 14/02/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; p.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5700/2024 R.G. proposto da : NAVARRA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI, 32, presso lo studio dell’avvocato AMATO DARIO (MTADRA78R28H703E), rappresentato e difeso dagli avvocati MAZZOTTA VINCENZO (MZZVCN69T26H703J), GIANI ALESSANDRO (GNILSN84C31H703P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n. 834/24 , depositata il 14/02/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,addì 01/07/2024 IL P