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Ordinanza — n. 18140/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding nullity of judgment against absent defendant due to untimely appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18140/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by an absent defendant against a first-instance judgment ordering joint liability. The defendant argued the trial was null due to lack of proper service and the absence of a necessary co-litigant. The court held that the nullity claim was properly converted into an appeal, which was untimely as it was filed after the thirty-day deadline expired.

Regesto Legislator

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Art. 702-bis c.p.c.; Art. 327 c.p.c.; Art. 702-quater c.p.c.: A nullity claim against an absent party is converted into an appeal, subject to the strict thirty-day time limit for filing the appeal.

Parole chiave

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nullity of judgment absent defendant necessary co-litigant timely appeal joint and several liability notifica tardiva dei difetti dispositivi medici contraffazione

Disposizioni normative citate

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Art. 702-bis c.p.c.
e del diritto di difesa, per aver l’omessa notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al sig.
Art. 327 c.p.c.
Art. 702-quater c.p.c.
Sebbene, con le conclusioni del ricorso, la domanda di condanna fosse stata formulata sia nei confronti della società Cami-Pedrazziniin liquidazione, sia nei confronti del liquidatore,il ricorso ex art. 702 - bis cod.
art. 2491 cod. civ
in liquidazione, nonché, in via personale e solidale, del suo liquidatore Fabrizio Pedrazzini, ex art. 2491 cod. civ., al risarcimento del danno da essa cagionatogli in seguito alla vendita di dispositivi privi della marcatura CE.
art. 702 - bis cod. proc. civ
Sebbene, con le conclusioni del ricorso, la domanda di condanna fosse stata formulata sia nei confronti della società Cami-Pedrazziniin liquidazione, sia nei confronti del liquidatore,il ricorso ex art. 702 - bis cod.
art. 702-quater cod. proc. civ
Sebbene, con le conclusioni del ricorso, la domanda di condanna fosse stata formulata sia nei confronti della società Cami-Pedrazziniin liquidazione, sia nei confronti del liquidatore,il ricorso ex art. 702 - bis cod.
art. 702-bis c.p
e del diritto di difesa, per aver l’omessa notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
art. 327 cod. proc. civ
ex art. 327 cod. proc. civ.).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 18623 /20 2 1 R.G., proposto da Fabrizio Pedrazzini; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Selvino Beccari e Vincenzo Stochino, giusta procura alle liti allegata telematicamente al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Claudio Soldini, in qualità di socio e legale rappresentante dell’Associazione professionale “Studio Dentistico Associato Soldini-Bertuzzo-Mora”; rappresentato e difeso da gli Avv.ti Mario Zezza e AnnaRodella, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di Fiorenza Montagna,Gianluca Aldo Giovanni Pedrazzini,Fabrizio Pedrazzini,già soci della Cami - Pedrazzini s.r.l. in liquidazione ; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 632/2021 della CORTE d ’ APPELLO di VENEZIA,depositata il 16 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani .

FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art 702 - bis c od. proc. civ., notificato il 5 novembre 2018, lo Studio Dentistico Associato Soldini-Bertuzzo-Mora, in persona del socio e legale rappresentante Claudio Soldini, adì il Tribunale di Vicenza, chiedendo la condanna della società Cami- Pedrazzini s.r.l. in liquidazione, nonché, in via personale e solidale, del suo liquidatore Fabrizio Pedrazzini, ex art. 2491 cod. civ., al risarcimento del danno da essa cagionatogli in seguito alla vendita di dispositivi privi della marcatura CE. Sebbene, con le conclusioni del ricorso, la domanda di condanna fosse stata formulata sia nei confronti della società Cami-Pedrazziniin liquidazione, sia nei confronti del liquidatore,il ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ.,non fu peraltro notificato a quest’ultimo in proprio, ma fu notificato, in persona del liquidatore, soltanto alla prima , che, non costituitasi in giudizio, fu dichiarata contumace.

Con ordinanza del 16 ottobre 2019, Il Tribunale di Vicenza accolse la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, condannando la Cami-Pedrazzini s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Fabrizio Pedrazzini, nonché quest’ultimo in proprio, invia solidale ex art. 2491 cod. civ.,al risarcimento di tutti i danni patiti dallo Studio Associato Soldini-Bertuzzo-Mora, in persona del socio e legale rappresentante Claudio Soldini, quantificati nell’importo di Euro22.991,51. 2.L’ordinanza di prime cure è stata appellata da Fabrizio Pedrazzini e la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’appellato Claudio Soldini, ha dichiarato l’appello inammissibile per essere stato proposto tardivamente (dopo che erano decorsi oltre trentagiorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata), in violazione del termine di cui all’art. 702-quater cod. proc. civ.. 3.Propone ricorso per cassazione Fabrizio Pedrazzini, sulla base di tre motivi.

Risponde con controricorso Claudio Soldini, in qualità di socio e legale rappresentante dell’Associazione professionale “Studio Dentistico Associato Soldini-Bertuzzo-Mora”. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte. Il ricorrenteha depositato memoria . RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo vengono denunciati, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «Vizio di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 325, 702 quater, 115, 139 c.p.c. per non aver ritenuto tempestivo l’appello a fronte della inesistenza/nullità della notifica dell’ordinanza emessa all’esito del giudizio di primo grado in uno al precetto intervenuta in data 28/10/2019».

Il ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto valida la notifica dell’ordinanza di primo grado effettuata nei suoi confronti in data 28 ottobre 2019 mediante consegna al portiere dello stabile di Via Valsesia n. 28a Milano, omettendo di considerare , in primo luogo, che tale indirizzo, già coincidente con la sede della Cami-Pedrazzini s.r.l. e con il suo domicilio, non era più tale,poiché la societàera stata estinta nel precedente mese di giugno e, in secondo luogo, che, in ogni caso , la notifica avreb be dovuto essere effettuata anzitutto presso la sua residenza (in Varese, Via Sacro Monte n.20) e, solo ove non fosse andata a buon fine, ripetuta presso il domicilio.

Sostiene, dunque,il ricorrente che la notifica del 28 ottobre 2019 sarebbe stata invalida e che il termine per impugnare l’ordinanza di primo grado sarebbe cominciato a decorrere solo dopo la successiva notifica validamente effettuata presso la sua residenza in data 21 gennaio 2020; l’appello, proposto con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2020, sarebbe stato dunque tempestivo. 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.1.a.Dalla sentenza impugnata risulta che all’eccezione di parte appellata che aveva invocato la declaratoria di inammissibilità dell’appello, per essere stato proposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica del 28 ottobre 2019, Fabrizio Pedrazzini aveva replicato, deducendo : che la notifica effettuata personalmente alla parte non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; che, inoltre, nella fattispecie essa notifica era nulla perché consegnata in un’unica copia non ostante fosse fatta in confronto di due parti, la società in liquidazione e il liquidatore in proprio; e che nonegli non poteva essere considerato parte del giudizio di primo grado.

Non risulta, invece, che fossestata posta la questione del venirmeno del domicilio in seguito all’estinzione della società. Pertanto,la questione deve reputarsi posta ex novo con il ricorso per cassazionee non si traduce in una critica alla sentenza impugnata , con conseguente inammissibilità del motivo con cui essa è stata veicolata.1.1.b.In ogni caso, il motivo sarebbe stato infondato, poiché non è controversoche Fabrizio Pedrazzini aveva stabilito il proprio domicilio presso la sede della Cami- P edrazzini s.r.l. ; l a vicenda estintiva della società non incideva, modificando lo o facendolo venir meno, sul domicilio della persona fisica del liquidatore , sicché appare corretto il giudizio della Corte territoriale circa la piena validità della notifica compiuta presso questo indirizzo , nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge per tale formadi notificazione. 2.Con il secondo motivo vengono denunciat i , ex art. 360 n. 3 cod. proc., « Vizio di motivazione, violazione degli artt. 3 e 24 Cost., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 325, 170, 285 per non aver ritenuto tempestivo l’appello a fronte della inesistenza/nullità della notifica dell’ordinanza emessa all’esito del giudizio di primo grado in uno al precetto intervenuta in data 28/10/2019 ».

Il ricorrente ribadisce l’ eccezione di nullità della notifica del 28 ottobre 2019 in ragione della consegna di un’unica copia dell’atto a due soggetti giuridici distinti. 2.1.Il motivo è manifestamente infondato. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui l'obbligo di notificare gli atti processuali in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (eventualmente, come nella specie, una società a responsabilità limitata), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell'atto in una sola copia, attesa l’unicità, sul piano processuale, della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto (ex aliis, Cass. n. 14094/2004;

Cass. n. 9265/2010; Cass. n. 18761/2011).Il secondomotivo, pertanto, va rigettato. 3.Con il terzo motivo v iene denunciata la « Nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio del contraddittorio ex art.101 Cost. e del diritto di difesa, per aver l’omessa notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al sig. Pedrazzini in proprio comportato l’omessa instaurazione del contraddittorio, non integrato, nei confronti del medesimo, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata ». Il ricorrente eccepiscela nullità derivante dalla irregolarità e nullità dell’intero procedimento celebratosi nei suoi confronti; deduce che il giudizio di primo gradoera stato introdotto unicamente nei confronti della società Cami - Pedrazzini s .r.l. in l iquidazione e non anche nei confronti di FabrizioPedrazzini in proprio e che soltanto al la società era stato notificato il ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.; sostiene che il giudizio si sarebbe quindi svolto con la p rete rmissione di un litisconsorte necessario, per giuntadestinatario della condanna emessa all’esito dello stesso; sostiene che l’ ordinanza di condanna sarebbe affetta da «nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado, così grave, da poter essere considerata a tutti gli effetti un provvedimento inesistente/abnorme e come tale inidoneo ad assumere la caratteristica irretrattabilità propria del giudicato». 3.1.Il motivo è infondato.

Come esattamente affermato alla Corte territoriale, la nullità dell’ordinanza di condanna emessa all’esito del giudizio di primo grado e del relativoprocedimento svoltosi nei confronti del ricorrente – parte contumace inconsapevole che non aveva ricevuto la notifica dell’atto introduttivo del giudizioe non aveva potuto costituirsi nello stesso – si era convertita in motivo di impugnazione, che il contumace inconsapevole eralegittimato a proporre in ogni tempo a prescindere dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, m a non a prescindere dalla notificazione, ove validamente effettuata nei suoi confronti (arg. ex art. 327 cod. proc. civ.).

Di conseguenza, la possibilità di far valere la nullità in questione postulava l’assoluzione dell’onere di tempestiva proposizione dell’appello, il quale invece correttamente è stato dichiarato inammissibile, per tardività , dalla Corte territoriale di Venezia , per essere stato proposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica del 28 ottobre2019.

4. In definitiva, il ricorso proposto da Fabrizio Pedrazzini va rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra le parti costituite seguono la soccombenzae sono liquidate come da dispositivo. 6.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre le spese generali, gli esborsi liquidati in Euro 200,00 e gli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel