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Decreto — n. 18066/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18066/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18066/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7471/2023 R.G. proposto da : RIVIECCIO GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato IACOMINO ANTONIOLUIGI (CMNNNL69L02F839G) -ricorrente- contro QUIXA ASSICURAZIONI S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA QUIXA S.P.A., PORZIO ANNA RITA -intimate- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA n. 2441/22 depositata il 02/11/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18066/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RIVIECCIO GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato IACOMINO ANTONIOLUIGI (CMNNNL69L02F839G) -ricorrente- contro QUIXA ASSICURAZIONI S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA QUIXA S.P.A., PORZIO ANNA RITA -intimate- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA n. 2441/22 depositata il 02/11/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di difesa spese di gratuito patrocinio mancato anticipo delle spese indennità di patrocinio spese inutili assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2441/22 depositata il 02/11/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7471/2023 R.G. proposto da : RIVIECCIO GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato IACOMINO ANTONIOLUIGI (CMNNNL69L02F839G) -ricorrente- contro QUIXA ASSICURAZIONI S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA QUIXA S.P.A., PORZIO ANNA RITA -intimate- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA n. 2441/22 depositata il 02/11/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,addì 01/07/2024 IL