Cassation court allows revocation action where debt extinguished by payment during proceedings, ruling appeal erred on legal characterization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the revocation action against a patrimonial fund constituted by the debtor, overturning the appellate court's dismissal. While the debt was extinguished by payment during the proceedings, the Court held this constituted a subsequent extinction rather than an original lack of credit. Consequently, the appellate court erred in rejecting the action and incorrectly compensated litigation costs based on the assumption of an unfounded claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 91 ss. c.p.c.: The extinction of a debt during proceedings constitutes a subsequent extinction of the subject matter, not a lack of original credit, requiring the appellate court to declare the contest ceased and apply virtual default for costs.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9295/2021 R.G. proposto da : CONTI STEFANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SENECA 34, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI GIANFRANCO (LZZGFR68H14L049T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PIERONI PATRIZIA, DI BACCO LORENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINI GIOVANNI (GSTGNN69L19H501A) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI BACCO LORENZO (DBCLNZ48D09H501E) -controricorrenti- nonchè contro DI BACO LORENZO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1396/2021 depositata il23/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig. Stefania Conti ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Patrizia Pieroni per crediti relativi a prestazioni professionali. Circa un anno dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, e comunque pendente il giudizio di opposizione, la Pieroni ha costituito con il coniuge Lorenzo Di Bacco un fondo patrimoniale nel quale ha fatto confluire un bene immobile di proprietà della coppia. Stefania Conti ha dunque agito in giudizio per la revocatoria ordinaria di tale atto.
Tuttavia, nel corso del procedimento, il decreto ingiuntivo è stato revocato e la Pieroni è stata condannata a pagare una somma inferiore rispetto a quella ingiunta, somma che costei ha poi versato a seguito di un pignoramento che la creditrice aveva effettuato nei suoi confronti. Il giudice di primo grado, poiché al momento non era ancora intervenuto pagamento, ha accertato che il fondo patrimoniale era stato costituito in danno al creditore ed ha revocato l'atto di disposizione; viceversa, il giudice dell'appello, ossia la Corte d'appello di Roma, preso atto del fatto che il decreto ingiuntivo era stato revocato, che la somma residua era stata comunque corrisposta, e che dunque il credito doveva dirsi inesistente, ha riformato la decisione di primo grado rigettando l'azione revocatoria.
Questa decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte di Stefania Conti con due motivi di ricorso illustrati da memoria. Si sono costituiti con controricorso Patrizia Pieroni e Lorenzo di Bacco ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo i giudici d'appello, poiché la somma che era rimasta a debito della Pieroni è stata pagata nel corso del giudizio, e nell'ambito di una parallela procedura esecutiva, allora voleva dire che il credito a cui tutela era stata fatta l'azione revocatoria doveva dirsi venuto meno, con conseguente infondatezza della revocatoria. Premesso ciò, i giudici di appello hanno rigettato la domanda di revocatoria e compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio. Questa ratioè dalla ricorrente impugnata con due motivi di ricorso per cassazione.
Con il primo motivo si prospetta una violazione dell'articolo 2901 del codice civile. La ricorrente evidenzia come la Corte di appello sia incorsa in un equivoco in quanto ha confuso il caso di mancanza originaria del credito, che giustifica il rigetto della domanda di revocatoria, con il caso di sopravvenuta estinzione del debito, che invece comporta la cessata materia del contendere, ma che, nel contempo, dimostra che l'azione era originariamente fondata. E nella fattispecie non si poteva certamente dire che si versasse nella prima ipotesi, in quanto al momento della proposizione della revocatoria, il credito era in realtà esistente, tant'è vero che è stato soddisfatto dalla debitrice in corso di giudizio, e dunque non si giustifica una decisione del giudice di merito di rigetto della domanda.
Con il secondo motivosi prospetta una violazione degli articoli 91 e seguenti codice di procedura civile. Osserva la ricorrente che l'errore denunciato al primo motivo, ossia la circostanza di avere confuso la mancanza originaria del credito con la sua sopravvenuta estinzione, ha portato poi la Corte di appello ad errare anche nel regolamento delle spese, che sono state compensate per entrambi i gradi di giudizio, e lo sono state sul presupposto che, atteso il pagamento in corso di causa, l'azione revocatoria doveva dirsi infondata. I motivi, che costituiscono l'uno la conseguenza dell'altro e possono pertanto essere congiuntamente esaminati, sono fondatie vanno accolto nei termini di seguito indicati.
I fatti sono pacifici, vale a dire che è pacifico che nel corso del giudizio di appello è stata corrisposta la residua somma dovuta dalla Pieroni alla ricorrente. Ciò significa chiaramente non già che la domanda di revocatoria era sin dall'inizio infondata, ma che, al contrario, essa era fondata, tant'è vero che il credito è stato poi soddisfatto dalla debitrice, con la conseguenza che deve ritenersi erronea la pronuncia dei giudici di merito nella parte in cui, in riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di revocatoria, quella domanda è stata rigettata: avrebbe dovuto piuttosto il giudice di appello, in ragione dell'intervenuta estinzione del credito, per effetto del pagamento, dichiarare cessata la materia del contendere; fatto ciò, avrebbe dovuto regolare le spese sulla base del principio della soccombenza virtuale ossia stimando quale sarebbe stata la parte soccombente se la causa fosse stata decisa nel merito .
All’accoglimento nei suindicati termini del ricorso consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione . Cassa in relazione la sentenza impugnata