Sentenza — n. 17929/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 19274/2021R.G. proposto da: NEGRO ANTONELLA e NEGRO FABIO, domiciliati in Roma , Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife s i dall’avv. Fabrizio Mauro come da procur a in atti , domicilio digitale mauro.fabrizio@ordavvle.legalmail.it -ricorrenti - contro GEMSAUTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a d agli avv.ti Elio Perrone e Angelo Valente come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale ; valente.angelo1@ordavvle.legalmail.it -controricorrente – N. 19274/21R.G. avverso la sentenza n. 567/2021 del la Corte d’appello di Lecce , depositata i n data 7.5.2021; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 1 7 aprile 2024 dal consigliere Salvatore Saija; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr.ssaAnna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 702-ter c.p, art. 2884 c.c, artt. 2884 c.c, art. 365 c.p; Sentenza — n. 17929/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Anzitutto, lo è quello presentato a nome di Fabio Negro, perché la necessaria procura speciale ex art. 365 c.p.c. manca del tutto, non essendo mai esistita (visto che il predetto, appunto, “si è rifiutato” di firmarla); per quanto prima riportato, è del tutto evidente che il sedicente suo procuratore avv. Mauro Fabrizio (tale qualificatosi nell’intestazione del ricorso) , sin dalla notifica del ricorso stesso,non poteva che essere consapevole di tale essenziale deficit (sul punto si tornerà a breve). Il ricorso è, poi, inammissibile anche in relazione alla posizione di Antonella Negro.
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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 19274/2021R.G. proposto da: NEGRO ANTONELLA e NEGRO FABIO, domiciliati in Roma , Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife s i dall’avv. Fabrizio Mauro come da procur a in atti , domicilio digitale mauro.fabrizio@ordavvle.legalmail.it -ricorrenti - contro GEMSAUTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a d agli avv.ti Elio Perrone e Angelo Valente come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale ; valente.angelo1@ordavvle.legalmail.it -controricorrente – N. 19274/21R.G. avverso la sentenza n. 567/2021 del la Corte d’appello di Lecce , depositata i n data 7.5.2021; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 1 7 aprile 2024 dal consigliere Salvatore Saija; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr.ssaAnna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 10.2.2020, il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda proposta da Antonella e Fabio Negro (quali eredi di Ennio Negro) nei confronti della Gemsauto s.r.l., ordinò alla convenuta la cancellazione di una ipoteca giudiziale da essa iscritta, inquanto il relativo debito era stato integralmente estinto; la convenuta venne pure condannata al pagamento (decorsi invano otto giorni dalla comunicazione dell’ordinanza) in favore degli attori della somma di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine; infine, il Tribunale, per il caso di inadempimento all’ordine di cancellazione, ordinò al Conservatore dei RR.II. di procedere egli stesso all’uopo.
La Gemsauto propose appello avverso detta ordinanza e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 7.5.2021, lo accolse parzialmente, in relazione alla lamentata violazione dell’art. 2884 c.c.Osservò la Corte d’appello che, ai sensi di detta disposizione, il Conservatore è tenuto ad eseguire l’ordine di cancellazione solo una volta passata in giudicato la sentenza che la disponga, sicché erroneamente il Tribunale aveva impartito l’ordine di cancellazione direttamente alla creditrice Gemsauto. Pertanto, accertata l’illegittimità della pretesa della creditrice di condizionare il consenso alla cancellazione N. 19274/21R.G. all’accantonamento o al versamento in suo favore di somme non documentate, la Corte ha autorizzato il Conservatore a provvedere alla cancellazione, a cura e spese degli appellati, una volta passata in giudicato la sentenza, compensando le spese di entrambii gradi di giudizio.
Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione – come indicato nell’epigrafe dell’atto - Antonella e Fabio Negro, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la Gemsauto s.r.l. Le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2884 c.c. e 164-bis(rectius, 614-bis) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la Corte leccese tenuto conto del fatto che l’ordine di cancellazione non era rivolto alla Gemsautoal solo fine di ottenerne il consenso alla cancellazione, illegittimamente non prestato. 2.1 - Non mette conto esaminare l’unico motivo di ricorso in quanto l ’atto è inammissibile per violazione dell’art. 365 c.p.c.
Nell’intestazione del ricorso , infatti, l’avv. Fabrizio Mauro, dichiaratosi procuratore di Antonella e Fabio Negro, indica quale fonte del suo potere rappresentativo una non meglio identificata “procura in atti”. In realtà, la procura è stata depositata telematicamente solo in data 22.2.2024, risulta firmata dalla sola Antonella Negro e autenticata dall’avv. Mauro Fabrizio nella stessa data di deposito. Al contempo, il predetto legale ha pure depositato nella stessa data del 22.2.2024 una nota, datata 5.7.2021, in cui si afferma che il ricorso deve N. 19274/21R.G. intendersi proposto nell’interesse della sola Antonella Negro, giacché Fabio Negro “si è rifiutato” di firmare la procura, mentre la prima l’avrebbe già firmata nel 2021. 2.2 -Risulta quindi evidente che il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, lo è quello presentato a nome di Fabio Negro, perché la necessaria procura speciale ex art. 365 c.p.c. manca del tutto, non essendo mai esistita (visto che il predetto, appunto, “si è rifiutato” di firmarla); per quanto prima riportato, è del tutto evidente che il sedicente suo procuratore avv. Mauro Fabrizio (tale qualificatosi nell’intestazione del ricorso) , sin dalla notifica del ricorso stesso,non poteva che essere consapevole di tale essenziale deficit (sul punto si tornerà a breve). Il ricorso è, poi, inammissibile anche in relazione alla posizione di Antonella Negro.
Ciò perché la procuraspeciale, con assoluta certezza, non venneallegata al ricorso notificato telematicamente in data 8.7.2021 , tanto da essere stata autenticata dal difensore solo il 22.2.2024. In proposito, basti considerare che, “In tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest'ultima, se inserita in formato analogico nel "sottofascicolo di cortesia", priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile” (Cass. n. 14287/2023).
N. 19274/21R.G. Risulta dunque evidente che la procura depositata dall’avv. Mauro Fabrizio solo il 22.2.2024, in quanto priva di detti requisiti e comunque perfezionata in tutti i suoi elementi solo successivamente alla notifica del ricorso, è inidonea a giustificare il potere rappresentativo dichiarato nell’epigrafe del ricorso stesso. 3.1– Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della sola Antonella Negro, con esclusione di qualunque debenza in capo a Fabio Negro, nel cui nome è stata effettuata una attività processuale senza che questi avesse mai formalmente investito l’avv.
Mauro Fabrizio. Proprio tale circostanza, singolarmente a mmessa da quest’ultimo con la nota prima citata, giustifica ampiamente la debenza delle spese processuali, in solido con Antonella Negro, da parte dello stesso avv. Mauro Fabrizio, ai sensi dell’art.94 c.p.c.(v. Cass. n. 9203/2020), stante l’indiscutibile gravità della condotta ascrivibile al predetto legale, che ha avviato il giudizio di legittimità nell’interesse di Fabio Negro senza averne i poteri. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), a carico della ricorrente Antonella Negro.
P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente Antonella Negro, in solido con l’avv. Mauro Fabrizio, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. N. 19274/21R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in