Ordinanza — n. 17926/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16522/2020 R.G. proposto da : ICEF SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO (PTRLSS55M25H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONOMI PAOLO (BNMPLA63E10A794K) -ricorrente- contro AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE ALER PROVINCE BERGAMO LECCO SONDRIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato CORBYONS GIOVANNI (CRBGNN67C01H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato DI VITA ANTONIO (DVTNTN62C06C351D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1505/2019 depositata il15/10/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 350 c.p, articolo 325 c.p; Ordinanza — n. 17926/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ragioni della decisione 2.- Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 350 c.p.c. Sostiene la ricorrente che era stata la stessa corte di merito a concedere nuovo termine per la notifica, in applicazione dell’articolo 350 c.p.c.: rilevato, cioè, che la notifica non era andata a buon fine per una causa non imputabile a chi notificava, il giudice di merito ha ritenuto di dover concedere nuovo termine per rinnovazione, con la conseguenza che la successiva decisione di ritenere la rinnovazione come inutile, e di conseguenza inammissibile l’appello, doveva intendersi errata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16522/2020 R.G. proposto da : ICEF SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO (PTRLSS55M25H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONOMI PAOLO (BNMPLA63E10A794K) -ricorrente- contro AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE ALER PROVINCE BERGAMO LECCO SONDRIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato CORBYONS GIOVANNI (CRBGNN67C01H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato DI VITA ANTONIO (DVTNTN62C06C351D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1505/2019 depositata il15/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.-La società ICEF srl ha eseguito lavori su immobili della Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ALER), a cagione dei quali ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di parte del corrispettivo convenuto. La committente ha proposto opposizione, spiegando altresì una domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causati dalla erronea esecuzione di alcuni lavori. Ma ICEF srl ha contemporaneamente proposto altra causa per il pagamento di ulteriori voci di spese e di corrispettivi.
I due procedimenti sono stati riuniti, ed il Tribunale di Bergamo ha rigettato sia le domande principali che quella riconvenzionale. 1.2.- Contro questa decisione ICEF srl ha proposto appello, notificandolo una prima volta presso il difensore della Aler, ad un indirizzo a cui la destinataria è risultata irreperibile. Poi, alla prima udienza, ha chiesto ed ottenuto dalla Corte di Appello un nuovo termine per rinnovare la notifica, nel rispetto del quale l’ha eseguita. Ma la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato tardiva la seconda notifica, disposta su sua ordinanza di rinnovazione, ed ha di conseguenza dichiarato inammissibile l’appello. 1.3.- Contro tale decisione propone ricorso per Cassazione la ICEF srl, con un solo motivo, di cui chiede il rigetto la ALER, con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione 2.- Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 350 c.p.c. Sostiene la ricorrente che era stata la stessa corte di merito a concedere nuovo termine per la notifica, in applicazione dell’articolo 350 c.p.c.: rilevato, cioè, che la notifica non era andata a buon fine per una causa non imputabile a chi notificava, il giudice di merito ha ritenuto di dover concedere nuovo termine per rinnovazione, con la conseguenza che la successiva decisione di ritenere la rinnovazione come inutile, e di conseguenza inammissibile l’appello, doveva intendersi errata.
Il motivo è fondato. Èpacifico che la stessa Corte di Appello, rilevato che la notifica non era andata a buon fine, ha concesso termine affinché fosse rinnovata, entro il 20 settembre 2017. ICEF srl ha provveduto a notificare dunque nuovamente l’appello, nel rispetto di quel termine, e lo ha fatto il 2 settembre 2017. Èprincipio di diritto che per il principio del giusto processo, a tutela dell'affidamento della parte, il giudice d'appello, che abbia ordinato larinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee, non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza e concedere nuovotermine di notifica (Cass. 10273/ 2014;
Cass. 279/ 2017). È stata la stessa Corte di Appello a disporre la rinnovazione concedendo termine per farlo, con la conseguenza che non poteva poi dichiarare la notifica comunque tardiva. Né rileva la regola secondo cui quando la notifica non va a buon fine è onere della parte di riprendere il procedimento entro un congruo termine (la metà di quello previsto dall’articolo 325 c.p.c.) (tra le tante Cass. 4418/ 2019), pena l’inammissibilità, poiché questa regola presuppone che non sia stato lo stesso giudice a regolare la rinnovazione, a disporre cioè una rinnovazione entro un certo termine, poiché in tal caso, delle due l’una: o la rinnovazione è stata disposta correttamente, ad esempio perché è stata riconosciuta una causa di rimessione in termine, ed allora è illegittima la successiva decisione di considerare tardiva la notifica, fatta nel rispetto del termine assegnato; oppure la rinnovazione è stata disposta in modo irregolare, per errore, ed allora, atteso il principio sopra riportato, il giudice deve revocare l’ordinanza illegittima di rinnovazione della notifica e concedere nuovo termine.
Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Cort