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Ordinanza Interlocutoria — n. 17924/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands jurisdiction dispute to new term pending Supreme Court resolution on water tribunal competence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17924/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the jurisdictional appeal filed by an agricultural company against a lower court ruling that transferred the case to a regional water tribunal. The lower court had declared itself incompetent because the dispute involved alleged damage from defective water maintenance, a matter the Supreme Court previously identified as requiring uniform interpretation. Consequently, the Court remanded the decision to a new term to await the Supreme Court's resolution on the specific competence issue.

Regesto Legislator

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Art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933; When a jurisdictional conflict exists regarding the division of competence between ordinary tribunals and regional water tribunals for damages from defective water maintenance, the Court of Cassation may remand the case to a new term pending a uniform ruling by the Supreme Court.

Parole chiave

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jurisdictional dispute water tribunal competence regional water tribunal ordinary tribunal remission to new term azienda agricola calamità agricola responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 702-bis c.p.c.
FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che con ricorso ai sensi dell’art. 702 - bis cod.
Art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933
23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140 lettera e ) del r.d.
art. 702 - bis cod. proc. civ
FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che con ricorso ai sensi dell’art. 702 - bis cod. proc. civ.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17790/2023 R.G. proposto da: AZIENDA AGRICOLA VIVAI E PIANTE DI PARLAPIANO CARMINE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato D'ARGENZIO FABIO (DRGFBA69T06E472S) e domiciliata presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore -ricorrente- contro LL0YD’S INSURANCE COMPANY , rappresentata e difesa dell’avvocato CARNEVALI GIORGIO (CRNGRG71M26H501F) e domiciliata presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore -controricorrente- nonchécontro CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST, rappresentato e difeso dall’avvocato BRACCIALE FRANCO (BRCFNC60A17D662I) e domiciliato presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore R.G. 17790/2023 Cron.

Rep. C.C. 21/5/2024 C.C. 14/4/2022 RINVIO A NUOVO RUOLO. -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE LATINA n. 3345 del 2023, depositata il 03/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che con ricorso ai sensi dell’art. 702 - bis cod. proc. civ. l’Azienda agricola vivai piante di Parlapiano Carmine ha convenuto in giudizio il Consorzio di bonifica Lazio Sud-Ovest, davanti al Tribunale di Latina, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da essa patiti a causa dell’inadempimento della parte convenuta in ordine all’erogazione dell’acqua, in particolare nel mese di giugno 2017, cui aveva fatto seguito la morte di numerose piante dovute ad asfissia; che si è costituito in giudizio il Consorzio convenuto, eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria società di assicurazioni; che tale società, benché ritualmente citata, non si è costituita; che il Tribunale, con ordinanza del 3 luglio 2023, ha accolto la menzionata eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma e ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite; che contro l’ordinanza del Tribunale di Latina l’Azienda agricola vivai piante di Parlapiano Carmine ha proposto regolamento di competenza con atto affidato ad un solo motivo; che resistono con due separate memorie difensive il Consorzio di bonifica Lazio Sud-Ovest e la Lloyd’s Insurance Company s.a., chiedendo il rigetto del regolamento; che il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche; che l’Azienda agricola e il Consorzio di bonifica hanno depositato memorie.

Considerato che questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140 lettera e ) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra tribunale ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause «caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua»; che ragioni di opportunità inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla citata questione, che è di indubbia rilevanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la decisione del regolamento di competenza a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Così deciso in