Cassation Court remands case to new hearing pending Supreme Court ruling on triannual scholarship adjustment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Rome Court of Appeal's rejection of doctors' claims for increased medical specialization remuneration. The lower courts ruled that the specific salary amounts were subject to legislative discretion rather than strict legal obligation. Consequently, the Supreme Court ordered a remand to a new hearing, suspending the final decision until the Court of Cassation's Section of Unities rules on the broader legal question of triannual adjustments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 1 d.lgs. 257/1991; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The Court of Cassation remands the case to a new hearing pending the decision of the Section of Unities on the general legal issue regarding the triannual adjustment of medical specialization scholarships.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29436/2022 R.G. proposto da: CARLI MARIA, CARRIERI PAOLO, CARTA GIULIANO, CASAGRANDE ISABELLA, CASATI MASSIMILIANO, CASCIONE CRISTIAN, CASERTA GAETANO, CATALDI STEFANO, CATANZARO MARIO ACHILLE, CATERINI ROBERTO, CAVALLO GREGORIO, CAVAZZUTI GABRIELE, CECCHI PAOLO CIPRIANO, CELLINI MASSIMO, CHAKROKH ROKSANA, CHIARANDA ELISA, CHIODIN ELISABETTA, CIFALÀ VIVIANA MARIA, CIGNA DIEGO, CINGARI MARIA ROCCA, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSIT À e RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA e FINANZE, rappresentati e difesi per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO R.G. 29436/2022 Cron.
Rep. C.C. 23/4/2024 C.C. 14/4/2022 MEDICI SPECIALIZZANDI. RINVIO A NUOVO RUOLO. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 3351/2022 depositata il 18/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che i dottori Maria Carli, Paolo Carrieri e gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso; che a sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; che essi aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, e conclusero, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme, essendosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 2006-2007; che gli attori chiesero che, in applicazione dell’art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale della borsa di studio e all’adeguamento annuale della medesima; che si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda rilevando che l’importo dell’adeguata remunerazione è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, con conseguente esclusione dell’ipotizzata violazione delle norme comunitarie; che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 maggio 2022, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori Maria Carli, Paolo Carrieri e gli altri indicati in epigrafe, col patrocinio dell’avv.
Marco Tortorella, con unico atto affidato a due motivi; che resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri con un unico controricorso; che la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Consideratoche il secondo motivo di ricorso pone alla Corte la questione della sussistenza o meno, in favore degli odierni ricorrenti, del diritto al riconoscimento dell’indicizzazione triennale della borsa di studio e dell’incremento annuale della medesima; che la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 14 marzo 2024, n. 6928, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa al se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991; che, di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella delle Sezioni Unite sulla citata questione.
P.Q.M.
La Corte rinviala decisione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella