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Decreto — n. 17895/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17895/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17895/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7094/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto (c.f.: DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org) e prof.ssa Isabella Loiodice (c.f.: LDCSLL67B47L328X – loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it), e domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, Via G.B. Martini n. 13 -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, rappresentata, assistita e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pierandrea PICCINNI (C.F.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17895/2024 — snciv · Corte di Cassazione: PCCPND76S23D862V – P.E.C. piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it) e Maurizio FRIOLO (C.F. FRLMZN64H09F152Y – P.E.C. friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it) e con entrambi elettivamente domiciliata in (00165) Roma, alla Via Aurelia 353 presso e nello studio dell’Avv. Barbara Cataldi -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI LECCE n. 908/2022depositata il 14/09/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo spese di procedura opposizione tardiva spese susseguenti ripetibili dell'avvocato recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7094/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto (c.f.: DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org) e prof.ssa Isabella Loiodice (c.f.: LDCSLL67B47L328X – loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it), e domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, Via G.B. Martini n. 13 -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, rappresentata, assistita e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pierandrea PICCINNI (C.F.

PCCPND76S23D862V – P.E.C. piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it) e Maurizio FRIOLO (C.F. FRLMZN64H09F152Y – P.E.C. friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it) e con entrambi elettivamente domiciliata in (00165) Roma, alla Via Aurelia 353 presso e nello studio dell’Avv. Barbara Cataldi -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI LECCE n. 908/2022depositata il 14/09/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26