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Decreto — n. 17894/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17894/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17894/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6564/2023 R.G. proposto da: O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliatain Roma, Via G. B. M artini 13, presso lo studio dell’avvocato D I P ORTO Andrea (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org ) che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE I sabella (LDCSLL67B47L328X- ) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aurelia 353, presso lo studio dell’avvocato CATALDI Barbara(CTLBBR77C58D862C) rappresentato e difeso dagli avvocati FRIOLO Maurizio (FRLMRZ64H09F152V - friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it), PICCINNI Pierandrea (PCCPND76S23D862V- ) -controricorrente- avverso la sentenzadel Tribunaledi Brindisi n. 1246/2022 depositata il 6/09/2022.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 17894/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 6564/2023 R.G. proposto da: O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliatain Roma, Via G. B. M artini 13, presso lo studio dell’avvocato D I P ORTO Andrea (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org ) che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE I sabella (LDCSLL67B47L328X- ) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aurelia 353, presso lo studio dell’avvocato CATALDI Barbara(CTLBBR77C58D862C) rappresentato e difeso dagli avvocati FRIOLO Maurizio (FRLMRZ64H09F152V - friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it), PICCINNI Pierandrea (PCCPND76S23D862V- ) -controricorrente- avverso la sentenzadel Tribunaledi Brindisi n. 1246/2022 depositata il 6/09/2022.

Parole chiave

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spese di mora obbligo di anticipare spese spese d'esecuzione estinzione del debito accollo delle spese procedurali spese accessorie

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6564/2023 R.G. proposto da: O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliatain Roma, Via G. B. M artini 13, presso lo studio dell’avvocato D I P ORTO Andrea (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org ) che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE I sabella (LDCSLL67B47L328X- ) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aurelia 353, presso lo studio dell’avvocato CATALDI Barbara(CTLBBR77C58D862C) rappresentato e difeso dagli avvocati FRIOLO Maurizio (FRLMRZ64H09F152V - friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it), PICCINNI Pierandrea (PCCPND76S23D862V- ) -controricorrente- avverso la sentenzadel Tribunaledi Brindisi n. 1246/2022 depositata il 6/09/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26/